Art. 2. Parametri di riferimento 1. Il Ministro della difesa, per l'espletamento delle operazioni di cui all'articolo 1, adotta iniziative necessarie e determina annualmente i parametri di riferimento del controllo, sentiti il consiglio di amministrazione per l'area tecnicoamministrativa ed il comitato dei capi di stato maggiore per l'area tecnicooperativa.