Art. 8
             Conferenze di coordinamento e di indirizzo

  1.  E' istituita la Conferenza permanente dei capi dei Dipartimenti
del  Ministero.  Alla  Conferenza  partecipa il capo di Gabinetto. La
Conferenza  svolge funzioni di coordinamento generale delle attivita'
del  Ministero  e  formula  al  Ministro proposte per l'emanazione di
indirizzi  e  direttive  generali  diretti  ad assicurare il raccordo
operativo  fra  i  Dipartimenti  e  lo  svolgimento  coordinato delle
relative funzioni. Apposite sessioni dellaConferenza sono dedicate al
coordinamento   degli   uffici   locali  del  Ministero,  nonche'  al
coordinamento  delle attivita' informatiche, ai fini anche dell'esame
e  dell'approvazione della bozza di piano triennale e della relazione
a   consuntivo  di  cui  al  comma  2,  lettera  b),  e  al  comma  4
dell'articolo 9 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39. Alle
riunioni  della  Conferenza  possono essere invitati a partecipare il
presidente  ed esperti dell'ISAE e della Cabina di regia nazionale, i
dirigenti   generali   e   i   dirigenti   ai   quali  sono  affidate
responsabilita'  nei  settori  interessati dalle singole questioni da
trattare.
  2.  E'  istituita  la  Conferenza  generale  per  le  politiche del
personale,  formata  dai  dirigenti generali preposti ai Dipartimenti
del  Ministero e dai dirigenti preposti agli uffici, anche di livello
dirigenziale non generale, con competenza in materia di personale. La
Conferenza  elabora  le  linee e le strategie generali da seguirsi in
materia  di  politiche  delle  risorse  umane  e  formula al Ministro
proposte   per   l'emanazione  dei  relativi  indirizzi  e  direttive
generali,  ai  quali  si attiene il Dipartimento dell'amministrazione
generale, del personale e dei servizi del tesoro.
 
            Nota all'art. 8:
            - Si riporta   il testo, rispettivamente,  del  comma  2,
          lettera  b)  e  del  comma  4  dell'art.  9  del    decreto
          legislativo 12 febbraio 1993, n.  39   (Norme   in  materia
          di      sistemi      informativi   automatizzati      delle
          amministrazioni pubbliche, a norma dell'art.  2,  comma  1,
          lettera mm), della legge 23 ottobre 1992, n. 421):
            "2.    Ai  fini    della    predisposizione  del    piano
          triennale e  delle successive revisioni annuali:
              a) (omissis);
            b)  le  amministrazioni propongono  una  bozza  di  piano
          triennale  relativamente  alle  aree di propria competenza,
          con la specificazione, per  quanto  attiene al  primo  anno
          del  triennio, degli  studi  di fattibilita' e dei progetti
          di    sviluppo,  mantenimento  e   gestione   dei   sistemi
          informativi      automatizzati   da     avviare   e     dei
          relativi obiettivi,  implicazioni  organizzative,  tempi  e
          costi di realizzazione e modalita' di affidamento".
            "4.   L'Autorita'  (per    l'informatica  nella  pubblica
          amministrazione,  n.d.r.)  presenta  al    Presidente   del
          Consiglio  dei  Ministri, entro il 30 aprile  di ogni anno,
          una  relazione  che  dia     conto  dell'attivita'   svolta
          nell'anno         precedente        e    dello        stato
          dell'informatizzazione   nelle      amministrazioni,    con
          particolare    riferimento    al livello   di utilizzazione
          effettiva  delle  tecnologie   e ai   relativi   costi    e
          benefici.  il    Presidente  del    Consiglio  dei Ministri
          trasmette entro trenta giorni la relazione al Parlamento".