Art. 7 
                       Nulla osta provvisorio 
 
  1. I soggetti che hanno ottenuto il nulla osta provvisorio  per  le
attivita' sottoposte ai controlli di  prevenzione  incendi  ai  sensi
dell'articolo 2 della legge 7 dicembre  1984,  n.  818,  sono  tenuti
all'osservanza delle misure piu' urgenti ed essenziali di prevenzione
incendi indicate nel decreto del Ministro dell'interno 8 marzo  1985,
nonche' all'osservanza degli  obblighi  di  cui  all'articolo  5  del
presente regolamento. Il nulla osta provvisorio consente  l'esercizio
dell'attivita' ai soli fini  antincendio,  salvo  l'adempimento  agli
obblighi previsti dalla normativa in materia di prevenzione  incendi,
ivi compresi gli obblighi conseguenti alle modifiche degli impianti e
costruzioni esistenti nonche' quelli  previsti  nei  casi  richiamati
all'articolo 4, comma secondo, della legge 26 luglio  1965,  n.  966,
nei  termini  stabiliti  dalle  specifiche  direttive   emanate   dal
Ministero dell'interno per singole attivita' o gruppi di attivita' di
cui all'allegato al decreto del  Ministro  dell'interno  16  febbraio
1982. Tali direttive, ove non gia' emanate,  devono  essere  adottate
entro tre anni dall'emanazione del presente regolamento. 
 
--------------- 
Nota redazionale 
  Il testo del presente articolo e' gia' integrato con le  correzioni
apportate dall'avviso di rettifica pubblicato in  G.U.  5/5/1998,  n.
102 durante il periodo di "vacatio legis". 
  E'  possibile  visualizzare  il  testo  originario  accedendo  alla
versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione. 
 
           Note all'art. 7: 
            - Si riporta il testo  dell'articolo  2  della  legge  n.
          818/1984 citata nelle note al preambolo: 
            "Art. 2. - I comandi provinciali dei vigili del fuoco, in
          deroga a quanto previsto al terzo comma dell'art.  4  della
          legge 26 luglio 1965, n. 966,  a  richiesta  dei  titolari,
          rilasciano   un   nullaosta   provvisorio   che    consenta
          l'esercizio delle attivita' di cui all'articolo precedente,
          previo accertamento della rispondenza alle  prescrizioni  e
          condizioni  imposte  dai  comandi  stessi  sulla  base   di
          direttive  sulle  misure  piu'  urgenti  ed  essenziali  di
          prevenzione incendi da emanarsi con  decreto  del  Ministro
          dell'interno entro novanta giorni dalla data di entrata  in
          vigore della presente legge. 
            Per le  attivita'  alberghiere  esistenti  alla  data  di
          entrata  in  vigore  della  presente  legge,  il  nullaosta
          provvisorio sara' rilasciato dai  comandi  provinciali  dei
          vigili del  fuoco  previo  accertamento  della  rispondenza
          delle attivita' stesse alle prescrizioni tecniche contenute
          nell'allegato A annesso alla legge 18 luglio 1980, n. 406. 
            I  comandi  effettuano  l'accertamento  mediante  l'esame
          della documentazione e della  certificazione  prodotte  dai
          titolari delle attivita'  conformemente  alle  prescrizioni
          degli articoli 15 e 18 del D.P.R. 29 luglio 1982,  n.  577.
          Se tali certificazioni non  sono  ritenute  esaurienti  dai
          comandi stessi, esse devono essere effettuate in  forma  di
          perizia giurata, redatta da professionista  iscritto  negli
          elenchi di cui all'art. 1, che attesti la rispondenza delle
          caratteristiche delle attivita' e dello  stato  dei  luoghi
          alle prescrizioni e condizioni di cui ai precedenti commi. 
            I comandi provinciali dei vigili  del  fuoco,  prima  del
          rilascio del nullaosta provvisorio, possono  effettuare,  a
          campione,    visitesopralluogo     per     il     controllo
          dell'osservanza  delle  prescrizioni  e  delle   condizioni
          suindicate. 
            Il nullaosta provvisorio  deve  essere  rilasciato  entro
          centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza
          e produce, durante il  periodo  della  sua  validita',  gli
          stessi effetti  del  certificato  di  prevenzione  incendi.
          Nelle  more  del  rilascio  del  nullaosta  provvisorio  e'
          consentita  la  prosecuzione  dell'attivita   soggetta   al
          controllo di prevenzione incendi. 
            I nulla osta provvisori rilasciati  anteriormente  al  30
          giugno  1988,  compresi  quelli  relativi  alle   attivita'
          alberghiere, rilasciati ai sensi della legge 18 luglio 
          1980, n. 406, sono validi fino al 30 giugno 1991. 
            Entro tale termine i comandi provinciali dei  vigili  del
          fuoco devono effettuare le visitesopralluogo per 
          il rilascio del certificato di prevenzione incendi. 
            Qualsiasi  variante  all'organizzazione   strutturale   o
          produttiva dell'attivita' soggetta a controllo che, durante
          il  periodo  di  validita'   del   nullaosta   provvisorio,
          pregiudichi le condizioni di  sicurezza,  ne  determina  la
          decadenza: in tale caso si applicano le procedure ordinarie
          di  richiesta  e  di   concessione   del   certificato   di
          prevenzione incendi previste per i 
          progetti di nuovi impianti o di nuove costruzioni". 
            - Per il titolo del decreto del Ministro  dell'interno  8
          marzo 1985, vedi note al preambolo. 
            - Si riporta il testo dell'art. 4, comma secondo, della 
          legge n. 966/1965 citata nelle note al preambolo: 
            "Indipendentemente dalla periodicita'  stabilita  con  il
          provvedimento di cui  al  precedente  comma,  l'obbligo  di
          richiedere le visite ed i controlli ricorre: quando vi sono
          modifiche di lavorazione o di strutture; nei casi di  nuova
          destinazione dei  locali  o  di  variazioni  qualitative  e
          quantitative  delle  sostanze  pericolose  esistenti  negli
          stabilimenti o depositi, e ogni qualvolta vengano a  mutare
          le condizioni di sicurezza precedentemente accertate".