Art. 4 Dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione 1. Il Dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione, nel rispetto degli indirizzi, degli obiettivi e delle politiche degli investimenti pubblici definiti dai competenti organi politici e di Governo, ha competenza, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430, in materia di programmazione economica e finanziaria e di coordinamento e verifica degli investimenti per lo sviluppo economico settoriale e territoriale ed in quello delle politiche di coesione, con particolare riguardo alle aree depresse. Nell'esercizio delle funzioni istituzionali svolge, in particolare, i seguenti compiti: a) provvede, d'intesa con le amministrazioni compenti e in raccordo con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, ovvero con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nei casi ivi previsti, in materia di interventi per lo sviluppo economico settoriale e territoriale, contribuendo a definire, sul piano operativo, gli obiettivi e le politiche settoriali degli investimenti pubblici e curando la programmazione economica e finanziaria degli interventi, sulla base di linee programmatiche generali deliberate dal CIPE; provvede alla diretta attuazione degli interventi di competenza del Ministero; formula al CIPE le proposte per l'individuazione degli obiettivi prioritari di sviluppo economico e sociale; b) coordina, per quanto di competenza, gli interventi delle amministrazioni pubbliche e vigila sul complesso dell'azione pubblica nelle aree depresse del territorio nazionale; svolge funzioni di collaborazione e di supporto nei confronti di amministrazioni, enti ed altri soggetti attuatori pubblici e privati, su richiesta e d'intesa con i predetti organismi e soggetti, in materia di promozione e attuazione delle politiche di sviluppo e di coesione, compresa l'eventuale assistenza per la programmazione, la progettazione e la gestione degli interventi; c) provvede alle iniziative in materia di utilizzazione dei fondi strutturali comunitari, secondo le direttive generali del CIPE e partecipa, per quanto di competenza del Dipartimento, ai processi di definizione delle relative politiche comunitarie; promuove e verifica, nel rispetto delle competenze delle singole amministrazioni pubbliche interessate, l'attuazione dei programmi che utilizzano fondi strutturali comunitari; d) procede, nel rispetto delle competenze delle singole amministrazioni pubbliche, allo studio e alla pianificazione degli interventi di sviluppo a livello locale, regionale e pluriregionale, con particolare riguardo alle aree depresse, e adotta le opportune iniziative per la promozione e lo sviluppo di tali aree, provvedendo alla valutazione e all'ammissione a finanziamento dei relativi progetti e all'erogazione delle agevolazioni; e) interviene nella promozione e nella stipula delle intese istituzionali di programma e promuove l'attivazione degli strumenti di programmazione negoziata, in particolare per incentivare gli investimenti nelle aree depresse; cura la gestione delle intese istituzionali di programma e degli altri strumenti di programmazione negoziata; a tal fine intrattiene i necessari rapporti con le amministrazioni dello Stato, le regioni e gli enti locali, enti pubblici, enti pubblici economici, societa' a partecipazione statale e imprenditori interessati, anche ai fini della realizzazione di opere di interesse pubblico con la partecipazione finanziaria di privati; f) cura l'inoltro agli organismi comunitari delle richieste di cofinanziamento; g) segnala agli organi competenti ad attivare le procedure per l'esercizio dei poteri sostitutivi, secondo quanto previsto dall'ordinamento, l'inerzia o il ritardo riferibili ad amministrazioni statali e ad amministrazioni ed enti regionali o locali nell'adozione dei provvedimenti necessari all'attuazione di interventi cofinanziati; h) definisce le esigenze funzionali e le specifiche prestazioni e modalita' operative che devono essere assicurate, nell'ambito del sistema informativo integrato del Ministero, per lo svolgimento dei compiti istituzionali del Dipartimento e svolge attivita' di collaborazione e supporto per l'elaborazione delle relative procedure e per le verifiche di funzionalita' dei servizi e dei processi informatici riguardanti le materie di competenza; i) provvede in materia di gestione della mobilita' interna e di formazione specialistica nelle materie di competenza. 2. Il Sistema informativo per gli investimenti territoriali (SINIT) opera come struttura di servizio del Dipartimento di cui al comma 1 e svolge i propri compiti in forma coordinata ed a supporto anche dell'attivita' e delle funzioni di tutti i Dipartimenti del Ministero, per quanto di rispettiva competenza. 3. E' soppresso l'incarico di Segretario generale della programmazione economica di cui all'articolo 10 della legge 27 febbraio 1967, n. 48, e successive modificazioni.
Note all'art. 4: - L'art. 3, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430, recante: "Unificazione dei Ministeri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e riordino delle competenze del CIPE, a norma dell'art. 7 della legge 3 aprile 1997, n. 94", cosi' dispone: "2. Le competenze del Ministero sono riordinate nei seguenti settori generali ed omogenei di attivita' organizzati in forma dipartimentale, secondo la seguente ripartizione: a)-b) (omissis); c) programmazione economica e finanziaria, coordinamento e verifica degli interventi perlo sviluppo economico territoriale e settoriale e delle politiche di coesione, con particolare riferimento alle aree depresse, esercitando a tal fine le funzioni attribuite dalla legge in materia di strumenti di programmazione negoziata e di programmazione e utilizzo dei fondi strutturali comunitari". - L' art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Statocitta' ed autonomie locali), cosi' recita: "Art. 8 (Conferenza Statocitta' ed autonomie locali e Conferenza unificata). - 1. La Conferenza Statocitta' ed autonomie locali e' unificata per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunita' montane, con la Conferenza Statoregioni. 2. La Conferenza Statocitta' ed autonomie locali e' presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per gli affari regionali; ne fanno parte altresi' il Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani - UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI. Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque rappresentano le citta' individuate dall'art. 17 della legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere invitati altri membri del Governo, nonche' rappresentanti di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici. 3. La Conferenza Statocitta' ed autonomie locali e' convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM. 4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e' convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari regionali o, se tale incarico non e' conferito, dal Ministro dell'interno". - Il testo dell'art. 10 della legge 27 febbraio 1967, n. 48, recante: "Attribuzioni e ordinamento del Ministero del bilancio e della programmazione economica e istituzione del Comitato dei Ministri per la programmazione economica", era il seguente: "Art. 10 (Segretario della programmazione). - Il segretario della programmazione attende alla preparazione dei documenti programmatici, a tal fine avvalendosi delle indagini, ricerche e rilevazioni dell'ISPE, per quanto attiene alla programmazione economica, e dirige la segreteria della programmazione. Puo' altresi' avvalersi, per motivate esigenze di carattere temporaneo e previo assenso del comitato amministrativo, di personale distaccato dall'istituto. L'incarico e incompatibile con ogni altra attivita'. Se l'incarico e' conferito a persona che sia gia' dipendente dello Stato, si provvede al suo collocamento fuori ruolo nelle forme previste dal rispettivo ordinamento. Al segretario della programmazione e' attribuita una indennita' di carica la cui misura sara' determinata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per il bilancio e per la programmazione economica e con il Ministro per il tesoro. Il segretario della programmazione fa parte del Consiglio di amministrazione del Ministero del bilancio e della programmazione economica".