Art. 6. Procedimento di deroga 1. Qualora gli insediamenti o gli impianti sottoposti a controllo di prevenzione incendi e le attivita' in essi svolte presentino caratteristiche tali da non consentire l'integrale osservanza della normativa vigente, gli interessati, secondo le modalita' stabilite dal decreto di cui all'articolo 1, comma 5, possono presentare al comando domanda motivata per la deroga al rispetto delle condizioni prescritte. 2. Il comando esamina la domanda e, con proprio motivato parere, la trasmette entro trenta giorni dal ricevimento, all'ispettorato regionale dei vigili del fuoco. L'ispettore regionale, sentito il comitato tecnico regionale di prevenzione incendi, di cui all'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577, si pronuncia entro sessanta giorni dalla ricezione, dandone contestuale comunicazione al comando ed al richiedente. L'ispettore regionale dei vigili del fuoco trasmette ai competenti organi tecnici centrali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco i dati inerenti alle deroghe esaminate per la costituzione di una banca dati, da utilizzare per garantire i necessari indirizzi e l'uniformita' applicativa nei procedimenti di deroga. --------------- Nota redazionale Il testo del presente articolo e' gia' integrato con le correzioni apportate dall'avviso di rettifica pubblicato in G.U. 5/5/1998, n. 102 durante il periodo di "vacatio legis". E' possibile visualizzare il testo originario accedendo alla versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione.
Nota all'art. 6: - Si riporta il testo dell'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica n. 577/1982, citato nelle note al preambolo: "Art. 20 (Comitato tecnico regionale o interregionale per la prevenzione incendi). - Presso l'ufficio dell'ispettore regionale o interregionale e' istituito, con decreto del Ministro dell'interno, un comitato tecnico regionale o interregionale per la prevenzione incendi, con il compito di esprimere pareri sui progetti delle installazioni o impianti concernenti le attivita' di cui all'art. 19 e designare gli esperti della commissione incaricata di effettuare gli accertamenti sopraluogo per gli insediamenti industriali e gli impianti di tipo complesso e a tecnologia avanzata di cui all'art. 14. Il comitato e' composto dei seguenti membri: un ispettore regionale o interregionale competente per territorio con funzione di presidente; tre funzionari tecnici del Corpo nazionale dei vigili del fuoco della regione, di cui almeno due con funzioni di comandante; un ispettore del lavoro designato dall'ispettorato regionale del lavoro; un rappresentante dell'ordine degli ingegneri della provincia in cui ha sede l'ispettorato regionale o interregionale. Per l'esame delle questioni connesse a competenze delle regioni, puo' essere chiamato a far parte del comitato un esperto tecnico designato dalla regione. In aggiunta a ciascun componente titolare del comitato e' nominato anche un membro supplente. Il comitato puo' avvalersi a titolo consultivo, per particolari problemi, di tecnici aventi specifiche competenze. Funge da segretario un dipendente dell'ispettorato regionale designato dall'ispettore".