Art. 3
         Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato

  1.  Il  Dipartimento  della  Ragioneria  generale  dello  Stato  ha
competenza   nel   settore   delle   politiche   di  bilancio  e  del
coordinamento  e verifica degli andamenti della spesa pubblica, sulla
quale  esercita i controlli e le verifiche previsti dall'ordinamento,
provvedendo   anche  alla  valutazione  della  fattibilita'  e  della
rilevanza  economicofinanziaria  dei provvedimenti e delle iniziative
di  innovazione  normativa,  anche  di  rilevanza  comunitaria,  alla
verifica  della quantificazione degli oneri e della loro coerenza con
gli   obiettivi   programmatici   in  materia  di  finanza  pubblica.
Nell'esercizio delle funzioni istituzionali provvede, in particolare,
nelle seguenti materie:
    a)  analisi  e  tecniche  della previsione finanziaria; copertura
finanziaria della legislazione di spesa e di minore entrata; rapporti
con organismi internazionali nelle materie di competenza;
    b)  formazione  e gestione del bilancio dello Stato, ivi compresi
gli adempimenti di tesoreria;
    c)  integrazione  e  consolidamento  della gestione per cassa del
bilancio dello Stato con i relativi flussi di tesoreria; monitoraggio
degli andamenti di tesoreria e dei flussi di cassa, fermo restando il
pieno  accesso  del  Dipartimento  del  tesoro  a  tutti  i  dati  di
contabilita' pubblica e dei flussi di cassa;
    d)  studio e analisi delle problematiche funzionali e applicative
dell'informatizzazione  dei  dati  di  contabilita' dello Stato e dei
profili  generali di informatizzazione, integrazione e consolidamento
informatico  dei  dati  di  contabilita'  pubblica; studio, analisi e
definizione  delle esigenze funzionali e delle specifiche prestazioni
e  modalita'  operative che devono essere assicurate, nell'ambito del
sistema  informativo  integrato del Ministero, per lo svolgimento dei
compiti  istituzionali del Dipartimento, compresi la collaborazione e
il  supporto  per  l'elaborazione  delle  relative procedure e per le
verifiche  di  funzionalita'  dei  servizi e dei processi informatici
riguardanti le materie di competenza;
    e)  analisi,  verifica  e  valutazione  dei  costi  dei servizi e
dell'attivita'   delle   amministrazioni  pubbliche,  ai  fini  della
programmazione  finanziaria e di bilancio e della predisposizione del
progetto  di  bilancio  di  previsione,  ai sensi dell'articolo 4-bis
della  legge  5  agosto 1978, n. 468, anche sulla base degli elementi
forniti  dagli  uffici  centrali  del  bilancio  e  dalle  ragionerie
operanti  presso  i  dipartimenti  provinciali del Ministero, nonche'
della   contabilita'   economica   per   centri   di  costo  prevista
dall'articolo 10 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279;
    f)   monitoraggio   e   coordinamento   della   spesa   pubblica;
monitoraggio  e  valutazione  degli  andamenti  generali  della spesa
sociale;  monitoraggio  degli  oneri  derivanti  dall'attuazione  dei
contratti  collettivi  in  materia di personale delle amministrazioni
pubbliche;   analisi  e  verifica  del  costo  del  lavoro  pubblico;
consulenza  per  l'attivita'  predeliberativa  del  CIPE  e  relativi
adempimenti   di  attuazione,  per  gli  aspetti  di  competenza  del
Dipartimento;
    g)  ispettorato  generale  e  vigilanza dello Stato in materia di
gestioni  finanziarie pubbliche, anche attraverso i servizi ispettivi
del  Dipartimento,  da  riordinare secondo criteri di programmazione,
flessibilita'  e  decentramento,  anche in relazione allo svolgimento
dei compiti di cui alla lettera e);
    h)   partecipazione  al  processo  di  formazione,  esecuzione  e
certificazione   del   bilancio   dell'Unione   europea   e  relativi
adempimenti,  compresa  la  quantificazione  dei  conseguenti oneri a
carico   della   finanza   nazionale;  monitoraggio  complessivo  dei
corrispondenti   flussi   finanziari   ed   esercizio  dei  controlli
comunitari  affidati  dall'Unione  europea;  gestione  del  Fondo  di
rotazione  per l'attuazione delle politiche comunitarie istituito con
la  legge  16  aprile  1987, n. 183, e del Fondo di garanzia previsto
dall'articolo 17, comma 6, della legge 24 giugno 1997, n. 196;
    i) gestione della mobilita' interna al Dipartimento e agli uffici
dipendenti e formazione specialistica nelle materie di competenza.
  2.  Le  funzioni  istituzionali  del  Dipartimento della Ragioneria
generale  dello Stato sono svolte dagli uffici ed organismi nei quali
e'  articolato  il  Dipartimento, dagli uffici centrali di bilancio e
dalle  ragionerie costituite nell'ambito dei dipartimenti provinciali
di  cui  all'articolo  10,  secondo  le  rispettive  attribuzioni. Il
dirigente  generale  preposto al Dipartimento assume la denominazione
di "Ragioniere generale dello Stato".
 
           Note all'art. 3:
            -  Si  trascrive  il testo dell'art.  4-bis della legge 5
          agosto 1978, n. 468,  recante "Riforma  di alcune  norme di
          contabilita' generale dello Stato in materia di bilancio":
            "Art. 4-bis (Formazione del bilancio). - 1.  In  sede  di
          formulazione  degli  schemi   degli stati  di previsione  i
          Ministri  indicano, anche sulla base   delle  proposte  dei
          dirigenti     responsabili  della  gestione  delle  singole
          unita' previsionali,   gli obiettivi   e i    programmi  di
          ciascun  Dicastero. Successivamente il  Ministro del tesoro
          valuta  gli  oneri  delle   funzioni   e   dei      servizi
          istituzionali,  nonche' quelli dei programmi e dei progetti
          presentati    dall'amministrazione     interessata,     con
          riferimento alle singole  unita' previsionali. Nella stessa
          sede,  esamina  altresi'    lo  stato  di    attuazione dei
          programmi  in    corso,  ai  fini  della   proposta      di
          conservazione  in  bilancio   come residui delle somme gia'
          stanziate per  spese in conto  capitale e   non  impegnate.
          Infine,  il  Ministro del tesoro  predispone il progetto di
          bilancio di previsione".
            - Il testo    dell'art.  10  del  decreto  legislativo  7
          agosto   1997,  n.    279  (Individuazione    delle  unita'
          previsionali  di  base    del  bilancio  dello       Stato,
          riordino     del    sistema   di    tesoreria    unica    e
          ristrutturazione   del      rendiconto    generale    dello
          Stato),   e'  il seguente:
            -   "Art.  10 (Sistema  di  contabilita'  economica delle
          pubbliche amministrazioni). - 1. Al fine di  consentire  la
          valutazione  economica  dei  servizi  e  delle    attivita'
          prodotti, le pubbliche amministrazioni adottano,  anche  in
          applicazione    dell'art.  64  del  decreto  legislativo  3
          febbraio  1993,  n.  29,  e  successive  modificazioni   ed
          integrazioni,  e dell'art.   25   della   legge   5  agosto
          1978,    n.    468,     e     successive  modificazioni   e
          integrazioni,  un    sistema  di    contabilita'  economica
          fondato su rilevazioni  analitiche per centri  di    costo.
          Esso  collega  le  risorse umane, finanziarie e strumentali
          impiegate  con  i  risultati  conseguiti  e   le   connesse
          responsabilita'  dirigenziali,  allo scopo di realizzare il
          monitoraggio dei costi,   dei rendimenti  e  dei  risultati
          dell'azione    svolta    dalle   singole   amministrazioni.
          Queste   ultime provvedono  alle    rilevazioni  analitiche
          riguardanti  le   attivita' di propria  competenza  secondo
          i   criteri   e   le   metodologie   unitari  previsti  dal
          sistema predetto, al quale adeguano anche le rilevazioni di
          supporto   al      controllo      interno,      assicurando
          l'integrazione   dei  sistemi  informativi  e  il  costante
          aggiornamento dei dati.
            2.  Le  componenti  del  sistema pubblico di contabilita'
          economica per centri di  costo sono:  il piano  dei  conti;
          i centri  di costo  e i servizi erogati.
            3.    Il   piano dei   conti,  definito  nella  tabella B
          allegata  al presente  decreto   legislativo,   costituisce
          lo    strumento    per   la rilevazione economica dei costi
          necessario al controllo di gestione.
            4. I  centri di costo sono  individuati in  coerenza  con
          il    sistema    dei       centri   di      responsabilita'
          dell'amministrazione,  ne rilevano  i risultati economici e
          ne  seguono     l'evoluzione,   anche   in   relazione   ai
          provvedimenti di riorganizzazione.
            5.     I  servizi   esprimono  le   funzioni  elementari,
          finali   e strumentali,   cui   danno luogo    i    diversi
          centri    di  costo    per    il raggiungimento degli scopi
          dell'amministrazione.    Essi    sono    aggregati    nelle
          funzioniobiettivo        che   esprimono      le   missioni
          istituzionali di ciascuna amministrazione  interessata.  In
          base  alla    definizione  dei servizi finali e strumentali
          evidenziati nelle  rilevazioni  analitiche  elementari,  il
          Ministro  competente    individua  gli  indicatori idonei a
          consentire   la     valutazione   di      efficienza,    di
          efficacia     e   di economicita'   del   risultato   della
          gestione, anche  ai  fini  delle valutazioni di  competenza
          del    Ministro  del    tesoro,  del    bilancio  e   della
          programmazione  economica  ai  sensi  dell'art. 4-bis della
          legge 5 agosto 1978,  n. 468, aggiunto  dall'art. 3,  comma
          1, della   legge  3  aprile  1997,  n.  94.  Per  le  altre
          amministrazioni   pubbliche   provvedono   gli   organi  di
          direzione politica o di vertice.
            6.   Il Ministro   del tesoro,   del bilancio    e  della
          programmazione  economica,   con   proprio  decreto,   puo'
          apportare  integrazioni  e modifiche alla tabella di cui al
          comma 3".
            -    La  legge    16  aprile    1987,    n.  183,   reca:
          "Coordinamento        delle    politiche        riguardanti
          l'appartenenza     dell'Italia   alle  Comunita' europee ed
          adeguamento dell'ordinamento interno agli   atti  normativi
          comunitari".
            - Si riporta il testo dell'art.  17, comma 6, della legge
          24  giugno  1997,  n.  196  (Norme in materia di promozione
          dell'occupazione):
            "6. Entro  sessanta giorni   dalla data di    entrata  in
          vigore  della  presente legge   il Ministro del  tesoro, di
          concerto con   il Ministro del lavoro  e  della  previdenza
          sociale,   stabilisce  con  proprio  decreto  le  norme  di
          amministrazione e di gestione del fondo  di cui al comma 3.
          Con il  medesimo  decreto  e'  individuata  l'aliquota  del
          contributo  a carico   dei   soggetti  privati  di  cui  al
          comma  4,  da  calcolare sull'importo   del   funzionamento
          concesso,     che     puo'     essere  rideterminata    con
          successivo      decreto  per     assicurare    l'equilibrio
          finanziario del predetto fondo.   Il contributo  non  grava
          sull'importo  dell'aiuto finanziario al quale hanno diritto
          i beneficiari.
            - Si  ritiene opportuno riportare   anche il   testo  del
          comma  3 del predetto art. 17:
            "3.    A  garanzia   delle   somme erogate   a titolo  di
          anticipo o  di acconto  a valere  sulle  risorse  del Fondo
          sociale  europeo e  dei relativi cofinanziamenti  nazionali
          e'   istituito, presso il Ministero del tesoro - Ragioneria
          generale   dello    Stato    ispettorato    generale    per
          l'amministrazione     del     Fondo    di  rotazione    per
          l'attuazione  delle politiche   comunitarie   (IGFOR),   un
          fondo    di    rotazione    con amministrazione autonoma  e
          gestione  fuori  bilancio ai sensi dell'art.  9 della legge
          25 novembre 1971, n. 1041".