Art. 4. 
           Rinnovo del certificato di prevenzione incendi 
 
  1. Ai fini del rinnovo del certificato di prevenzione incendi,  gli
interessati presentano al comando, in tempo utile  e  comunque  prima
della  scadenza  del  certificato,  apposita  domanda  conforme  alle
previsioni contenute nel decreto di  cui  all'articolo  1,  comma  5,
corredata  da  una  dichiarazione  del  responsabile  dell'attivita',
attestante che non e' mutata la situazione riscontrata alla data  del
rilascio  del  certificato  stesso,  e  da   una   perizia   giurata,
comprovante l'efficienza dei dispositivi, nonche' dei sistemi e degli
impianti antincendio. Il comando,  sulla  base  della  documentazione
prodotta, provvede entro quindici giorni dalla data di  presentazione
della domanda. 
 
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Nota redazionale 
  Il testo del presente articolo e' gia' integrato con le  correzioni
apportate dall'avviso di rettifica pubblicato in  G.U.  5/5/1998,  n.
102 durante il periodo di "vacatio legis". 
  E'  possibile  visualizzare  il  testo  originario  accedendo  alla
versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione.