Art. 9. 
                             Abrogazioni 
  1. Dalla data di entrata in vigore del  presente  regolamento  sono
abrogate le seguenti norme: 
  a) articoli 10, comma quinto; 11,  comma  primo,  lettera  d);  15,
comma  primo,  numero  5);  21  del  decreto  del  Presidente   della
Repubblica 29 luglio 1982, n. 577; 
  b) articoli 2, commi quinto, sesto,  settimo,  ottavo;  e  4  della
legge 7 dicembre 1984, n. 818. 
 
           Note all'art. 9: 
            - Si riporta il testo degli articoli 10, 11, 15 e 21  del
          decreto del Presidente della Repubblica n. 577/1982 
          citato nelle note al preambolo: 
            "Art. 10 (Comitato  centrale  tecnicoscientifico  per  la
          protezione  incendi).  -  E'  istituito,  con  decreto  del
          Ministro     dell'interno,     il     comitato     centrale
          tecnicoscientifico per la  prevenzione  incendi,  avente  i
          compiti indicati nel successivo art. 11 e composto: 
            dall'ispettore generale  capo  del  Corpo  nazionale  dei
          vigili del fuoco, che lo presiede; 
            da un dirigente degli organi tecnici centrali  del  Corpo
          nazionale dei vigili del fuoco; 
            dal direttore del centro studi ed esperienze antincendi; 
            da tre dirigenti scelti fra  gli  ispettori  regionali  e
          aeroportuali; 
            da  un   funzionario   dirigente   amministrativo   della
          Direzione generale della protezione civile e dei 
          servizi antincendi del Ministero dell'interno; 
            da un esperto designato  dal  Consiglio  nazionale  delle
          ricerche; 
            da un funzionario designato dal Ministero 
          dell'industria, del commercio e dell'artigianato; 
            da  un  rappresentante  dell'Istituto  superiore  per  la
          prevenzione e la sicurezza del lavoro; 
            da un funzionario designato dal Ministero del lavoro 
          e della previdenza sociale; 
            da  un  tecnico  designato  dal  Ministero   dei   lavori
          pubblici; 
            da  un  ingegnere  designato  dal   Consiglio   nazionale
          dell'ordine degli ingegneri; 
            da  un  architetto  designato  dal  Consiglio   nazionale
          dell'ordine degli architetti; 
            da  quattro  esperti,  designati  rispettivamente   dalle
          confederazioni    dell'industria,    del    commercio     e
          dell'agricoltura    e    dell'artigianato,     maggiormente
          rappresentative sul piano nazionale; 
            da un esperto designato dall'Associazione nazionale delle
          imprese assicuratrici (ANIA); 
            da tre esperti, designati dalle confederazioni  sindacali
          maggiormente rappresentative sul piano nazionale; 
            da un rappresentante della ''piccola industria'' ed 
          uno della ''proprieta' edilizia''. 
            Per ogni componente titolare del comitato e' nominato  un
          membro supplente. 
            Il comitato dura  in  carica  tre  anni  e  i  componenti
          possono essere riconfermati. 
            Il  componente  che,  senza  giustificato   motivo,   non
          interviene per tre  sedute  consecutive,  viene  dichiarato
          decaduto e ne viene richiesta la tempestiva sostituzione. 
            Il comitato adotta  i  pareri  di  cui  alla  lettera  d)
          dell'art. 11 a maggioranza dei presenti e  ogni  componente
          ha facolta' di far verbalizzare il proprio dissenso. 
            Funge da segretario un funzionario  del  Corpo  nazionale
          dei vigili del fuoco". 
            "Art.    11    (Competenze    del    comitato    centrale
          tecnicoscientifico  per  la  prevenzione  incendi).  -   Il
          comitato centrale  tecnicoscientifico  per  la  prevenzione
          incendi provvede: 
            a)  all'elaborazione  e  all'aggiornamento  delle   norme
          tecniche e procedurali in materia di prevenzione incendi in
          armonia con quanto stabilito nel decreto di cui all'art. 4,
          secondo comma; 
            b) a fornire il necessario apporto tecnicoscientifico per
          la  elaborazione  delle  norme   di   prevenzione   incendi
          interessanti le macchine, gli impianti  e  le  attrezzature
          soggetti  ad  omologazione  di  cui  al   penultimo   comma
          dell'art.  23  della  legge  23  dicembre  1978,  n.   833,
          sull'istituzione del Servizio sanitario nazionale; 
            c) ad esprimere pareri su questioni e problemi 
          inerenti la prevenzione incendi; 
            d) ad esprimere parere in ordine alle richieste di deroga
          di cui all'art. 21 in attesa del riordinamento 
          delle norme di prevenzione incendi; 
            e) a richiedere agli organi del Corpo l'effettuazione  di
          studi, ricerche e progetti nella specifica materia. 
            Nell'espletamento delle proprie attribuzioni il 
          comitato potra' articolarsi in gruppi di lavoro. 
            Per determinati settori di  competenza  e  per  un  tempo
          limitato alle esigenze di elaborazione e  di  aggiornamento
          di particolari norme tecniche, il comitato  puo'  avvalersi
          dell'opera  di  esperti  o  di  rappresentanti  di  enti  e
          organismi diversi da quelli indicati  nel  precedente  art.
          10. 
            All'emanazione delle norme e delle  specifiche  tecniche,
          elaborate    e    aggiornate    dal    comitato    centrale
          tecnicoscientifico per la prevenzione incendi  si  provvede
          mediante decreti del Ministero dell'interno con l'eventuale
          concerto di altri Ministeri interessati. 
            Il  comitato,  all'inizio  di  ogni  anno,   formula   il
          programma generale della propria  attivita'  concernente  i
          compiti  al  medesimo  attribuiti,  nonche'  una  relazione
          sull'attivita' svolta nell'anno precedente". 
            "Art. 15 (Adempimenti di enti privati). - Gli  enti  e  i
          privati sono tenuti a richiedere ai comandi provinciali dei
          vigili del fuoco: 
            1) l'esame dei progetti di nuovi insediamenti industriali
          e civili soggetti al controllo di prevenzione incendi o dei
          progetti di modifiche o ampliamenti di quelli esistenti; 
            2) le  visite  per  il  controllo  dell'esecuzione  delle
          prescrizioni impartite; 
            3) le visite periodiche secondo  le  modalita'  stabilite
          dal decreto di cui agli articoli  2  e  4  della  legge  26
          luglio 1965, n. 966; 
            4) le  visite  di  collaudo  ad  impianto  o  costruzione
          ultimati,  prima  dell'inizio  delle  lavorazioni  per   le
          attivita' indicate nelle tabelle A  e  B  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 26  maggio  1959,  n.  689,  ai
          sensi dell'art. 37, decreto del Presidente della Repubblica
          27 aprile 1955, n. 547; 
            5) le visite  di  controllo  al  fine  del  rilascio  del
          certificato di prevenzione incendi  per  manifestazioni  di
          qualsiasi genere da svolgersi in locali o luoghi aperti  al
          pubblico, sprovvisti di tale certificato. Il certificato di
          prevenzione incendi non puo'  essere  rilasciato  prima  di
          aver fatto  verificare,  nel  termine  per  l'adozione  dei
          provvedimenti conseguenti all'obbligo  del  preavviso  alle
          autorita', dalla commissione di cui all'art. 141 del R.D. 6
          maggio 1940, n. 635, le condizioni  generali  di  sicurezza
          dei locali o dei luoghi indicati per lo  svolgimento  delle
          manifestazioni. La validita' del certificato di prevenzione
          incendi,  appositamente  rilasciato  per  l'occasione,   e'
          limitata alla durata della manifestazione. 
            Le richieste di approvazione dei progetti e quelle  delle
          visite di controllo di cui sopra debbono  essere  inoltrate
          al comando provinciale dei vigili del fuoco competente  per
          territorio  e  debbono  essere   corredate   dalla   idonea
          documentazione    tecnicoillustrativa    necessaria.     In
          particolare, per insediamenti  industriali  e  impianti  di
          tipo complesso e a tecnologia avanzata, le richieste di cui
          al presente comma debbono essere corredate anche  di  studi
          analitici di sicurezza e di affidabilita' degli impianti di
          processo e dei sistemi di protezione. 
            Dopo il rilascio del certificato di prevenzione  incendi,
          di   cui   al   successivo   art.   17,   il   responsabile
          dell'attivita' e' tenuto ad osservare e a far osservare  le
          limitazioni, i divieti  e,  in  genere,  le  condizioni  di
          esercizio indicate nel certificato stesso. 
            Il responsabile dell'attivita'  per  la  quale  e'  stato
          rilasciato  il  certificato  di  prevenzione   incendi   e'
          altresi' tenuto a curare  il  mantenimento  dell'efficienza
          dei  sistemi,  dei   dispositivi   e   delle   attrezzature
          espressamente finanalizzati alla prevenzione incendi. 
            Le determinazioni dei comandanti provinciali  dei  vigili
          del fuoco sono atti definitivi". 
            "Art. 21 (Deroghe). - Nei casi in cui,  per  un'attivita'
          soggetta  al  controllo   di   prevenzione   incendi,   per
          situazione particolare degli insediamenti, degli  impianti,
          delle caratteristiche dei cicli  di  lavorazione,  non  sia
          possibile il rispetto  integrale  delle  norme  in  vigore,
          l'interessato potra' avanzare motivata richiesta di  deroga
          all'osservanza della norma medesima al comando  provinciale
          dei vigili del fuoco  che,  accertata  la  consistenza  dei
          motivi  della  richiesta,  ne  curera'  l'inoltro,  con  il
          proprio parere, all'ispettore regionale o interregionale. 
            L'ispettore  regionale  o  interregionale,  con   proprio
          motivato  parere,  trasmettera'  l'istanza  ai   competenti
          organi centrali tecnici del Corpo nazionale dei vigili  del
          fuoco. 
          Le deroghe potranno  essere  concesse,  sentito  il  parere
          espresso dal comitato centrale  tecnicoscientifico  di  cui
          all'art. 10, sempreche' venga accertata la possibilita'  di
          realizzare,  mediante  misure  alternative,  un  grado   di
             sicurezza equivalente a quello previsto dalle norme. 
            Rimane immutato quanto disposto dal decreto  ministeriale
          31 luglio 1934 sugli olii minerali e carburanti". 
            - Per il testo dell'art. 2, commi 5,  6,  7  e  8,  della
          legge n. 818/1984, citata nelle  note  al  preambolo,  vedi
          note all'art. 7; si riporta  il  testo  dell'art.  4  della
          stessa legge: 
            "Art. 4.  -  Ai  fini  del  rinnovo  del  certificato  di
          prevenzione incendi, relativo alle attivita' esistenti alla
          data di entrata in vigore della presente legge,  i  comandi
          provinciali dei vigili  del  fuoco  possono  accettare,  in
          luogo   del   preventivo   accertamento   in   loco,    una
          dichiarazione del titolare  dell'attivita',  presentata  in
          tempo utile, in  cui  si  attesti  che  non  e'  mutata  la
          situazione valutata alla data del rilascio del  certificato
          stesso  ed  una  perizia  giurata  integrativa  per  quanto
          riguarda l'efficienza dei dispositivi, sistemi ed  impianti
          antincendio. 
            Il rinnovo ha  la  validita'  prevista  dal  decreto  del
          Ministro dell'interno 16 febbraio  1982,  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale del 9 aprile 1982, n. 98, e deve  essere
          concesso entro novanta giorni dalla data  di  presentazione
          della relativa domanda".