Art. 7 Nulla osta provvisorio 1. I soggetti che hanno ottenuto il nulla osta provvisorio per le attivita' sottoposte ai controlli di prevenzione incendi ai sensi dell'articolo 2 della legge 7 dicembre 1984, n. 818, sono tenuti all'osservanza delle misure piu' urgenti ed essenziali di prevenzione incendi indicate nel decreto del Ministro dell'interno 8 marzo 1985, nonche' all'osservanza degli obblighi di cui all'articolo 5 del presente regolamento. Il nulla osta provvisorio consente l'esercizio dell'attivita' ai soli fini antincendio, salvo l'adempimento agli obblighi previsti dalla normativa in materia di prevenzione incendi, ivi compresi gli obblighi conseguenti alle modifiche degli impianti e costruzioni esistenti nonche' quelli previsti nei casi richiamati all'articolo 4, comma secondo, della legge 26 luglio 1965, n. 966, nei termini stabiliti dalle specifiche direttive emanate dal Ministero dell'interno per singole attivita' o gruppi di attivita' di cui all'allegato al decreto del Ministro dell'interno 16 febbraio 1982. Tali direttive, ove non gia' emanate, devono essere adottate entro tre anni dall'emanazione del presente regolamento. --------------- Nota redazionale Il testo del presente articolo e' gia' integrato con le correzioni apportate dall'avviso di rettifica pubblicato in G.U. 5/5/1998, n. 102 durante il periodo di "vacatio legis". E' possibile visualizzare il testo originario accedendo alla versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione.
Note all'art. 7: - Si riporta il testo dell'articolo 2 della legge n. 818/1984 citata nelle note al preambolo: "Art. 2. - I comandi provinciali dei vigili del fuoco, in deroga a quanto previsto al terzo comma dell'art. 4 della legge 26 luglio 1965, n. 966, a richiesta dei titolari, rilasciano un nullaosta provvisorio che consenta l'esercizio delle attivita' di cui all'articolo precedente, previo accertamento della rispondenza alle prescrizioni e condizioni imposte dai comandi stessi sulla base di direttive sulle misure piu' urgenti ed essenziali di prevenzione incendi da emanarsi con decreto del Ministro dell'interno entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Per le attivita' alberghiere esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, il nullaosta provvisorio sara' rilasciato dai comandi provinciali dei vigili del fuoco previo accertamento della rispondenza delle attivita' stesse alle prescrizioni tecniche contenute nell'allegato A annesso alla legge 18 luglio 1980, n. 406. I comandi effettuano l'accertamento mediante l'esame della documentazione e della certificazione prodotte dai titolari delle attivita' conformemente alle prescrizioni degli articoli 15 e 18 del D.P.R. 29 luglio 1982, n. 577. Se tali certificazioni non sono ritenute esaurienti dai comandi stessi, esse devono essere effettuate in forma di perizia giurata, redatta da professionista iscritto negli elenchi di cui all'art. 1, che attesti la rispondenza delle caratteristiche delle attivita' e dello stato dei luoghi alle prescrizioni e condizioni di cui ai precedenti commi. I comandi provinciali dei vigili del fuoco, prima del rilascio del nullaosta provvisorio, possono effettuare, a campione, visitesopralluogo per il controllo dell'osservanza delle prescrizioni e delle condizioni suindicate. Il nullaosta provvisorio deve essere rilasciato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza e produce, durante il periodo della sua validita', gli stessi effetti del certificato di prevenzione incendi. Nelle more del rilascio del nullaosta provvisorio e' consentita la prosecuzione dell'attivita soggetta al controllo di prevenzione incendi. I nulla osta provvisori rilasciati anteriormente al 30 giugno 1988, compresi quelli relativi alle attivita' alberghiere, rilasciati ai sensi della legge 18 luglio 1980, n. 406, sono validi fino al 30 giugno 1991. Entro tale termine i comandi provinciali dei vigili del fuoco devono effettuare le visitesopralluogo per il rilascio del certificato di prevenzione incendi. Qualsiasi variante all'organizzazione strutturale o produttiva dell'attivita' soggetta a controllo che, durante il periodo di validita' del nullaosta provvisorio, pregiudichi le condizioni di sicurezza, ne determina la decadenza: in tale caso si applicano le procedure ordinarie di richiesta e di concessione del certificato di prevenzione incendi previste per i progetti di nuovi impianti o di nuove costruzioni". - Per il titolo del decreto del Ministro dell'interno 8 marzo 1985, vedi note al preambolo. - Si riporta il testo dell'art. 4, comma secondo, della legge n. 966/1965 citata nelle note al preambolo: "Indipendentemente dalla periodicita' stabilita con il provvedimento di cui al precedente comma, l'obbligo di richiedere le visite ed i controlli ricorre: quando vi sono modifiche di lavorazione o di strutture; nei casi di nuova destinazione dei locali o di variazioni qualitative e quantitative delle sostanze pericolose esistenti negli stabilimenti o depositi, e ogni qualvolta vengano a mutare le condizioni di sicurezza precedentemente accertate".