Art. 9. Uffici centrali del bilancio 1. Gli uffici centrali del bilancio operano alle dipendenze del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e provvedono alla tenuta delle scritture contabili e alla registrazione degli impegni di spesa risultanti dai provvedimenti assunti dagli uffici amministrativi sotto la responsabilita' dei dirigenti competenti, secondo le modalita' previste dall'articolo 11, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367. Trascorsi dieci giorni dalla registrazione dell'impegno, i provvedimenti acquistano efficacia. Entro il predetto termine l'ufficio centrale del bilancio puo' preannunciare all'amministrazione l'invio di osservazioni circa la legalita' della spesa; tali osservazioni, ferma restando l'efficacia degli atti e la facolta' dell'amministrazione di darvi comunque esecuzione, sono comunicate all'amministrazione non oltre i successivi dieci giorni. Il dirigente responsabile dispone circa il seguito da dare al provvedimento e ne informa l'ufficio centrale del bilancio. Sono soppressi i commi 2, 3, 5 e 6 dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367. 2. Gli uffici centrali del bilancio ricevono dalle amministrazioni i dati relativi alle rilevazioni e alle risultanze della contabilita' economica di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, ed effettuano gli adempimenti richiesti per la loro utilizzazione ai fini di cui all'articolo 12, comma 2, del predetto decreto legislativo. Concorrono, altresi', alla valutazione degli oneri delle funzioni e dei servizi istituzionali delle amministrazioni dello Stato e dei programmi e progetti finanziati nell'ambito delle unita' previsionali dibilancio, ai fini della predisposizione del progetto di bilancio di previsione, ai sensi dell'articolo 4-bis della legge 5 agosto 1978, n. 468. 3. Presso ciascun ufficio centrale del bilancio e' costituita una Conferenza permanente della quale fanno parte rappresentanti dell'ufficio centrale del bilancio e dei corrispondenti uffici dell'amministrazione interessata. La Conferenza contribuisce ad assicurare, ferme restando le rispettive funzioni, il piu' efficace esercizio dei compiti in materia di programmazione dell'attivita' finanziaria, di monitoraggio finanziario dell'attuazione delle manovre di bilancio e di valutazione tecnica dei costi e degli oneri dei provvedimenti, delle funzioni e dei servizi istituzionali e delle iniziative legislative nel settore di pertinenza dell'amininistrazione. A tal fine la Conferenza elabora in sede tecnica metodologie e criteri di valutazione dei costi e degli oneri finanziari sulla base della specifica disciplina del settore e puo' compiere, a fini istruttori, le valutazioni relative ai provvedimenti che le sono sottoposti, con particolare riguardo alle relazioni tecniche previste dall'articolo 11-ter della legge 5 agosto 1978, n. 468.
Note all'art. 9: - Il testo vigente dell'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367, recante: "Regolamento recante semplificazione e accelerazione delle procedure di spesa e contabili", per effetto delle modifiche introdotte dall'art. 9 del presente regolamento, e' il seguente: "Art. 11 (Procedimento del controllo preventivo di ragioneria). - 1. La competente ragioneria, entro quindici giorni dal ricevimento dell'atto per il controllo, registra l'impegno di spesa sotto la responsabilita' del dirigente che lo ha emanato. La registrazione dell'impegno non puo' aver luogo ove si tratti di spesa che ecceda la somma stanziata nel relativo capitolo di bilancio o che sia da imputare ad un capitolo diverso da quello indicato, oppure che sia riferibile ai residui anziche' alla competenza, o a questa piuttosto che a quelli. In tal caso, la Ragioneria restituisce alla competente amministrazione l'atto, con l'indicazione delle ragioni che ne impediscono l'ulteriore corso. Nel caso di impegno contestuale al pagamento, per la registrazione dell'atto si applicano le norme e il termine di cui al comma 2. 2. (Soppresso). 3. (Soppresso). 4. Ove l'atto sia soggetto a controllo preventivo di legittimita' della Corte dei conti, esso viene inviato alla Ragioneria e alla Corte dei conti. La documentazione che accompagna l'atto viene inviata alla competente Ragioneria, per il successivo inoltro alla Corte dei conti. Gli eventuali rilievi della Ragioneria sono trasmessi all'amministrazione che ha emanato l'atto ed alla Corte dei conti. Le controdeduzioni dell'amministrazione sono parimenti trasmesse alla Ragioneria ed alla Corte dei conti. La Corte si pronuncia nei termini di cui all'art. 3 della legge 14 gennaio 1994 n. 20, che decorrono dal momento in cui l'atto le viene trasmesso, completo di documentazione, dalla Ragioneria competente. 5. (Soppresso). 6. (Soppresso). 7. Tutti gli atti dai quali derivi l'obbligo di pagare somme a carico del bilancio dello Stato, debbono essere comunicati, contestualmente alla loro adozione, dagli uffici amministrativi alla rispettiva ragioneria centrale per la registrazione dell'impegno". - Il testo dei commi 2, 3, 5 e 6 dell'art. 11 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 367/1994, era il seguente: "2. Entro il termine di trenta giorni dal ricevimento dell'atto, salvo quanto previsto dai commi 5 e 6, la Ragioneria verifica la legalita' e la regolarita' della spesa ed appone, all'esito positivo del controllo, il visto di sua competenza. Trascorso il termine predetto senza che il visto sia stato apposto o senza che siano stati mossi rilievi, l'atto diviene efficace, a meno che non sia soggetto al controllo preventivo di legittimita' della Corte dei conti". "3. Ove la Ragioneria muova rilievi, il termine di cui al comma 2 e' interrotto e ricomincia per intero a decorrere dal momento il cui l'atto viene riproposto alla Ragioneria stessa. Quest'ultima, entro il nuovo termine, appone il visto di sua competenza, ovvero comunica al dirigente di non poter, comunque, dare corso all'atto. E' fatta salva la facolta' del Ministro di impartire l'ordine scritto ai sensi dell'art. 64, commi 2 e 3, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440". "5. Con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con quello per la funzione pubblica, sono determinati gli atti di particolare complessita' per i quali il termine di cui al comma 2 puo' essere fissato in sessanta giorni. In tal caso il termine per la registrazione dell 'impegno ai sensi del comma 2 e' elevato a giorni venti". "6. I termini previsti dal presente articolo sono sospesi dal 1 dicembre di ciascun anno al 31 gennaio dell'anno successivo e ricominciano a decorrere dal 1 febbraio". - Per il testo dell'art. 10 del citato decreto legislativo n. 279/1997, si veda in nota all'art. 3. - Si riporta il testo dell'art. 12, comma 2, del citato decreto legislativo n. 279/1997: "2. Le rilevazioni e le risultanze della contabilita' economica sono utilizzate dalle amministrazioni interessate e dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, al quale i dati sono comunicati dalle amministrazioni, ove possibile con evidenze informatiche, per il tramite delle competenti ragionerie, anche ai fini della formulazione dei progetti di bilancio, della migliore allocazione delle risorse, della programmazione dell'attivita' finanziaria, del monitoraggio degli effetti finanziari delle manovre di bilancio e della valutazione tecnica dei costi e degli oneri dei provvedimenti e delle iniziative legislative nei settori di pertinenza delle competenti amministrazioni". - Il testo dell'art. 4-bis della citata legge n. 468/1978 e' riportato in nota all'art. 3. - Si trascrive il testo vigente dell'art. 11-ter della gia' citata legge n. 468/1978: "Art. 11-ter (Copertura finanziaria delle leggi). - 1. In attuazione dell'art. 81, quarto comma, della Costituzione, la copertura finanziaria delle leggi che importino nuove o maggiori spese, ovvero minori entrate, e' determinata esclusivamente attraverso le seguenti modalita': a) mediante utilizzo degli accantonamenti iscritti nei fondi speciali previsti dall'art. 11-bis, restando precluso sia l'utilizzo di accantonamenti del conto capitale per iniziative di parte corrente, sia l'utilizzo per finalita' difformi di accantonamenti per regolazioni contabili e per provvedimenti in adempimento di obblighi internazionali; b) mediante riduzione di precedenti autorizzazioni legislative di spesa; ove dette autorizzazioni fossero affluite in conti correnti o in contabilita' speciali presso la Tesoreria statale, si procede alla contestuale iscrizione nello stato di previsione della entrata delle risorse da utilizzare come copertura; c) (abrogata); d) mediante modificazioni legislative che comportino nuove o maggiori entrate; resta in ogni caso esclusa la copertura di nuove e maggiori spese correnti con entrate in conto capitale. 2. I disegni di legge e gli emendamenti di iniziativa governativa che comportino nuove o maggiori spese ovvero diminuzioni di entrate devono essere corredati da una relazione tecnica, predisposta dalle amministrazioni competenti e verificata dal Ministero del tesoro, sulla quantificazione degli oneri recati da ciascuna disposizione e delle relative coperture, con la specificazione, per la spesa corrente e per le minori entrate, degli oneri annuali fino alla completa attuazione delle norme e, per le spese in conto capitale, della modulazione relativa agli anni compresi nel bilancio pluriennale e dell'onere complessivo in relazione agli obiettivi fisici previsti. Nella relazione sono indicati i dati e i metodi utilizzati per la quantificazione, le loro fonti e ogni elemento utile per la verifica tecnica in sede parlamentare secondo le norme da adottare con i regolamenti parlamentari. 3. Le commissioni parlamentari competenti possono richiedere al Governo la relazione di cui al comma 2 per tutte le proposte legislative e gli emendamenti al loro esame ai fini della verifica tecnica della quantificazione degli oneri da essi recati. 4. I disegni di legge di iniziativa regionale e del CNEL devono essere corredati, a cura dei proponenti, da una relazione tecnica formulata nei modi previsti dal comma 2. 5. Per le disposizioni legisiative in materia pensionistica la relazione di cui ai commi 2 e 3 contiene un quadro analitico di proiezioni finanziarie almeno decennali, riferite all'andamento delle variabili collegate ai soggetti beneficiari. Per le disposizioni legislative in materia di pubblico impiego la relazione contiene i dati sul numero dei destinatari, sul costo unitario, sugli automatismi diretti e indiretti che ne conseguono fino alla loro completa attuazione, nonche' sulle loro correlazioni con lo stato giuridico ed economico di categorie o fasce di dipendenti pubblici omologabili. Per le disposizioni legislative recanti oneri a carico dei bilanci di enti appartenenti al settore pubblico allargato la relazione riporta la valutazione espressa dagli enti interessati. 6. Ogni quattro mesi la Corte dei conti trasmette al Parlamento una relazione sulla tipologia delle coperture adottate nelle leggi approvate nel periodo considerato e sulle tecniche di quantificazione degli oneri. 7. Qualora nel corso dell'attuazione di leggi si verifichino scostamenti rispetto alla previsioni di spesa o di entrate indicate dalle medesime leggi al fine della copertura finanziaria, il Ministro competente ne da' notizia tempestivamente al Ministro del tesoro che riferisce al Parlamento con propria relazione e assume le conseguenti iniziative legislative. La stessa procedura e' applicata in caso di sentenze definitive di organi giurisdizionali e della Corte costituzionale recanti interpretazioni della normativa vigente suscettibili di determinare maggiori oneri".