Art. 3. 
           Rilascio del certificato di prevenzione incendi 
 
  1. Completate le opere di cui al progetto  approvato,  gli  enti  e
privati sono tenuti a presentare al comando domanda di sopralluogo in
conformita' a quanto previsto nel  decreto  di  cui  all'articolo  1,
comma 5. 
  2. Entro novanta giorni dalla data di presentazione  della  domanda
il comando effettua il sopralluogo per accertare  il  rispetto  delle
prescrizioni previste dalla normativa di  prevenzione  degli  incendi
nonche'  la  sussistenza  dei  requisiti  di  sicurezza   antincendio
richiesti. Tale termine puo' essere prorogato, per una sola volta, di
quarantacinque     giorni,     dandone     motivata     comunicazione
all'interessato. 
  3.  Entro  quindici  giorni  dalla  data   di   effettuazione   del
sopralluogo  viene  rilasciato  all'interessato,  in  caso  di  esito
positivo, il certificato di prevenzione incendi che  costituisce,  ai
soli fini antincendio, il nulla osta all'esercizio dell'attivita'. 
  4. Qualora venga riscontrata la mancanza dei requisiti di sicurezza
richiesti, il comando ne da' immediata comunicazione  all'interessato
ed alle autorita'  competenti  ai  fini  dell'adozione  dei  relativi
provvedimenti. 
  5. Fatto salvo quanto  disposto  dal  comma  1,  l'interessato,  in
attesa del sopralluogo, puo' presentare al comando una dichiarazione,
corredata da certificazioni di conformita'  dei  lavori  eseguiti  al
progetto approvato, con la quale attesta che sono state rispettate le
prescrizioni vigenti in materia di sicurezza antincendio e si impegna
al rispetto degli obblighi di cui all'articolo 5. Il comando rilascia
all'interessato  contestuale  ricevuta  dell'avvenuta   presentazione
della  dichiarazione  che  costituisce,  ai  soli  fini  antincendio,
autorizzazione provvisoria all'esercizio dell'attivita'. 
  6. Al fine di evitare duplicazioni, nel rispetto  del  criterio  di
economicita', qualora il sopralluogo richiesto dall'interessato debba
essere effettuato  dal  comando  nel  corso  di  un  procedimento  di
autorizzazione che preveda un atto deliberativo  propedeutico  emesso
da organi collegiali dei quali e' chiamato a  far  parte  il  comando
stesso, il termine di cui al comma 2 non  si  applica  dovendosi  far
riferimento ai termini procedimentali ivi stabiliti. 
 
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Nota redazionale 
  Il testo del presente articolo e' gia' integrato con le  correzioni
apportate dall'avviso di rettifica pubblicato in  G.U.  5/5/1998,  n.
102 durante il periodo di "vacatio legis". 
  E'  possibile  visualizzare  il  testo  originario  accedendo  alla
versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione.