Art. 8 Conferenze di coordinamento e di indirizzo 1. E' istituita la Conferenza permanente dei capi dei Dipartimenti del Ministero. Alla Conferenza partecipa il capo di Gabinetto. La Conferenza svolge funzioni di coordinamento generale delle attivita' del Ministero e formula al Ministro proposte per l'emanazione di indirizzi e direttive generali diretti ad assicurare il raccordo operativo fra i Dipartimenti e lo svolgimento coordinato delle relative funzioni. Apposite sessioni dellaConferenza sono dedicate al coordinamento degli uffici locali del Ministero, nonche' al coordinamento delle attivita' informatiche, ai fini anche dell'esame e dell'approvazione della bozza di piano triennale e della relazione a consuntivo di cui al comma 2, lettera b), e al comma 4 dell'articolo 9 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39. Alle riunioni della Conferenza possono essere invitati a partecipare il presidente ed esperti dell'ISAE e della Cabina di regia nazionale, i dirigenti generali e i dirigenti ai quali sono affidate responsabilita' nei settori interessati dalle singole questioni da trattare. 2. E' istituita la Conferenza generale per le politiche del personale, formata dai dirigenti generali preposti ai Dipartimenti del Ministero e dai dirigenti preposti agli uffici, anche di livello dirigenziale non generale, con competenza in materia di personale. La Conferenza elabora le linee e le strategie generali da seguirsi in materia di politiche delle risorse umane e formula al Ministro proposte per l'emanazione dei relativi indirizzi e direttive generali, ai quali si attiene il Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi del tesoro.
Nota all'art. 8: - Si riporta il testo, rispettivamente, del comma 2, lettera b) e del comma 4 dell'art. 9 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39 (Norme in materia di sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni pubbliche, a norma dell'art. 2, comma 1, lettera mm), della legge 23 ottobre 1992, n. 421): "2. Ai fini della predisposizione del piano triennale e delle successive revisioni annuali: a) (omissis); b) le amministrazioni propongono una bozza di piano triennale relativamente alle aree di propria competenza, con la specificazione, per quanto attiene al primo anno del triennio, degli studi di fattibilita' e dei progetti di sviluppo, mantenimento e gestione dei sistemi informativi automatizzati da avviare e dei relativi obiettivi, implicazioni organizzative, tempi e costi di realizzazione e modalita' di affidamento". "4. L'Autorita' (per l'informatica nella pubblica amministrazione, n.d.r.) presenta al Presidente del Consiglio dei Ministri, entro il 30 aprile di ogni anno, una relazione che dia conto dell'attivita' svolta nell'anno precedente e dello stato dell'informatizzazione nelle amministrazioni, con particolare riferimento al livello di utilizzazione effettiva delle tecnologie e ai relativi costi e benefici. il Presidente del Consiglio dei Ministri trasmette entro trenta giorni la relazione al Parlamento".