Art. 3 Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato 1. Il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato ha competenza nel settore delle politiche di bilancio e del coordinamento e verifica degli andamenti della spesa pubblica, sulla quale esercita i controlli e le verifiche previsti dall'ordinamento, provvedendo anche alla valutazione della fattibilita' e della rilevanza economicofinanziaria dei provvedimenti e delle iniziative di innovazione normativa, anche di rilevanza comunitaria, alla verifica della quantificazione degli oneri e della loro coerenza con gli obiettivi programmatici in materia di finanza pubblica. Nell'esercizio delle funzioni istituzionali provvede, in particolare, nelle seguenti materie: a) analisi e tecniche della previsione finanziaria; copertura finanziaria della legislazione di spesa e di minore entrata; rapporti con organismi internazionali nelle materie di competenza; b) formazione e gestione del bilancio dello Stato, ivi compresi gli adempimenti di tesoreria; c) integrazione e consolidamento della gestione per cassa del bilancio dello Stato con i relativi flussi di tesoreria; monitoraggio degli andamenti di tesoreria e dei flussi di cassa, fermo restando il pieno accesso del Dipartimento del tesoro a tutti i dati di contabilita' pubblica e dei flussi di cassa; d) studio e analisi delle problematiche funzionali e applicative dell'informatizzazione dei dati di contabilita' dello Stato e dei profili generali di informatizzazione, integrazione e consolidamento informatico dei dati di contabilita' pubblica; studio, analisi e definizione delle esigenze funzionali e delle specifiche prestazioni e modalita' operative che devono essere assicurate, nell'ambito del sistema informativo integrato del Ministero, per lo svolgimento dei compiti istituzionali del Dipartimento, compresi la collaborazione e il supporto per l'elaborazione delle relative procedure e per le verifiche di funzionalita' dei servizi e dei processi informatici riguardanti le materie di competenza; e) analisi, verifica e valutazione dei costi dei servizi e dell'attivita' delle amministrazioni pubbliche, ai fini della programmazione finanziaria e di bilancio e della predisposizione del progetto di bilancio di previsione, ai sensi dell'articolo 4-bis della legge 5 agosto 1978, n. 468, anche sulla base degli elementi forniti dagli uffici centrali del bilancio e dalle ragionerie operanti presso i dipartimenti provinciali del Ministero, nonche' della contabilita' economica per centri di costo prevista dall'articolo 10 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279; f) monitoraggio e coordinamento della spesa pubblica; monitoraggio e valutazione degli andamenti generali della spesa sociale; monitoraggio degli oneri derivanti dall'attuazione dei contratti collettivi in materia di personale delle amministrazioni pubbliche; analisi e verifica del costo del lavoro pubblico; consulenza per l'attivita' predeliberativa del CIPE e relativi adempimenti di attuazione, per gli aspetti di competenza del Dipartimento; g) ispettorato generale e vigilanza dello Stato in materia di gestioni finanziarie pubbliche, anche attraverso i servizi ispettivi del Dipartimento, da riordinare secondo criteri di programmazione, flessibilita' e decentramento, anche in relazione allo svolgimento dei compiti di cui alla lettera e); h) partecipazione al processo di formazione, esecuzione e certificazione del bilancio dell'Unione europea e relativi adempimenti, compresa la quantificazione dei conseguenti oneri a carico della finanza nazionale; monitoraggio complessivo dei corrispondenti flussi finanziari ed esercizio dei controlli comunitari affidati dall'Unione europea; gestione del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie istituito con la legge 16 aprile 1987, n. 183, e del Fondo di garanzia previsto dall'articolo 17, comma 6, della legge 24 giugno 1997, n. 196; i) gestione della mobilita' interna al Dipartimento e agli uffici dipendenti e formazione specialistica nelle materie di competenza. 2. Le funzioni istituzionali del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato sono svolte dagli uffici ed organismi nei quali e' articolato il Dipartimento, dagli uffici centrali di bilancio e dalle ragionerie costituite nell'ambito dei dipartimenti provinciali di cui all'articolo 10, secondo le rispettive attribuzioni. Il dirigente generale preposto al Dipartimento assume la denominazione di "Ragioniere generale dello Stato".
Note all'art. 3: - Si trascrive il testo dell'art. 4-bis della legge 5 agosto 1978, n. 468, recante "Riforma di alcune norme di contabilita' generale dello Stato in materia di bilancio": "Art. 4-bis (Formazione del bilancio). - 1. In sede di formulazione degli schemi degli stati di previsione i Ministri indicano, anche sulla base delle proposte dei dirigenti responsabili della gestione delle singole unita' previsionali, gli obiettivi e i programmi di ciascun Dicastero. Successivamente il Ministro del tesoro valuta gli oneri delle funzioni e dei servizi istituzionali, nonche' quelli dei programmi e dei progetti presentati dall'amministrazione interessata, con riferimento alle singole unita' previsionali. Nella stessa sede, esamina altresi' lo stato di attuazione dei programmi in corso, ai fini della proposta di conservazione in bilancio come residui delle somme gia' stanziate per spese in conto capitale e non impegnate. Infine, il Ministro del tesoro predispone il progetto di bilancio di previsione". - Il testo dell'art. 10 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279 (Individuazione delle unita' previsionali di base del bilancio dello Stato, riordino del sistema di tesoreria unica e ristrutturazione del rendiconto generale dello Stato), e' il seguente: - "Art. 10 (Sistema di contabilita' economica delle pubbliche amministrazioni). - 1. Al fine di consentire la valutazione economica dei servizi e delle attivita' prodotti, le pubbliche amministrazioni adottano, anche in applicazione dell'art. 64 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, e dell'art. 25 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni e integrazioni, un sistema di contabilita' economica fondato su rilevazioni analitiche per centri di costo. Esso collega le risorse umane, finanziarie e strumentali impiegate con i risultati conseguiti e le connesse responsabilita' dirigenziali, allo scopo di realizzare il monitoraggio dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'azione svolta dalle singole amministrazioni. Queste ultime provvedono alle rilevazioni analitiche riguardanti le attivita' di propria competenza secondo i criteri e le metodologie unitari previsti dal sistema predetto, al quale adeguano anche le rilevazioni di supporto al controllo interno, assicurando l'integrazione dei sistemi informativi e il costante aggiornamento dei dati. 2. Le componenti del sistema pubblico di contabilita' economica per centri di costo sono: il piano dei conti; i centri di costo e i servizi erogati. 3. Il piano dei conti, definito nella tabella B allegata al presente decreto legislativo, costituisce lo strumento per la rilevazione economica dei costi necessario al controllo di gestione. 4. I centri di costo sono individuati in coerenza con il sistema dei centri di responsabilita' dell'amministrazione, ne rilevano i risultati economici e ne seguono l'evoluzione, anche in relazione ai provvedimenti di riorganizzazione. 5. I servizi esprimono le funzioni elementari, finali e strumentali, cui danno luogo i diversi centri di costo per il raggiungimento degli scopi dell'amministrazione. Essi sono aggregati nelle funzioniobiettivo che esprimono le missioni istituzionali di ciascuna amministrazione interessata. In base alla definizione dei servizi finali e strumentali evidenziati nelle rilevazioni analitiche elementari, il Ministro competente individua gli indicatori idonei a consentire la valutazione di efficienza, di efficacia e di economicita' del risultato della gestione, anche ai fini delle valutazioni di competenza del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ai sensi dell'art. 4-bis della legge 5 agosto 1978, n. 468, aggiunto dall'art. 3, comma 1, della legge 3 aprile 1997, n. 94. Per le altre amministrazioni pubbliche provvedono gli organi di direzione politica o di vertice. 6. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con proprio decreto, puo' apportare integrazioni e modifiche alla tabella di cui al comma 3". - La legge 16 aprile 1987, n. 183, reca: "Coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee ed adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari". - Si riporta il testo dell'art. 17, comma 6, della legge 24 giugno 1997, n. 196 (Norme in materia di promozione dell'occupazione): "6. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, stabilisce con proprio decreto le norme di amministrazione e di gestione del fondo di cui al comma 3. Con il medesimo decreto e' individuata l'aliquota del contributo a carico dei soggetti privati di cui al comma 4, da calcolare sull'importo del funzionamento concesso, che puo' essere rideterminata con successivo decreto per assicurare l'equilibrio finanziario del predetto fondo. Il contributo non grava sull'importo dell'aiuto finanziario al quale hanno diritto i beneficiari. - Si ritiene opportuno riportare anche il testo del comma 3 del predetto art. 17: "3. A garanzia delle somme erogate a titolo di anticipo o di acconto a valere sulle risorse del Fondo sociale europeo e dei relativi cofinanziamenti nazionali e' istituito, presso il Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato ispettorato generale per l'amministrazione del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie (IGFOR), un fondo di rotazione con amministrazione autonoma e gestione fuori bilancio ai sensi dell'art. 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041".