Art. 6.
                      Cabina di regia nazionale

  1.  La  Cabina  di  regia  nazionale  di  cui  all'articolo  6  del
decreto-legge  23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni,
dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, opera alle dipendenze del Ministro
del  tesoro,  del  bilancio e della programmazione economica ed e' la
struttura   di  riferimento  nazionale  per  il  coordinamento  e  la
promozione  di  iniziative  in  materia  di  utilizzazione  dei fondi
strutturali   comunitari,   ferme   restando   le   competenze  delle
amministrazioni  interessate  e  le  funzioni  di  coordinamento e di
programmazione  economicofinanziaria spettanti al Dipartimento per le
politiche di sviluppo e di coesione, nonche' quelle di competenza del
Dipartimento  della  Ragioneria  generale  dello  Stato. La Cabina di
regia nazionale, in particolare:
    a)  promuove e coordina la cooperazione fra le amininistrazioni e
i competenti organismi comunitari, curando, tramite la Rappresentanza
italiana  presso  l'Unione  europea,  i  rapporti  con  gli organismi
stessi;
    b)  effettua,  anche  sulla base dei dati acquisibili nell'ambito
dei  sistemi  informativi  del  Ministero, il monitoraggio permanente
dello  stato  di  realizzazione  dei  singoli programmi ai fini anche
dell'adozione   di  politiche  per  il  miglior  utilizzo  dei  fondi
strutturali  comunitari  e fornisce informazioni al Parlamento e alle
regioni  sull'attuazione  dei  programmi,  con  l'individuazione  dei
motivi  degli  eventuali  ritardi  e  l'indicazione  delle  soluzioni
ritenute idonee ad eliminarne le cause;
    c)  elabora  e  propone al Ministro iniziative normative e misure
operative  per  favorire la piu' rapida utilizzazione delle risorse e
la migliore qualita' dei programmi;
    d)  studia  gli  effetti  dell'impiego  dei  fondi  comunitari  e
propone,   sulla   base   dei   risultati   accertati,  le  linee  di
programmazione piu' efficaci.
  2.  La  nomina  dei  componenti  della Cabina di regia nazionale ha
luogo  con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri, su
proposta del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica.   L'incarico  dura  quattro  anni  ed  e'  revocabile.  Il
mutamento  nella  direzione degli uffici che costituiscono titolo per
la  nomina  nella Cabina di regia nazionale determina la sostituzione
del  componente  con  il  nuovo  titolare dell'ufficio. Il presidente
della  Cabina  di  regia nazionale puo' essere invitato a partecipare
alle riunioni del CIPE.
  3.  Nell'ambito  della Cabina di regia nazionale sono attribuiti al
collegio la competenza a deliberare le linee e gli indirizzi generali
per  lo  svolgimento  delle  attivita' dell'organo e al presidente il
compito  di  provvedere alla realizzazione delle linee di attivita' e
degli   indirizzi  generali  determinati  dal  collegio,  nonche'  di
vigilare  sulla  loro concreta attuazione. Il supporto amministrativo
per  il  funzionamento  della Cabina di regia nazionale e' assicurato
dal Dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione.
 
          Note all'art. 6:
            -  Il    testo  dell'art. 6 del   decreto legge 23 giugno
          1995, n. 244, recante:  "Misure  dirette  ad     accelerare
          il    completamento    degli  interventi    pubblici e   la
          realizzazione  dei nuovi  interventi nelle aree  depresse",
          convertito,  con modificazioni, dalla  legge 8 agosto 1995,
          n. 341  (testo   coordinato nella   Gazzetta   Ufficiale  -
          serie  generale  -  n.  192  del  18 agosto 1995), viene di
          seguito riportato:
            "Art.  6  (Disposizioni  organizzative).  -  1.  Per  una
          efficace  utilizzazione    dei       fondi      strutturali
          comunitari      nel    territorio  nazionale  e di tutte le
          risorse finalizzate  allo  sviluppo  delle  aree  depresse,
          tenuto conto della delibera della Conferenza permanente per
          i rapporti tra lo Stato, le  regioni e le province autonome
          di  Trento  e  di  Bolzano del 2 agosto 1994, e' istituita,
          presso il Ministero del bilancio  e  della   programmazione
          economica, la  "Cabina  di  regia nazionale" come centro di
          riferimento   delle   problematiche  connesse  ai  relativi
          interventi.
            2.   E'   altresi'   istituito    un      Comitato    per
          l'indirizzo  e  la valutazione delle politiche operative di
          intervento con il compito di fornire  indicazioni e  pareri
          alla Cabina  di  regia nazionale.  Il predetto Comitato  e'
          presieduto      dal  Ministro     del  bilancio    e  della
          programmazione  economica    o  per  sua    delega  da   un
          sottosegretario  di  Stato del   Ministero del   bilancio e
          della    programmazione  economica.    Con  decreto     del
          Presidente  del    Consiglio dei Ministri,  su proposta del
          Ministro del  bilancio  e della  programmazione  economica,
          sono  nominati  i    componenti del Comitato   di cui fanno
          parte  i componenti del Comitato tecnico di cui    all'art.
          5,  decreto  del  Presidente  della Repubblica   24   marzo
          1994,    n.  284,     nonche'     rappresentanti      delle
          amministrazioni    statali    interessate  agli  interventi
          sui   fondi strutturali   e  nelle    aree    depresse  con
          qualifica     non  inferiore    a  quella    di  dirigente,
          rappresentanti delle  regioni, delle  province autonome  di
          Trento  e  di   Bolzano, delle province, dei  comuni, delle
          camere    di  commercio,     industria,  artigianato      e
          agricoltura    e  delle  parti  sociali.  Possono    essere
          invitati  ad  assistere      alla   seduta   del   Comitato
          rappresentanti della Commissione europea.
            3.  La  Cabina    di regia nazionale, nel rispetto  delle
          competenze di  ciascuna      amministrazione      pubblica,
          coordina     i     rapporti    di cooperazione tra tutte le
          amministrazioni  pubbliche  interessate   agli   interventi
          finanziati  con   fondi strutturali  e ad  interventi nelle
          aree depresse nonche'  i rapporti di collaborazione con  le
          regioni e con   soggetti   che    gestiscono      programmi
          comunitari;    promuove    le iniziative atte ad assicurare
          l'integrale  e  tempestiva  utilizzazione  delle    risorse
          comunitarie    e    dispone   le   azioni    di   controllo
          dell'attuazione      degli     interventi;     effettua  il
          monitoraggio     delle  risorse  nazionali   destinate   al
          cofinanziamento   dei   quadri  comunitari  di    sostegno;
          verifica,  anche sulla   base di    indici  predeterminati,
          l'efficacia    dell'attivita'       delle   amministrazioni
          pubbliche  relativa  agli    interventi  attuativi    della
          politica    comunitaria  di    coesione  svolge   anche   i
          compiti     gia'    attribuiti    all'Osservatorio    delle
          politiche  regionali dall'art.  4  del decreto  legislativo
          3    aprile  1993,  n.  96,   e successive modificazioni ed
          integrazioni; propone al Ministro   del bilancio   e  della
          programmazione  economica  iniziative amministrative ovvero
          legislative o regolamentari necessarie   per la  tempestiva
          realizzazione   dei diversi interventi e  per accelerare le
          relative  procedure;  segnala  al   Ministro  del  bilancio
          e    della  programmazione    economica    questioni     di
          particolare        rilevanza       che   coinvolgono   piu'
          amministrazioni, affinche'  il Ministro  stesso, su  delega
          del    Presidente  del  Consiglio  dei   Ministri, convochi
          apposita conferenza di   servizi per la  soluzione    delle
          questioni;  nell'ambito  dei  compiti  di cui al   presente
          articolo svolge attivita' di supporto al  Presidente    del
          Consiglio    dei Ministri ai   fini dell'applicazione delle
          disposizioni contenute nell'art. 11 della legge  23  agosto
          1988,  n. 400; svolge attivita' di supporto al Ministro del
          bilancio e  della  programmazione    economica    per    le
          competenze   ad   esso  attribuite all'ordinamento ed anche
          ai fini e per  gli  effetti  delle  disposizioni  di    cui
          all'art.   5   del   decreto-legge   12   maggio  1995,  n.
          163, convertito, con  modificazioni, dalla legge  11 luglio
          1995,   n. 273; svolge   altresi' un'azione    generale  di
          verifica  e    monitoraggio dei dati  sull'andamento  degli
          interventi     in   collaborazione    con    la  Ragioneria
          generale  dello Stato; riferisce al Ministro del bilancio e
          della   programmazione   economica      sull'andamento    e
          sull'efficacia   degli   interventi   e   sullo   stato  di
          utilizzazione  degli  stanziamenti  e   sulle   risorse   a
          disposizione per futuri interventi; dei dati sull'andamento
          degli      interventi  si    tiene  conto    in  sede    di
          predisposizione      della   relazione    previsionale    e
          programmatica.
            4.  La  Cabina  di regia nazionale dipende funzionalmente
          dal Ministro del   bilancio    e    della    programmazione
          economica.    Con   decreto   del Presidente  del Consiglio
          dei  Ministri sono  nominati i  componenti della Cabina  di
          regia  nazionale  in  numero  di  cinque,    di cui uno con
          funzioni di presidente ed uno  con  funzioni  di  direttore
          esecutivo,  di  specifica  esperienza  professionale  nelle
          materie che formano oggetto delle competenze  della  Cabina
          di    regia  nazionale,  scelti  anche  al  di  fuori delle
          amministrazioni statali. L'incarico dura quattro  anni,  e'
          revocabile  ed    e'  rinnovabile    una  sola    volta.  I
          dipendenti statali possono  essere  collocati  fuori  ruolo
          per  la durata dell'incarico. Le eventuali incompatibilita'
          per  i  componenti esterni sono definite con il regolamento
          di cui al comma 5.
            5. Con   regolamento governativo da    emanare  ai  sensi
          dell'art.  17, comma  1, della  legge  23  agosto 1988,  n.
          400,    sono  definite    le  modalita'  organizzative    e
          procedurali  con  particolare    riguardo  alla interazione
          delle  attivita' della Cabina  di regia nazionale   con  le
          attivita':  delle    cabine  di   regia regionali istituite
          dalle  regioni  con   riferimento   in   particolare   alla
          possibilita' che, a richiesta, la Cabina di regia nazionale
          offra    paradigmi  operativi  alle  stesse;  del  Comitato
          tecnico di   cui all'art. 5 del  decreto    del  Presidente
          della  Repubblica 24 marzo  1994, n. 284; del Comitato  per
          il  coordinamento  delle  iniziative    per  l'occupazione,
          costituito   presso     la  Presidenza  del  Consiglio  dei
          Ministri con decreto del    Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri  del    15 settembre 1992; delle   amministrazioni
          statali e della Conferenza permanente per i rapporti tra lo
          Stato, le regioni e le province autonome  di  Trento  e  di
          Bolzano.
            6. Per i  propri compiti la Cabina di regia  nazionale si
          avvale  di enti e  di istituti di  studi e di ricerca  e di
          societa'   di servizi  secondo  la  normativa  vigente.  La
          Cabina   di   regia   nazionale   puo'  anche  ricorrere  a
          consulenti per studi  e ricerche su    specifiche  materie.
          Gli    incarichi sono   conferiti a  tempo determinato  con
          decreto  del Ministro del bilancio e della   programmazione
          economica,  che  ne fissa anche il compenso di concerto con
          il Ministro del tesoro.
            7. Il contingente di  personale  da  utilizzare  ai  fini
          dell'attivita'  della  Cabina  di  regia  nazionale  in  un
          massimo di trenta unita' di cui tre    dirigenti  collocati
          in  posizione    di  fuori    ruolo  e    ventisette unita'
          ripartite nelle qualifiche   funzionali dalla  quinta  alla
          nona,  e'   stabilito   con    decreto   del  Ministro  del
          bilancio  e  della programmazione economica  di    concerto
          con  il  Ministro    del tesoro. Il suddetto   personale e'
          tratto da  quello appartenente  ai ruoli  del Ministero del
          bilancio e   della programmazione   economica o    messo  a
          disposizione,      in   posizione    di   comando,    dalle
          pubbliche amministrazioni. Puo'  essere altresi'  comandato
          il   personale di cui all'art.  456,  comma  12,  del testo
          unico  approvato   con   decreto legislativo   16    aprile
          1994,   n.   297.   Puo'   essere   assegnato  il personale
          degli  enti ed  istituti  sottoposti  a vigilanza  con   il
          consenso  dell'ente  di appartenenza; a   tale personale si
          applica, per il trattamento economico,  la disposizione  di
          cui    all'art.  12, comma 2,  del  decreto-legge 7  luglio
          1995,   n.   272.   In sede   di   prima  applicazione  del
          presente  articolo,  alla  Cabina  di  regia  nazionale  e'
          assegnato a   domanda il   personale in  servizio    presso
          l'Osservatorio  per le politiche regionali alla data del 31
          luglio 1995.
            8.   Ai   componenti  della  Cabina  di  regia  nazionale
          spetta  il trattamento gia'   previsto per    i  componenti
          dell'Osservatorio  delle politiche  regionali  dall'art. 3,
          commi  1  e  4, del  decreto  del Presidente  del Consiglio
          dei  Ministri  7 marzo  1994,  n. 276.  Le indennita'   ivi
          previste    non    sono cumulabili   con altre   indennita'
          eventualmente spettanti. Al  personale di cui al comma    7
          spettano  le  indennita'  previste   per i   dipendenti del
          Ministero del  bilancio e della  programmazione  economica,
          nonche'   il   compenso   per   lavoro  straordinario,  nei
          limiti    e  con  le  modalita'    previsti  dalle  vigenti
          disposizioni legislative.
            9. Dalla data di entrata in   vigore del  regolamento  di
          cui  al  comma  5   e'   soppresso   l'Osservatorio   delle
          politiche   regionali   di   cui  all'art.  4  del  decreto
          legislativo   3   aprile   1993,   n.   96,   e  successive
          modificazioni ed integrazioni. Il personale  non  assegnato
          alla  Cabina di   regia   nazionale   e'  restituito   alle
          amministrazioni   di appartenenza, anche in soprannumero.
            10. All'onere   derivante dall'attuazione   del  presente
          articolo  si  provvede    con le   economie derivanti   per
          effetto     della  soppressione   dell'Osservatorio   delle
          politiche  regionali,  nonche'  con  l'importo  di  lire  2
          miliardi annui a decorrere dal 1996 a carico delle  risorse
          del  fondo  di  cui    all'art.  19,  comma  5, del decreto
          legislativo  3   aprile   1993,   n.   96,   e   successive
          modificazioni  ed integrazioni. Il Ministro del  tesoro  e'
          autorizzato   ad   apportare,   con propri   decreti,    le
          occorrenti variazioni di bilancio".
            -  Il  testo  del comma 4-bis dell'art. 17 della legge 23
          agosto 1988, n.    400  (Disciplina    dell'attivita'    di
          Governo   e ordinamento  della Presidenza del Consiglio dei
          Ministri), e' il seguente:
            "4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei
          Ministeri sono determinate,   con regolamenti emanati    ai
          sensi  del comma   2, su proposta  del  Ministro competente
          d'intesa  con  il Presidente  del Consiglio dei Ministri  e
          con  il  Ministro  del  tesoro,  nel  rispetto dei principi
          posti dal  decreto legislativo  3 febbraio  1993, n.  29, e
          successive   modificazioni, con    i    contenuti  e    con
          l'osservanza  dei criteri che seguono:
            a)  riordino degli  uffici di diretta collaborazione  con
          i Ministri ed  i   Sottosegretari di   Stato,    stabilendo
          che  tali   uffici   hanno esclusive competenze di supporto
          dell'organo di direzione politica e di raccordo tra  questo
          e l'amministrazione;
            b) individuazione  degli uffici  di livello  dirigenziale
          generale,     centrali    e         periferici,    mediante
          diversificazione tra  strutture con funzioni finali  e  con
          funzioni    strumentali  e loro organizzazione per funzioni
          omogenee  e secondo  criteri di flessibilita'    eliminando
          le duplicazioni funzionali;
            c)     previsione     di      strumenti    di    verifica
          periodica dell'organizzazione e dei risultati;
            d)  indicazione  e  revisione periodica della consistenza
          delle piante organiche;
            e) previsione   di decreti ministeriali di    natura  non
          regolamentare  per la definizione dei  compiti delle unita'
          dirigenziali   nell'ambito   degli   uffici    dirigenziali
          generali".