Art. 7
                    Nucleo tecnico di valutazione
               e verifica degli investimenti pubblici

  1.  Il  Nucleo tecnico di valutazione e verifica degli investimenti
pubblici  opera alle dirette dipendenze del Capo del Dipartimento per
le  politiche  di  sviluppo  e  di  coesione, che se ne avvale per lo
svolgimento  dei compiti attribuiti al Dipartimento e per l'eventuale
supporto  dell'attivita'  del  CIPE e, ove necessario, delle funzioni
delle altre strutture del Ministero.
  2. Il Nucleo e' articolato in due unita' operative, rispettivamente
per  la valutazione e per la verifica degli investimenti pubblici. E'
composto  di  60  membri,  compresi  i  due responsabili delle unita'
operative,  nominati  con  decreto  del  Ministro  per  un periodo di
quattro anni, rinnovabile una sola volta. I responsabili delle unita'
operative  hanno  i  poteri di assegnazione degli affari delle unita'
stesse.  Il  Nucleo  predispone annualmente una relazione riguardante
l'attivita' della pubblica amministrazione in materia di investimenti
pubblici  per  lo sviluppo economico territoriale e settoriale, sulla
base  dell'attivita'  svolta.  La relazione e' trasmessa dal Capo del
Dipartimento  per le politiche di sviluppo e di coesione al Ministro,
ai fini della presentazione al Parlamento.
  3.  L'unita'  di  valutazione degli investimenti pubblici, oltre ai
compiti  gia'  previsti dall'articolo 1 della legge 17 dicembre 1986,
n.  878,  collabora  con  funzione di supporto alla predisposizione e
all'aggiornamento  delle intese istituzionali di programma e fornisce
specifiche  valutazioni sulla rispondenza dei programmi e progetti di
investimento agli indirizzi di politica economica, sulla fattibilita'
economicofinanziaria  delle  iniziative e sulla loro compatibilita' e
convenienza  rispetto ad altre soluzioni, nonche' sulla loro ricaduta
economica e sociale nelle zone interessate. E' composta di 30 membri,
compreso  il responsabile dell'unita'. I componenti sono scelti fra i
professori  ordinari  ed  associati e tra i ricercatori universitari,
ovvero   fra   i  dipendenti  di  amministrazioni  dello  Stato,  con
prevalenza  fra  i dipendenti dei Ministeri economici e finanziari, o
tra il personale degli enti pubblici anche economici e delle societa'
da  questi  controllate  e  tra  esperti,  anche appartenenti a paesi
dell'Unione  europea.  Per  tutti  i componenti e' richiesta un'alta,
specifica   e   comprovata   specializzazione   professionale   nelle
discipline  oggetto  dell'attivita' istituzionale dell'organo, per il
settore di competenza.
  4.  L'Unita'  di  verifica  degli  investimenti  pubblici  verifica
l'attuazione  dei  programmi  e  dei  progetti  di investimento delle
amministrazioni, enti e soggetti operanti con finanziamento pubblico,
anche   con   riferimento   agli   effetti   socioeconomici  connessi
all'attuazione  degli  interventi, in relazione agli effetti previsti
ed  all'osservanza  delle relative previsioni di spesa, proponendo le
eventuali  iniziative da adottare. Collabora con funzione di supporto
alla   verifica   dell'attuazione   delle   intese  istituzionali  di
programma.   L'Unita'   e'   composta   di  30  membri,  compreso  il
responsabile   dell'Unita',  scelti  fra  i  professori  ordinari  ed
associati  e  tra i ricercatori universitari, ovvero fra i dipendenti
di  amministrazioni  dello Stato, con prevalenza fra i dipendenti dei
Ministeri  economici  e  finanziari,  o  tra  il personale degli enti
pubblici anche economici e delle societa' da questi controllate e tra
esperti,  anche appartenenti a paesi dell'Unione europea. Per tutti i
componenti    e'    richiesta   un'alta,   specifica   e   comprovata
specializzazione     professionale     nelle    discipline    oggetto
dell'attivita'   istituzionale   dell'organo,   per   il  settore  di
competenza.  I  componenti dell'Unita' di verifica esercitano le loro
funzioni  con i poteri di cui all'articolo 9, comma 1, della legge 17
dicembre 1986, n. 878.
  5.  Le  regioni  e  gli  enti  locali possono procedere al distacco
presso   il  Nucleo,  per  periodi  di  tempo  determinati,  di  loro
funzionari  per  l'esame  di  questioni  di interesse dell'ente e per
l'acquisizione  delle  conoscenze  relative  ai  procedimenti  e alle
metodologie   di   lavoro  del  Nucleo,  che  puo'  anche  promuovere
iniziative  di formazione per il personale delle regioni e degli enti
locali  nelle  predette materie, su richiesta e d'intesa con gli enti
stessi.
  6.  A  decorrere  dal  trentesimo  giorno  successivo  alla data di
entrata   in  vigore  del  presente  regolamento  cessano  tutti  gli
incarichi  gia'  conferiti  ai  componenti  dei  nuclei accorpati nel
Nucleo tecnico di cui al comma 1.
 
           Note all'art. 7:
            -  Si  trascrive  il testo, rispettivamente dell'art. 1 e
          dell'art. 9, comma 1, della   legge 17  dicembre  1986,  n.
          878,  recante: "Disciplina del Nucleo di valutazione  degli
          investimenti pubblici e disposizioni relative al  Ministero
          del bilancio e della programmazione economica":
            "Art.1   (Compiti   del   Nucleo   di  valutazione  degli
          investimenti pubblici). - 1. Il Nucleo di valutazione degli
          investimenti pubblici, istituito dall'art. 4   della  legge
          26  aprile  1982,  n.    181, presso la Segreteria generale
          della programmazione  economica,    e'  disciplinato  dalle
          norme della presente legge.
            2.  Il  Nucleo di valutazione  provvede, sulla base degli
          indirizzi e dei   criteri     stabiliti   dal      Comitato
          interministeriale      per    la  programmazione  economica
          (CIPE), alla  istruttoria tecnicoeconomica,  con  specifico
          riguardo  alla  valutazione  dei  costi e dei benefici, dei
          piani  e progetti  di investimenti  dello  Stato e    degli
          altri    enti  pubblici  e  loro   aziende da sottoporre al
          Consiglio  dei Ministri, al CIPE o  ai  Comitati  istituiti
          nel  suo  ambito,  individuando il grado di rispondenza dei
          singoli  progetti ai predetti indirizzi  e criteri  e,  nel
          caso      di    finanziamenti    relativi    a     progetti
          immediatamente   eseguibili,   determinando   altresi'   le
          relative  graduatorie.  il  Nucleo  provvede  altresi' alla
          diffusione delle tecniche e delle procedure di valutazione,
          particolarmente in termini   di analisi  costibenefici,  di
          piani      e  progetti     di     investimenti  nell'ambito
          dell'amministrazione   centrale,   delle    amministrazioni
          regionali e delle province autonome.
            3.  Il  Ministro  del  bilancio  e  della  programmazione
          economica affida al  Nucleo di  valutazione,   a  richiesta
          dei      Ministri   competenti      e  compatibilmente  con
          l'assolvimento  dei    compiti  di    cui  al    comma   2,
          l'istruttoria  e la valutazione  tecnicoeconomica dei piani
          e progetti di        investimenti        pubblici        di
          competenza    delle    singole amministrazioni".
            "Art.  9  (Nucleo    ispettivo).  -  1.  Il  Ministro del
          bilancio e della programmazione economica, alle cui dirette
          dipendenze opera il Nucleo ispettivo  costituito  ai  sensi
          dell'art.  19,  diciottesimo comma, della legge 22 dicembre
          1984, n.  887,    dispone  anche  su  richiesta  del  CIPE,
          verifiche    concernenti   l'attuazione   dei programmi  di
          investimento  delle    amministrazioni  e    degli     enti
          pubblici,  anche    territoriali, nonche' degli enti cui lo
          Stato  o  altri  enti  pubblici  contribuiscono  in     via
          ordinaria.    A   tale    scopo   gli   ispettori   possono
          essere autorizzati   dal     Ministro   del   bilancio    e
          della  programmazione economica ad accedere  negli uffici e
          nei  luoghi    di  esecuzione  delle  opere,  ai fini della
          constatazione dello  stato  di  realizzazione  delle  opere
          stesse e di ogni altra utile rilevazione".
            -    Il testo   del  comma 4-bis  della citata  legge  n.
          400/1988  e' riportato in nota all'art. 6.