Art. 6. 
                       Procedimento di deroga 
 
  1. Qualora gli insediamenti o gli impianti sottoposti  a  controllo
di prevenzione incendi e  le  attivita'  in  essi  svolte  presentino
caratteristiche tali da non consentire l'integrale  osservanza  della
normativa vigente, gli interessati, secondo  le  modalita'  stabilite
dal decreto di cui all'articolo 1, comma  5,  possono  presentare  al
comando domanda motivata per la deroga al rispetto  delle  condizioni
prescritte. 
  2. Il comando esamina la domanda e, con proprio motivato parere, la
trasmette  entro  trenta  giorni  dal  ricevimento,   all'ispettorato
regionale dei vigili del fuoco.  L'ispettore  regionale,  sentito  il
comitato  tecnico  regionale   di   prevenzione   incendi,   di   cui
all'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio
1982, n. 577, si pronuncia entro  sessanta  giorni  dalla  ricezione,
dandone contestuale  comunicazione  al  comando  ed  al  richiedente.
L'ispettore regionale dei vigili del fuoco  trasmette  ai  competenti
organi tecnici centrali del Corpo nazionale dei vigili  del  fuoco  i
dati inerenti alle deroghe esaminate per la costituzione di una banca
dati,  da  utilizzare  per  garantire   i   necessari   indirizzi   e
l'uniformita' applicativa nei procedimenti di deroga. 
 
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Nota redazionale 
  Il testo del presente articolo e' gia' integrato con le  correzioni
apportate dall'avviso di rettifica pubblicato in  G.U.  5/5/1998,  n.
102 durante il periodo di "vacatio legis". 
  E'  possibile  visualizzare  il  testo  originario  accedendo  alla
versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione. 
 
           Nota all'art. 6: 
            - Si riporta  il  testo  dell'art.  20  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica n. 577/1982, citato nelle  note
          al preambolo: 
            "Art. 20 (Comitato tecnico regionale o interregionale per
          la prevenzione incendi). - Presso l'ufficio  dell'ispettore
          regionale o interregionale e' istituito,  con  decreto  del
          Ministro dell'interno,  un  comitato  tecnico  regionale  o
          interregionale per la prevenzione incendi, con  il  compito
          di esprimere pareri  sui  progetti  delle  installazioni  o
          impianti concernenti le attivita'  di  cui  all'art.  19  e
          designare  gli  esperti  della  commissione  incaricata  di
          effettuare gli accertamenti sopraluogo per gli insediamenti
          industriali e gli impianti di tipo complesso e a 
          tecnologia avanzata di cui all'art. 14. 
             Il comitato e' composto dei seguenti membri: 
            un ispettore regionale o  interregionale  competente  per
          territorio con funzione di presidente; 
            tre funzionari tecnici del Corpo nazionale dei vigili del
          fuoco della regione, di cui  almeno  due  con  funzioni  di
          comandante; 
            un  ispettore  del  lavoro   designato   dall'ispettorato
          regionale del lavoro; 
            un  rappresentante  dell'ordine  degli  ingegneri   della
          provincia  in  cui  ha  sede  l'ispettorato   regionale   o
          interregionale. 
            Per l'esame delle questioni connesse a  competenze  delle
          regioni, puo' essere chiamato a far parte del 
          comitato un esperto tecnico designato dalla regione. 
            In aggiunta a ciascun componente titolare del comitato e'
          nominato anche un membro supplente. 
            Il comitato  puo'  avvalersi  a  titolo  consultivo,  per
          particolari  problemi,   di   tecnici   aventi   specifiche
          competenze. 
            Funge  da  segretario  un   dipendente   dell'ispettorato
          regionale designato dall'ispettore".