Art. 9. Abrogazioni 1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate le seguenti norme: a) articoli 10, comma quinto; 11, comma primo, lettera d); 15, comma primo, numero 5); 21 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577; b) articoli 2, commi quinto, sesto, settimo, ottavo; e 4 della legge 7 dicembre 1984, n. 818.
Note all'art. 9: - Si riporta il testo degli articoli 10, 11, 15 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica n. 577/1982 citato nelle note al preambolo: "Art. 10 (Comitato centrale tecnicoscientifico per la protezione incendi). - E' istituito, con decreto del Ministro dell'interno, il comitato centrale tecnicoscientifico per la prevenzione incendi, avente i compiti indicati nel successivo art. 11 e composto: dall'ispettore generale capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, che lo presiede; da un dirigente degli organi tecnici centrali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco; dal direttore del centro studi ed esperienze antincendi; da tre dirigenti scelti fra gli ispettori regionali e aeroportuali; da un funzionario dirigente amministrativo della Direzione generale della protezione civile e dei servizi antincendi del Ministero dell'interno; da un esperto designato dal Consiglio nazionale delle ricerche; da un funzionario designato dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato; da un rappresentante dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro; da un funzionario designato dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale; da un tecnico designato dal Ministero dei lavori pubblici; da un ingegnere designato dal Consiglio nazionale dell'ordine degli ingegneri; da un architetto designato dal Consiglio nazionale dell'ordine degli architetti; da quattro esperti, designati rispettivamente dalle confederazioni dell'industria, del commercio e dell'agricoltura e dell'artigianato, maggiormente rappresentative sul piano nazionale; da un esperto designato dall'Associazione nazionale delle imprese assicuratrici (ANIA); da tre esperti, designati dalle confederazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale; da un rappresentante della ''piccola industria'' ed uno della ''proprieta' edilizia''. Per ogni componente titolare del comitato e' nominato un membro supplente. Il comitato dura in carica tre anni e i componenti possono essere riconfermati. Il componente che, senza giustificato motivo, non interviene per tre sedute consecutive, viene dichiarato decaduto e ne viene richiesta la tempestiva sostituzione. Il comitato adotta i pareri di cui alla lettera d) dell'art. 11 a maggioranza dei presenti e ogni componente ha facolta' di far verbalizzare il proprio dissenso. Funge da segretario un funzionario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco". "Art. 11 (Competenze del comitato centrale tecnicoscientifico per la prevenzione incendi). - Il comitato centrale tecnicoscientifico per la prevenzione incendi provvede: a) all'elaborazione e all'aggiornamento delle norme tecniche e procedurali in materia di prevenzione incendi in armonia con quanto stabilito nel decreto di cui all'art. 4, secondo comma; b) a fornire il necessario apporto tecnicoscientifico per la elaborazione delle norme di prevenzione incendi interessanti le macchine, gli impianti e le attrezzature soggetti ad omologazione di cui al penultimo comma dell'art. 23 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, sull'istituzione del Servizio sanitario nazionale; c) ad esprimere pareri su questioni e problemi inerenti la prevenzione incendi; d) ad esprimere parere in ordine alle richieste di deroga di cui all'art. 21 in attesa del riordinamento delle norme di prevenzione incendi; e) a richiedere agli organi del Corpo l'effettuazione di studi, ricerche e progetti nella specifica materia. Nell'espletamento delle proprie attribuzioni il comitato potra' articolarsi in gruppi di lavoro. Per determinati settori di competenza e per un tempo limitato alle esigenze di elaborazione e di aggiornamento di particolari norme tecniche, il comitato puo' avvalersi dell'opera di esperti o di rappresentanti di enti e organismi diversi da quelli indicati nel precedente art. 10. All'emanazione delle norme e delle specifiche tecniche, elaborate e aggiornate dal comitato centrale tecnicoscientifico per la prevenzione incendi si provvede mediante decreti del Ministero dell'interno con l'eventuale concerto di altri Ministeri interessati. Il comitato, all'inizio di ogni anno, formula il programma generale della propria attivita' concernente i compiti al medesimo attribuiti, nonche' una relazione sull'attivita' svolta nell'anno precedente". "Art. 15 (Adempimenti di enti privati). - Gli enti e i privati sono tenuti a richiedere ai comandi provinciali dei vigili del fuoco: 1) l'esame dei progetti di nuovi insediamenti industriali e civili soggetti al controllo di prevenzione incendi o dei progetti di modifiche o ampliamenti di quelli esistenti; 2) le visite per il controllo dell'esecuzione delle prescrizioni impartite; 3) le visite periodiche secondo le modalita' stabilite dal decreto di cui agli articoli 2 e 4 della legge 26 luglio 1965, n. 966; 4) le visite di collaudo ad impianto o costruzione ultimati, prima dell'inizio delle lavorazioni per le attivita' indicate nelle tabelle A e B del decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1959, n. 689, ai sensi dell'art. 37, decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547; 5) le visite di controllo al fine del rilascio del certificato di prevenzione incendi per manifestazioni di qualsiasi genere da svolgersi in locali o luoghi aperti al pubblico, sprovvisti di tale certificato. Il certificato di prevenzione incendi non puo' essere rilasciato prima di aver fatto verificare, nel termine per l'adozione dei provvedimenti conseguenti all'obbligo del preavviso alle autorita', dalla commissione di cui all'art. 141 del R.D. 6 maggio 1940, n. 635, le condizioni generali di sicurezza dei locali o dei luoghi indicati per lo svolgimento delle manifestazioni. La validita' del certificato di prevenzione incendi, appositamente rilasciato per l'occasione, e' limitata alla durata della manifestazione. Le richieste di approvazione dei progetti e quelle delle visite di controllo di cui sopra debbono essere inoltrate al comando provinciale dei vigili del fuoco competente per territorio e debbono essere corredate dalla idonea documentazione tecnicoillustrativa necessaria. In particolare, per insediamenti industriali e impianti di tipo complesso e a tecnologia avanzata, le richieste di cui al presente comma debbono essere corredate anche di studi analitici di sicurezza e di affidabilita' degli impianti di processo e dei sistemi di protezione. Dopo il rilascio del certificato di prevenzione incendi, di cui al successivo art. 17, il responsabile dell'attivita' e' tenuto ad osservare e a far osservare le limitazioni, i divieti e, in genere, le condizioni di esercizio indicate nel certificato stesso. Il responsabile dell'attivita' per la quale e' stato rilasciato il certificato di prevenzione incendi e' altresi' tenuto a curare il mantenimento dell'efficienza dei sistemi, dei dispositivi e delle attrezzature espressamente finanalizzati alla prevenzione incendi. Le determinazioni dei comandanti provinciali dei vigili del fuoco sono atti definitivi". "Art. 21 (Deroghe). - Nei casi in cui, per un'attivita' soggetta al controllo di prevenzione incendi, per situazione particolare degli insediamenti, degli impianti, delle caratteristiche dei cicli di lavorazione, non sia possibile il rispetto integrale delle norme in vigore, l'interessato potra' avanzare motivata richiesta di deroga all'osservanza della norma medesima al comando provinciale dei vigili del fuoco che, accertata la consistenza dei motivi della richiesta, ne curera' l'inoltro, con il proprio parere, all'ispettore regionale o interregionale. L'ispettore regionale o interregionale, con proprio motivato parere, trasmettera' l'istanza ai competenti organi centrali tecnici del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Le deroghe potranno essere concesse, sentito il parere espresso dal comitato centrale tecnicoscientifico di cui all'art. 10, sempreche' venga accertata la possibilita' di realizzare, mediante misure alternative, un grado di sicurezza equivalente a quello previsto dalle norme. Rimane immutato quanto disposto dal decreto ministeriale 31 luglio 1934 sugli olii minerali e carburanti". - Per il testo dell'art. 2, commi 5, 6, 7 e 8, della legge n. 818/1984, citata nelle note al preambolo, vedi note all'art. 7; si riporta il testo dell'art. 4 della stessa legge: "Art. 4. - Ai fini del rinnovo del certificato di prevenzione incendi, relativo alle attivita' esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, i comandi provinciali dei vigili del fuoco possono accettare, in luogo del preventivo accertamento in loco, una dichiarazione del titolare dell'attivita', presentata in tempo utile, in cui si attesti che non e' mutata la situazione valutata alla data del rilascio del certificato stesso ed una perizia giurata integrativa per quanto riguarda l'efficienza dei dispositivi, sistemi ed impianti antincendio. Il rinnovo ha la validita' prevista dal decreto del Ministro dell'interno 16 febbraio 1982, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 9 aprile 1982, n. 98, e deve essere concesso entro novanta giorni dalla data di presentazione della relativa domanda".