Art. 5.
             Dipartimento dell'amministrazione generale
               del personale e dei servizi del tesoro

  1.  Il  Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e
dei servizi del tesoro ha competenza nei seguenti settori e materie:
    a) promozione, coordinamento e sviluppo delle attivita' di studio
e  di  analisi  della  qualita'  dei processi e dell'organizzazione e
conseguenti  azioni  innovative,  proposte e sperimentazioni, al fine
della  migliore  utilizzazione  delle  risorse  umane e strumentali e
dell'efficacia  dei  servizi  finali  resi  agli  utenti da parte del
Ministero;  amministrazione  e affari di carattere generale; gestione
contabile,  relazioni  con  il pubblico; coordinamento dell'attivita'
prelegislativa   nelle   materie   di  competenza  del  Dipartimento;
coordinamento  dell'informazione  statistica  e  dei  rapporti con il
Servizio statistico nazionale;
    b) gestione delle risorse umane, provvedendo, in attuazione degli
indirizzi  e  delle direttive emanate ai sensi dell'articolo 8, comma
2,  alle  assunzioni,  al  trattamento  giuridico  ed  economico e al
pensionamento  del  personale, nonche' alla formazione generale, alle
relazioni  sindacali,  alla  contrattazione e alla mobilita', esclusa
quella interna ai singoli Dipartimenti;
    c) servizio centrale del Provveditorato generale dello Stato;
    d)   servizio   delle  pensioni  di  guerra  ed  assegni  vari  a
particolari   categorie,   esercitando   le   funzioni   tecniche  ed
amministrative connesse;
    e)  servizi  relativi  all'erogazione  di trattamenti economici a
carico  del  bilancio  dello  Stato,  ovvero,  mediante  convenzione,
all'erogazione   di   trattamenti   economici   a   carico  di  altre
amministrazioni pubbliche;
    f)  supporto  delle  conferenze  di  coordinamento  ed  indirizzo
previste   dall'articolo  8  e  degli  altri  organi  collegiali  del
Ministero  per  i  quali  non sia prevista una specifica struttura di
servizio  nell'ambito  degli  altri  Dipartimenti,  ovvero presso gli
uffici di diretta collaborazione con l'organo di direzione politica;
    g)  definizione  delle  specifiche  esigenze  funzionali  e delle
conseguenti  prestazioni  e  modalita'  operative  che  devono essere
assicurate,   nell'ambito   del  sistema  informativo  integrato  del
Ministero,   per   lo   svolgimento  dei  compiti  istituzionali  del
Dipartimento;  collaborazione  e  supporto  per  l'elaborazione delle
relative  procedure e per le verifiche di funzionalita' dei servizi e
dei processi informatici riguardanti le materie di competenza;
    h)  gestione  della  mobilita' interna e formazione specialistica
nelle materie di competenza;
    i)  adempimenti,  riguardanti le competenze di piu' Dipartimenti,
da   svolgersi   mediante  uffici  di  gestione  unificata  ai  sensi
dell'articolo 4 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279.
 
           Nota all'art. 5:
            -  Si  trascrive il testo  dell'art. 4 del citato decreto
          legislativo n. 279/1997:
            "Art. 4 (Gestione unificata delle  spese strumentali).  -
          1.  Al  fine  del  contenimento  dei  costi  e  di  evitare
          duplicazioni di strutture, la gestione  di talune  spese  a
          carattere   strumentale,    comuni  a    piu'  centri    di
          responsabilita'   amministrativa  nell'ambito dello  stesso
          Ministero, puo'  essere affidata ad   un  unico  ufficio  o
          struttura di servizio.
            2.  L'individuazione  delle  spese che sono svolte con le
          modalita' di cui  al  comma  1,  nonche'  degli uffici    o
          strutture    di   gestione unificata,   e'  effettuata  dal
          Ministro  competente,  con   proprio decreto,  di  concerto
          con   il   Ministro   del  tesoro,  del  bilancio  e  della
          programmazione economica.
            3.   I   titolari   dei   centri    di    responsabilita'
          amministrativa  ai quali le  spese  comuni  sono   riferite
          provvedono  a  quanto   necessario affinche'  l'ufficio  di
          gestione      unificata,  possa  procedere,  anche  in  via
          continuativa, all'esecuzione delle  spese e all'imputazione
          delle  stesse   all'unita'   previsionale   di   rispettiva
          pertinenza".