Art. 2.
                      Parametri di riferimento
  1. Il Ministro della difesa, per l'espletamento delle operazioni di
cui   all'articolo   1,  adotta  iniziative  necessarie  e  determina
annualmente  i  parametri  di  riferimento  del controllo, sentiti il
consiglio  di  amministrazione per l'area tecnicoamministrativa ed il
comitato dei capi di stato maggiore per l'area tecnicooperativa.