Art. 5. 
          Obblighi connessi con l'esercizio dell'attivita' 
  1. Gli enti e i  privati  responsabili  di  attivita'  soggette  ai
controlli di prevenzione incendi  hanno  l'obbligo  di  mantenere  in
stato di efficenza i sistemi, i dispositivi,  le  attrezzature  e  le
altre misure  di  sicurezza  antincendio  adottate  e  di  effettuare
verifiche di controllo  ed  interventi  di  manutenzione  secondo  le
cadenze temporali che sono indicate dal comando  nel  certificato  di
prevenzione o all'atto del rilascio della ricevuta  a  seguito  della
dichiarazione di cui all'articolo 3, comma  5.  Essi  provvedono,  in
particolare, ad assicurare una adeguata informazione e formazione del
personale dipendente sui rischi di incendio connessi con la specifica
attivita', sulle misure di prevenzione e protezione  adottate,  sulle
precauzioni da osservare per evitare l'insorgere  di  un  incendio  e
sulle procedure da attuare in caso di incendio. 
  2. I controlli,  le  verifiche,  gli  interventi  di  manutenzione,
l'informazione e la formazione del personale, che vengono effettuati,
devono  essere  annotati  in  un  apposito  registro   a   cura   dei
responsabili dell'attivita'.  Tale  registro  deve  essere  mantenuto
aggiornato e reso disponibile ai fini dei controlli di competenza del
comando. 
  3. Ogni modifica delle strutture  o  degli  impianti  ovvero  delle
condizioni  di   esercizio   dell'attivita',   che   comportano   una
alterazione delle preesistenti condizioni di  sicurezza  antincendio,
obbliga l'interessato ad avviare  nuovamente  le  procedure  previste
dagli articoli 2 e 3 del presente regolamento.