Art. 9. 
                    Uffici centrali del bilancio 
 
  1. Gli uffici centrali del bilancio  operano  alle  dipendenze  del
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e provvedono  alla
tenuta delle scritture contabili e alla registrazione  degli  impegni
di  spesa  risultanti  dai   provvedimenti   assunti   dagli   uffici
amministrativi sotto la  responsabilita'  dei  dirigenti  competenti,
secondo le modalita' previste dall'articolo 11, comma 1, del  decreto
del Presidente della Repubblica 20 aprile  1994,  n.  367.  Trascorsi
dieci  giorni  dalla  registrazione  dell'impegno,  i   provvedimenti
acquistano efficacia. Entro il predetto  termine  l'ufficio  centrale
del  bilancio  puo'  preannunciare  all'amministrazione  l'invio   di
osservazioni circa la legalita' della spesa; tali osservazioni, ferma
restando l'efficacia degli atti e la facolta' dell'amministrazione di
darvi comunque esecuzione, sono  comunicate  all'amministrazione  non
oltre i successivi dieci giorni. Il  dirigente  responsabile  dispone
circa il seguito da dare al  provvedimento  e  ne  informa  l'ufficio
centrale  del  bilancio.  Sono  soppressi  i  commi  2,  3,  5  e   6
dell'articolo 11 del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  20
aprile 1994, n. 367. 
  2. Gli uffici centrali del bilancio ricevono dalle  amministrazioni
i dati relativi alle rilevazioni e alle risultanze della contabilita'
economica di cui all'articolo 10 del  decreto  legislativo  7  agosto
1997, n. 279, ed effettuano gli adempimenti  richiesti  per  la  loro
utilizzazione ai fini di cui all'articolo 12, comma 2,  del  predetto
decreto legislativo. Concorrono,  altresi',  alla  valutazione  degli
oneri   delle   funzioni   e   dei   servizi   istituzionali    delle
amministrazioni dello Stato e dei  programmi  e  progetti  finanziati
nell'ambito delle  unita'  previsionali  dibilancio,  ai  fini  della
predisposizione del progetto di  bilancio  di  previsione,  ai  sensi
dell'articolo 4-bis della legge 5 agosto 1978, n. 468. 
  3. Presso ciascun ufficio centrale del bilancio e'  costituita  una
Conferenza  permanente  della  quale   fanno   parte   rappresentanti
dell'ufficio  centrale  del  bilancio  e  dei  corrispondenti  uffici
dell'amministrazione  interessata.  La  Conferenza  contribuisce   ad
assicurare, ferme restando le rispettive funzioni, il  piu'  efficace
esercizio dei compiti in  materia  di  programmazione  dell'attivita'
finanziaria,  di  monitoraggio  finanziario   dell'attuazione   delle
manovre di bilancio e di valutazione tecnica dei costi e degli  oneri
dei provvedimenti, delle funzioni e dei servizi istituzionali e delle
iniziative     legislative     nel     settore     di      pertinenza
dell'amininistrazione. A tal  fine  la  Conferenza  elabora  in  sede
tecnica metodologie e criteri di valutazione dei costi e degli  oneri
finanziari sulla base della specifica disciplina del settore  e  puo'
compiere, a fini istruttori, le valutazioni relative ai provvedimenti
che le sono  sottoposti,  con  particolare  riguardo  alle  relazioni
tecniche previste dall'articolo 11-ter della legge 5 agosto 1978,  n.
468. 
 
           Note all'art. 9: 
            -  Il  testo  vigente  dell'art.  11  del   decreto   del
          Presidente  della  Repubblica  20  aprile  1994,  n.   367,
          recante:    "Regolamento    recante    semplificazione    e
          accelerazione delle procedure di spesa  e  contabili",  per
          effetto delle modifiche introdotte 
          dall'art. 9 del presente regolamento, e' il seguente: 
            "Art.  11  (Procedimento  del  controllo  preventivo   di
          ragioneria). - 1. La competente ragioneria, entro  quindici
          giorni dal ricevimento dell'atto per il controllo, registra
          l'impegno di spesa sotto la responsabilita'  del  dirigente
          che lo ha emanato. La registrazione dell'impegno  non  puo'
          aver luogo ove si tratti  di  spesa  che  ecceda  la  somma
          stanziata nel relativo capitolo di bilancio o  che  sia  da
          imputare ad un capitolo diverso da quello indicato,  oppure
          che sia riferibile ai residui anziche' alla competenza, o a
          questa piuttosto che a quelli. In tal caso,  la  Ragioneria
          restituisce alla  competente  amministrazione  l'atto,  con
          l'indicazione delle ragioni che ne impediscono  l'ulteriore
          corso. Nel caso di impegno contestuale al pagamento, per la
          registrazione dell'atto si applicano le norme e il  termine
          di cui al comma 2. 
             2. (Soppresso). 
             3. (Soppresso). 
            4. Ove l'atto sia  soggetto  a  controllo  preventivo  di
          legittimita' della Corte dei conti, esso viene inviato alla
          Ragioneria e alla Corte dei conti.  La  documentazione  che
          accompagna l'atto viene inviata alla competente Ragioneria,
          per  il  successivo  inoltro  alla  Corte  dei  conti.  Gli
          eventuali   rilievi   della   Ragioneria   sono   trasmessi
          all'amministrazione che ha emanato l'atto ed alla Corte dei
          conti.   Le   controdeduzioni   dell'amministrazione   sono
          parimenti trasmesse  alla  Ragioneria  ed  alla  Corte  dei
          conti. La Corte si pronuncia nei termini di cui all'art.  3
          della legge 14  gennaio  1994  n.  20,  che  decorrono  dal
          momento in cui  l'atto  le  viene  trasmesso,  completo  di
          documentazione, dalla Ragioneria competente. 
             5. (Soppresso). 
             6. (Soppresso). 
            7. Tutti gli atti dai quali derivi  l'obbligo  di  pagare
          somme a carico del bilancio  dello  Stato,  debbono  essere
          comunicati,  contestualmente  alla  loro  adozione,   dagli
          uffici amministrativi alla rispettiva  ragioneria  centrale
          per la registrazione dell'impegno". 
            - Il testo dei commi 2, 3, 5 e 6 dell'art. 11 del  citato
          decreto del Presidente della Repubblica n. 367/1994, era il
          seguente: 
            "2. Entro il termine di  trenta  giorni  dal  ricevimento
          dell'atto, salvo quanto  previsto  dai  commi  5  e  6,  la
          Ragioneria verifica la legalita'  e  la  regolarita'  della
          spesa ed appone, all'esito positivo del controllo, il visto
          di sua competenza. Trascorso il termine predetto senza  che
          il visto sia stato apposto o senza che  siano  stati  mossi
          rilievi, l'atto  diviene  efficace,  a  meno  che  non  sia
          soggetto al  controllo  preventivo  di  legittimita'  della
          Corte dei conti". 
            "3. Ove la Ragioneria muova rilievi, il termine di cui al
          comma 2 e' interrotto e ricomincia per intero  a  decorrere
          dal momento il cui l'atto viene riproposto alla  Ragioneria
          stessa. Quest'ultima, entro il  nuovo  termine,  appone  il
          visto di sua competenza, ovvero comunica  al  dirigente  di
          non poter, comunque, dare corso all'atto. E' fatta salva la
          facolta' del Ministro  di  impartire  l'ordine  scritto  ai
          sensi dell'art. 64, commi 2 e 3, del 
          regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440". 
            "5. Con decreto del Ministro del tesoro, di concerto  con
          quello per la funzione pubblica, sono determinati gli  atti
          di particolare complessita' per i quali il termine  di  cui
          al comma 2 puo' essere fissato in sessanta giorni.  In  tal
          caso il termine per la registrazione dell 'impegno ai sensi
          del comma 2 e' elevato a giorni venti". 
            "6. I termini previsti dal presente articolo sono sospesi
          dal 1 dicembre di ciascun  anno  al  31  gennaio  dell'anno
          successivo e ricominciano a decorrere dal 1 febbraio". 
            - Per il testo dell'art. 10 del citato decreto 
          legislativo n. 279/1997, si veda in nota all'art. 3. 
            - Si riporta il testo dell'art. 12, comma 2,  del  citato
          decreto legislativo n. 279/1997: 
            "2. Le rilevazioni e  le  risultanze  della  contabilita'
          economica sono utilizzate dalle amministrazioni interessate
          e  dal  Ministero  del  tesoro,  del   bilancio   e   della
          programmazione economica, al quale i dati  sono  comunicati
          dalle   amministrazioni,   ove   possibile   con   evidenze
          informatiche, per il tramite delle  competenti  ragionerie,
          anche ai fini della formulazione dei progetti di  bilancio,
          della   migliore   allocazione   delle    risorse,    della
          programmazione dell'attivita' finanziaria, del monitoraggio
          degli effetti finanziari delle manovre di bilancio e  della
          valutazione  tecnica  dei   costi   e   degli   oneri   dei
          provvedimenti e delle iniziative legislative nei settori di
          pertinenza delle competenti amministrazioni". 
            - Il testo dell'art. 4-bis della citata legge n. 
          468/1978 e' riportato in nota all'art. 3. 
            - Si trascrive il testo vigente  dell'art.  11-ter  della
          gia' citata legge n. 468/1978: 
            "Art. 11-ter (Copertura finanziaria delle leggi). - 1. In
          attuazione dell'art. 81, quarto comma, della  Costituzione,
          la copertura finanziaria delle leggi che importino nuove  o
          maggiori  spese,  ovvero  minori  entrate,  e'  determinata
          esclusivamente attraverso le seguenti modalita': 
            a) mediante utilizzo degli  accantonamenti  iscritti  nei
          fondi speciali previsti dall'art. 11-bis, restando precluso
          sia l'utilizzo di accantonamenti  del  conto  capitale  per
          iniziative di parte corrente, sia l'utilizzo per  finalita'
          difformi di accantonamenti per regolazioni contabili e  per
          provvedimenti in adempimento di obblighi internazionali; 
            b)  mediante  riduzione  di   precedenti   autorizzazioni
          legislative di  spesa;  ove  dette  autorizzazioni  fossero
          affluite in  conti  correnti  o  in  contabilita'  speciali
          presso la Tesoreria statale, si  procede  alla  contestuale
          iscrizione nello stato di previsione  della  entrata  delle
          risorse da utilizzare come copertura; 
              c) (abrogata); 
            d)  mediante  modificazioni  legislative  che  comportino
          nuove o maggiori entrate; resta in  ogni  caso  esclusa  la
          copertura di nuove e maggiori spese correnti con entrate in
          conto capitale. 
            2. I disegni di legge e  gli  emendamenti  di  iniziativa
          governativa che comportino nuove o  maggiori  spese  ovvero
          diminuzioni di  entrate  devono  essere  corredati  da  una
          relazione  tecnica,   predisposta   dalle   amministrazioni
          competenti e verificata dal  Ministero  del  tesoro,  sulla
          quantificazione degli oneri recati da ciascuna disposizione
          e delle relative coperture, con la specificazione,  per  la
          spesa corrente e per le minori entrate, degli oneri annuali
          fino alla completa attuazione delle norme e, per  le  spese
          in conto capitale, della  modulazione  relativa  agli  anni
          compresi nel bilancio pluriennale e dell'onere  complessivo
          in  relazione  agli  obiettivi   fisici   previsti.   Nella
          relazione sono indicati i dati e i metodi utilizzati per la
          quantificazione, le loro fonti e ogni elemento utile per la
          verifica tecnica in sede parlamentare secondo le  norme  da
          adottare con i regolamenti parlamentari. 
            3.  Le  commissioni   parlamentari   competenti   possono
          richiedere al Governo la relazione di cui al  comma  2  per
          tutte le proposte legislative e  gli  emendamenti  al  loro
          esame ai fini della verifica tecnica della  quantificazione
          degli oneri da essi recati. 
            4. I disegni di legge di iniziativa regionale e del  CNEL
          devono essere corredati, a  cura  dei  proponenti,  da  una
          relazione tecnica formulata nei modi previsti dal comma 2. 
            5.   Per   le   disposizioni   legisiative   in   materia
          pensionistica la relazione di cui ai commi 2 e  3  contiene
          un  quadro  analitico  di  proiezioni  finanziarie   almeno
          decennali, riferite all'andamento delle variabili collegate
          ai soggetti beneficiari. Per le disposizioni legislative in
          materia di pubblico impiego la relazione  contiene  i  dati
          sul numero  dei  destinatari,  sul  costo  unitario,  sugli
          automatismi diretti e indiretti che ne conseguono fino alla
          loro completa attuazione, nonche' sulle  loro  correlazioni
          con lo stato giuridico ed economico di categorie o fasce di
          dipendenti  pubblici  omologabili.  Per   le   disposizioni
          legislative recanti oneri a  carico  dei  bilanci  di  enti
          appartenenti al settore  pubblico  allargato  la  relazione
          riporta la valutazione espressa dagli enti interessati. 
            6. Ogni quattro mesi la  Corte  dei  conti  trasmette  al
          Parlamento una relazione sulla  tipologia  delle  coperture
          adottate nelle leggi approvate nel  periodo  considerato  e
          sulle tecniche di quantificazione degli oneri. 
            7.  Qualora  nel  corso  dell'attuazione  di   leggi   si
          verifichino scostamenti rispetto alla previsioni di spesa o
          di entrate indicate dalle  medesime  leggi  al  fine  della
          copertura  finanziaria,  il  Ministro  competente  ne   da'
          notizia  tempestivamente  al  Ministro   del   tesoro   che
          riferisce al Parlamento con propria relazione e  assume  le
          conseguenti iniziative legislative. La stessa procedura  e'
          applicata  in  caso  di  sentenze  definitive   di   organi
          giurisdizionali  e  della  Corte   costituzionale   recanti
          interpretazioni della  normativa  vigente  suscettibili  di
          determinare maggiori oneri".