Art. 4
       Dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione

  1.  Il Dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione, nel
rispetto  degli  indirizzi,  degli  obiettivi e delle politiche degli
investimenti  pubblici  definiti  dai competenti organi politici e di
Governo,  ha  competenza,  ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera
c),  del  decreto  legislativo 5 dicembre 1997, n. 430, in materia di
programmazione  economica e finanziaria e di coordinamento e verifica
degli   investimenti   per   lo   sviluppo   economico  settoriale  e
territoriale   ed   in   quello  delle  politiche  di  coesione,  con
particolare   riguardo   alle  aree  depresse.  Nell'esercizio  delle
funzioni istituzionali svolge, in particolare, i seguenti compiti:
    a)  provvede,  d'intesa  con  le  amministrazioni  compenti  e in
raccordo con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome, ovvero con la Conferenza unificata di
cui  all'articolo  8  del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
nei  casi  ivi  previsti,  in  materia  di interventi per lo sviluppo
economico  settoriale  e  territoriale,  contribuendo a definire, sul
piano  operativo,  gli  obiettivi  e  le  politiche  settoriali degli
investimenti   pubblici  e  curando  la  programmazione  economica  e
finanziaria  degli  interventi,  sulla  base  di linee programmatiche
generali  deliberate dal CIPE; provvede alla diretta attuazione degli
interventi  di  competenza del Ministero; formula al CIPE le proposte
per l'individuazione degli obiettivi prioritari di sviluppo economico
e sociale;
    b)  coordina,  per  quanto  di  competenza,  gli interventi delle
amministrazioni pubbliche e vigila sul complesso dell'azione pubblica
nelle  aree  depresse  del  territorio  nazionale; svolge funzioni di
collaborazione  e  di supporto nei confronti di amministrazioni, enti
ed  altri  soggetti  attuatori  pubblici  e  privati,  su richiesta e
d'intesa   con  i  predetti  organismi  e  soggetti,  in  materia  di
promozione  e  attuazione  delle politiche di sviluppo e di coesione,
compresa   l'eventuale   assistenza   per   la   programmazione,   la
progettazione e la gestione degli interventi;
    c) provvede alle iniziative in materia di utilizzazione dei fondi
strutturali  comunitari,  secondo  le  direttive  generali del CIPE e
partecipa,  per quanto di competenza del Dipartimento, ai processi di
definizione   delle   relative   politiche  comunitarie;  promuove  e
verifica, nel rispetto delle competenze delle singole amministrazioni
pubbliche  interessate,  l'attuazione  dei  programmi  che utilizzano
fondi strutturali comunitari;
    d)   procede,   nel   rispetto  delle  competenze  delle  singole
amministrazioni  pubbliche,  allo  studio e alla pianificazione degli
interventi  di sviluppo a livello locale, regionale e pluriregionale,
con  particolare  riguardo  alle aree depresse, e adotta le opportune
iniziative  per la promozione e lo sviluppo di tali aree, provvedendo
alla  valutazione  e  all'ammissione  a  finanziamento  dei  relativi
progetti e all'erogazione delle agevolazioni;
    e)  interviene  nella  promozione  e  nella  stipula delle intese
istituzionali  di  programma e promuove l'attivazione degli strumenti
di  programmazione  negoziata,  in  particolare  per  incentivare gli
investimenti  nelle  aree  depresse;  cura  la  gestione delle intese
istituzionali  di programma e degli altri strumenti di programmazione
negoziata;  a  tal  fine  intrattiene  i  necessari  rapporti  con le
amministrazioni  dello  Stato,  le  regioni  e  gli enti locali, enti
pubblici,  enti pubblici economici, societa' a partecipazione statale
e  imprenditori  interessati,  anche  ai  fini della realizzazione di
opere  di  interesse  pubblico  con  la partecipazione finanziaria di
privati;
    f)  cura  l'inoltro  agli organismi comunitari delle richieste di
cofinanziamento;
    g)  segnala  agli  organi competenti ad attivare le procedure per
l'esercizio   dei   poteri   sostitutivi,   secondo  quanto  previsto
dall'ordinamento,    l'inerzia    o    il   ritardo   riferibili   ad
amministrazioni  statali  e  ad  amministrazioni  ed enti regionali o
locali  nell'adozione  dei  provvedimenti necessari all'attuazione di
interventi cofinanziati;
    h) definisce le esigenze funzionali e le specifiche prestazioni e
modalita'  operative  che  devono  essere assicurate, nell'ambito del
sistema  informativo  integrato del Ministero, per lo svolgimento dei
compiti   istituzionali   del  Dipartimento  e  svolge  attivita'  di
collaborazione e supporto per l'elaborazione delle relative procedure
e  per  le  verifiche  di  funzionalita'  dei  servizi e dei processi
informatici riguardanti le materie di competenza;
    i)  provvede  in materia di gestione della mobilita' interna e di
formazione specialistica nelle materie di competenza.
  2. Il Sistema informativo per gli investimenti territoriali (SINIT)
opera come struttura di servizio del Dipartimento di cui al comma 1 e
svolge  i  propri  compiti  in  forma  coordinata ed a supporto anche
dell'attivita'   e   delle  funzioni  di  tutti  i  Dipartimenti  del
Ministero, per quanto di rispettiva competenza.
  3.   E'   soppresso   l'incarico   di   Segretario  generale  della
programmazione  economica  di  cui  all'articolo  10  della  legge 27
febbraio 1967, n. 48, e successive modificazioni.
 
          Note all'art. 4:
            -  L'art. 3, comma 2, lettera c), del decreto legislativo
          5 dicembre 1997, n.    430,  recante:  "Unificazione    dei
          Ministeri  del  tesoro, del bilancio e della programmazione
          economica e riordino delle competenze del CIPE,    a  norma
          dell'art.  7    della legge 3   aprile 1997,  n. 94", cosi'
          dispone:
            "2.  Le  competenze  del  Ministero sono  riordinate  nei
          seguenti settori   generali   ed   omogenei   di  attivita'
          organizzati   in  forma dipartimentale, secondo la seguente
          ripartizione:
              a)-b) (omissis);
            c) programmazione economica e finanziaria,  coordinamento
          e   verifica  degli  interventi  perlo  sviluppo  economico
          territoriale e settoriale e delle politiche   di  coesione,
          con   particolare   riferimento      alle   aree  depresse,
          esercitando a  tal fine le funzioni  attribuite dalla legge
          in     materia   di     strumenti      di    programmazione
          negoziata    e      di  programmazione e utilizzo dei fondi
          strutturali comunitari".
            -  L'  art. 8   del   decreto   legislativo   28   agosto
          1997,    n.    281  (Definizione   ed   ampliamento   delle
          attribuzioni  della  Conferenza permanente per  i  rapporti
          tra  lo    Stato,  le   regioni e   le province autonome di
          Trento e Bolzano  ed unificazione,  per le materie    ed  i
          compiti    di  interesse    comune   delle regioni,   delle
          province e  dei comuni,  con la  Conferenza Statocitta'  ed
          autonomie  locali), cosi' recita:
            "Art. 8  (Conferenza Statocitta'  ed autonomie locali   e
          Conferenza unificata). -  1. La  Conferenza Statocitta'  ed
          autonomie    locali  e' unificata   per le   materie ed   i
          compiti  di    interesse  comune    delle  regioni,   delle
          province,  dei  comuni  e  delle  comunita' montane, con la
          Conferenza Statoregioni.
            2. La Conferenza Statocitta'  ed    autonomie  locali  e'
          presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
          sua  delega,  dal  Ministro dell'interno o dal Ministro per
          gli affari regionali; ne fanno parte altresi'  il  Ministro
          del tesoro e del bilancio e della programmazione economica,
          il   Ministro   delle   finanze,  il  Ministro  dei  lavori
          pubblici,  il  Ministro  della    sanita',  il   presidente
          dell'Associazione nazionale  dei  comuni d'Italia  -  ANCI,
          il  presidente   dell'Unione province  d'Italia  -  UPI  ed
          il  presidente   dell'Unione   nazionale comuni,  comunita'
          ed  enti    montani  -  UNCEM.    Ne  fanno   parte inoltre
          quattordici sindaci designati dall'ANCI e sei presidenti di
          provincia designati  dall'UPI.  Dei   quattordici   sindaci
          designati      dall'ANCI  cinque  rappresentano  le  citta'
          individuate dall'art. 17 della legge 8  giugno    1990,  n.
          142.  Alle  riunioni possono  essere invitati  altri membri
          del       Governo,     nonche'     rappresentanti        di
          amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
            3.   La  Conferenza Statocitta'  ed  autonomie  locali e'
          convocata almeno ogni  tre mesi, e   comunque in tutti    i
          casi il  presidente ne ravvisi la  necessita' o  qualora ne
          faccia  richiesta    il  presidente  dell'ANCI,  dell'UPI o
          dell'UNCEM.
            4.  La Conferenza  unificata di   cui al   comma  1    e'
          convocata    dal Presidente del Consiglio dei Ministri.  Le
          sedute sono presiedute dal  Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri    o,  su sua delega, dal Ministro per gli  affari
          regionali o, se   tale incarico  non  e'    conferito,  dal
          Ministro dell'interno".
            -    Il testo   dell'art.   10 della   legge 27  febbraio
          1967, n.  48, recante:   "Attribuzioni e   ordinamento  del
          Ministero  del  bilancio e della  programmazione  economica
          e     istituzione   del   Comitato   dei  Ministri  per  la
          programmazione economica", era il seguente:
            "Art.  10    (Segretario  della  programmazione).  -   Il
          segretario della programmazione attende  alla  preparazione
          dei  documenti  programmatici, a   tal   fine   avvalendosi
          delle  indagini,  ricerche  e   rilevazioni dell'ISPE,  per
          quanto  attiene  alla programmazione economica, e dirige la
          segreteria  della     programmazione.     Puo'     altresi'
          avvalersi,     per  motivate    esigenze    di    carattere
          temporaneo e  previo  assenso  del comitato amministrativo,
          di personale distaccato dall'istituto.
             L'incarico e incompatibile con ogni altra attivita'.
            Se l'incarico e'  conferito  a    persona  che  sia  gia'
          dipendente dello Stato,  si  provvede al  suo  collocamento
          fuori   ruolo     nelle    forme  previste  dal  rispettivo
          ordinamento.
            Al segretario della programmazione    e'  attribuita  una
          indennita'  di  carica  la cui misura sara' determinata con
          decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  di
          concerto   con  il  Ministro  per  il  bilancio  e  per  la
          programmazione  economica e con il Ministro per  il tesoro.
          Il segretario   della  programmazione    fa    parte    del
          Consiglio   di amministrazione  del Ministero  del bilancio
          e della  programmazione economica".