Art. 5. Dipartimento dell'amministrazione generale del personale e dei servizi del tesoro 1. Il Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi del tesoro ha competenza nei seguenti settori e materie: a) promozione, coordinamento e sviluppo delle attivita' di studio e di analisi della qualita' dei processi e dell'organizzazione e conseguenti azioni innovative, proposte e sperimentazioni, al fine della migliore utilizzazione delle risorse umane e strumentali e dell'efficacia dei servizi finali resi agli utenti da parte del Ministero; amministrazione e affari di carattere generale; gestione contabile, relazioni con il pubblico; coordinamento dell'attivita' prelegislativa nelle materie di competenza del Dipartimento; coordinamento dell'informazione statistica e dei rapporti con il Servizio statistico nazionale; b) gestione delle risorse umane, provvedendo, in attuazione degli indirizzi e delle direttive emanate ai sensi dell'articolo 8, comma 2, alle assunzioni, al trattamento giuridico ed economico e al pensionamento del personale, nonche' alla formazione generale, alle relazioni sindacali, alla contrattazione e alla mobilita', esclusa quella interna ai singoli Dipartimenti; c) servizio centrale del Provveditorato generale dello Stato; d) servizio delle pensioni di guerra ed assegni vari a particolari categorie, esercitando le funzioni tecniche ed amministrative connesse; e) servizi relativi all'erogazione di trattamenti economici a carico del bilancio dello Stato, ovvero, mediante convenzione, all'erogazione di trattamenti economici a carico di altre amministrazioni pubbliche; f) supporto delle conferenze di coordinamento ed indirizzo previste dall'articolo 8 e degli altri organi collegiali del Ministero per i quali non sia prevista una specifica struttura di servizio nell'ambito degli altri Dipartimenti, ovvero presso gli uffici di diretta collaborazione con l'organo di direzione politica; g) definizione delle specifiche esigenze funzionali e delle conseguenti prestazioni e modalita' operative che devono essere assicurate, nell'ambito del sistema informativo integrato del Ministero, per lo svolgimento dei compiti istituzionali del Dipartimento; collaborazione e supporto per l'elaborazione delle relative procedure e per le verifiche di funzionalita' dei servizi e dei processi informatici riguardanti le materie di competenza; h) gestione della mobilita' interna e formazione specialistica nelle materie di competenza; i) adempimenti, riguardanti le competenze di piu' Dipartimenti, da svolgersi mediante uffici di gestione unificata ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279.
Nota all'art. 5: - Si trascrive il testo dell'art. 4 del citato decreto legislativo n. 279/1997: "Art. 4 (Gestione unificata delle spese strumentali). - 1. Al fine del contenimento dei costi e di evitare duplicazioni di strutture, la gestione di talune spese a carattere strumentale, comuni a piu' centri di responsabilita' amministrativa nell'ambito dello stesso Ministero, puo' essere affidata ad un unico ufficio o struttura di servizio. 2. L'individuazione delle spese che sono svolte con le modalita' di cui al comma 1, nonche' degli uffici o strutture di gestione unificata, e' effettuata dal Ministro competente, con proprio decreto, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. 3. I titolari dei centri di responsabilita' amministrativa ai quali le spese comuni sono riferite provvedono a quanto necessario affinche' l'ufficio di gestione unificata, possa procedere, anche in via continuativa, all'esecuzione delle spese e all'imputazione delle stesse all'unita' previsionale di rispettiva pertinenza".