Art. 7 Nucleo tecnico di valutazione e verifica degli investimenti pubblici 1. Il Nucleo tecnico di valutazione e verifica degli investimenti pubblici opera alle dirette dipendenze del Capo del Dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione, che se ne avvale per lo svolgimento dei compiti attribuiti al Dipartimento e per l'eventuale supporto dell'attivita' del CIPE e, ove necessario, delle funzioni delle altre strutture del Ministero. 2. Il Nucleo e' articolato in due unita' operative, rispettivamente per la valutazione e per la verifica degli investimenti pubblici. E' composto di 60 membri, compresi i due responsabili delle unita' operative, nominati con decreto del Ministro per un periodo di quattro anni, rinnovabile una sola volta. I responsabili delle unita' operative hanno i poteri di assegnazione degli affari delle unita' stesse. Il Nucleo predispone annualmente una relazione riguardante l'attivita' della pubblica amministrazione in materia di investimenti pubblici per lo sviluppo economico territoriale e settoriale, sulla base dell'attivita' svolta. La relazione e' trasmessa dal Capo del Dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione al Ministro, ai fini della presentazione al Parlamento. 3. L'unita' di valutazione degli investimenti pubblici, oltre ai compiti gia' previsti dall'articolo 1 della legge 17 dicembre 1986, n. 878, collabora con funzione di supporto alla predisposizione e all'aggiornamento delle intese istituzionali di programma e fornisce specifiche valutazioni sulla rispondenza dei programmi e progetti di investimento agli indirizzi di politica economica, sulla fattibilita' economicofinanziaria delle iniziative e sulla loro compatibilita' e convenienza rispetto ad altre soluzioni, nonche' sulla loro ricaduta economica e sociale nelle zone interessate. E' composta di 30 membri, compreso il responsabile dell'unita'. I componenti sono scelti fra i professori ordinari ed associati e tra i ricercatori universitari, ovvero fra i dipendenti di amministrazioni dello Stato, con prevalenza fra i dipendenti dei Ministeri economici e finanziari, o tra il personale degli enti pubblici anche economici e delle societa' da questi controllate e tra esperti, anche appartenenti a paesi dell'Unione europea. Per tutti i componenti e' richiesta un'alta, specifica e comprovata specializzazione professionale nelle discipline oggetto dell'attivita' istituzionale dell'organo, per il settore di competenza. 4. L'Unita' di verifica degli investimenti pubblici verifica l'attuazione dei programmi e dei progetti di investimento delle amministrazioni, enti e soggetti operanti con finanziamento pubblico, anche con riferimento agli effetti socioeconomici connessi all'attuazione degli interventi, in relazione agli effetti previsti ed all'osservanza delle relative previsioni di spesa, proponendo le eventuali iniziative da adottare. Collabora con funzione di supporto alla verifica dell'attuazione delle intese istituzionali di programma. L'Unita' e' composta di 30 membri, compreso il responsabile dell'Unita', scelti fra i professori ordinari ed associati e tra i ricercatori universitari, ovvero fra i dipendenti di amministrazioni dello Stato, con prevalenza fra i dipendenti dei Ministeri economici e finanziari, o tra il personale degli enti pubblici anche economici e delle societa' da questi controllate e tra esperti, anche appartenenti a paesi dell'Unione europea. Per tutti i componenti e' richiesta un'alta, specifica e comprovata specializzazione professionale nelle discipline oggetto dell'attivita' istituzionale dell'organo, per il settore di competenza. I componenti dell'Unita' di verifica esercitano le loro funzioni con i poteri di cui all'articolo 9, comma 1, della legge 17 dicembre 1986, n. 878. 5. Le regioni e gli enti locali possono procedere al distacco presso il Nucleo, per periodi di tempo determinati, di loro funzionari per l'esame di questioni di interesse dell'ente e per l'acquisizione delle conoscenze relative ai procedimenti e alle metodologie di lavoro del Nucleo, che puo' anche promuovere iniziative di formazione per il personale delle regioni e degli enti locali nelle predette materie, su richiesta e d'intesa con gli enti stessi. 6. A decorrere dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente regolamento cessano tutti gli incarichi gia' conferiti ai componenti dei nuclei accorpati nel Nucleo tecnico di cui al comma 1.
Note all'art. 7: - Si trascrive il testo, rispettivamente dell'art. 1 e dell'art. 9, comma 1, della legge 17 dicembre 1986, n. 878, recante: "Disciplina del Nucleo di valutazione degli investimenti pubblici e disposizioni relative al Ministero del bilancio e della programmazione economica": "Art.1 (Compiti del Nucleo di valutazione degli investimenti pubblici). - 1. Il Nucleo di valutazione degli investimenti pubblici, istituito dall'art. 4 della legge 26 aprile 1982, n. 181, presso la Segreteria generale della programmazione economica, e' disciplinato dalle norme della presente legge. 2. Il Nucleo di valutazione provvede, sulla base degli indirizzi e dei criteri stabiliti dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), alla istruttoria tecnicoeconomica, con specifico riguardo alla valutazione dei costi e dei benefici, dei piani e progetti di investimenti dello Stato e degli altri enti pubblici e loro aziende da sottoporre al Consiglio dei Ministri, al CIPE o ai Comitati istituiti nel suo ambito, individuando il grado di rispondenza dei singoli progetti ai predetti indirizzi e criteri e, nel caso di finanziamenti relativi a progetti immediatamente eseguibili, determinando altresi' le relative graduatorie. il Nucleo provvede altresi' alla diffusione delle tecniche e delle procedure di valutazione, particolarmente in termini di analisi costibenefici, di piani e progetti di investimenti nell'ambito dell'amministrazione centrale, delle amministrazioni regionali e delle province autonome. 3. Il Ministro del bilancio e della programmazione economica affida al Nucleo di valutazione, a richiesta dei Ministri competenti e compatibilmente con l'assolvimento dei compiti di cui al comma 2, l'istruttoria e la valutazione tecnicoeconomica dei piani e progetti di investimenti pubblici di competenza delle singole amministrazioni". "Art. 9 (Nucleo ispettivo). - 1. Il Ministro del bilancio e della programmazione economica, alle cui dirette dipendenze opera il Nucleo ispettivo costituito ai sensi dell'art. 19, diciottesimo comma, della legge 22 dicembre 1984, n. 887, dispone anche su richiesta del CIPE, verifiche concernenti l'attuazione dei programmi di investimento delle amministrazioni e degli enti pubblici, anche territoriali, nonche' degli enti cui lo Stato o altri enti pubblici contribuiscono in via ordinaria. A tale scopo gli ispettori possono essere autorizzati dal Ministro del bilancio e della programmazione economica ad accedere negli uffici e nei luoghi di esecuzione delle opere, ai fini della constatazione dello stato di realizzazione delle opere stesse e di ogni altra utile rilevazione". - Il testo del comma 4-bis della citata legge n. 400/1988 e' riportato in nota all'art. 6.