Art. 11. 
                             Abrogazioni 
  1. Ai sensi dell'articolo 20, comma 4, della legge 15  marzo  1997,
n. 59, dalla data di entrata in vigore del  presente  regolamento  si
intendono abrogate le seguenti disposizioni: articolo 8, commi primo,
secondo, terzo, quarto e quinto, della legge  23  dicembre  1956,  n.
1526; articoli 1, 2, 3 e 4, primo comma, della legge 4 novembre 1951,
n. 1316; articoli 2, 3, 4  e  6  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 14 gennaio 1954, n. 131. 
  2. Resta ferma ogni altra disposizione concernente  la  repressione
delle frodi e la tutela igienicosanitaria nella  preparazione  e  nel
commercio dei prodotti alimentari, la prevenzione degli infortuni sui
luoghi di  lavoro,  la  conformita'  urbanistica  ed  edilizia  delle
costruzioni e la disciplina delle esportazioni. 
  3. Ai procedimenti di cui al presente regolamento non si applica la
disposizione di cui all'art. 2 della legge 30 aprile 1962, n. 283, ai
fini dell'accertamento dei requisiti igienicosanitari. 
 
           Note all'art. 11:
            - Per   il testo dell'art.  20,    comma  4,  della  gia'
          citata legge n.  59/1997, vedi note al preambolo.
            -  Per  il  testo  dell'art.  8,   primo, secondo, terzo,
          quarto  e  quinto  comma,  della  gia'  citata   legge   n.
          1526/1956, vedi note al preambolo.
            -  Si    riporta il testo  degli articoli 1, 2  e 3 della
          gia' citata legge n. 1316/1951. Per il testo   dell'art.  4
          della stessa legge vedi note al preambolo:
            "Art.    1.   - La  fabbricazione  a  scopo  di commercio
          dei  grassi alimentari solidi   diversi dal   burro  e  dai
          grassi   suini     nonche'  la  gestione    dei    depositi
          all'ingrosso   dei  suddetti  prodotti   sono soggette    a
          licenza    da    rilasciarsi  dalla  camera  di  commercio,
          industria   e  agricoltura    della  provincia,     sentito
          il      parere  dell'ufficio   sanitario provinciale,   sui
          requisiti   igienicosanitari previsti  dalla  legge  e  dai
          regolamenti  anche in materia di igiene di lavoro".
            "Art.  2.  -  La  domanda  per ottenere il rilascio delle
          licenze di cui all'articolo   precedente  deve    contenere
          la    indicazione     della localita', la descrizione degli
          impianti e delle principali modalita' di  lavorazione,    e
          deve  essere    corredata dalla pianta dei  locali in scala
          non    inferiore  a:    1  a    100,  e    della  quietanza
          comprovante  il  pagamento   della tassa   di   concessione
          governativa stabilita  dalla presente legge.
            L'accertamento dei requisiti  igienicosanitari  e'  fatto
          dall'ufficio  provinciale sanitario mediante sopraluogo, le
          cui spese sono a carico del richiedente".
            "Art. 3.  - Le  licenze di  cui all'art. 1  sono soggette
          al visto annuale  della    stessa  camera    di  commercio,
          industria  ed agricoltura che le ha rilasciate.
            Tale  visto    deve  essere  apposto   entro il   mese di
          gennaio  di ogni anno previa  esibizione  della    ricevuta
          comprovante il pagamento delle tasse annuali di concessione
          di cui all'articolo seguente".
            -  Si riporta   il testo degli articoli  2, 3, 4 e 6  del
          decreto  del  Presidente  della  Repubblica   n.   131/1954
          (Approvazione  del  regolamento per   la   esecuzione della
          legge  4  novembre  1951, n.  1316,  sulla disciplina della
          produzione e  del commercio  della margarina  e dei  grassi
          idrogenati alimentari):
            "Art.  2. - I produttori  di grassi alimentari solidi che
          gestiscono piu'  stabilimenti  di   produzione,   anche  se
          situati  nello  stesso comune,  debbono  provvedersi  della
          relativa    licenza    per    ciascun  stabilimento da loro
          gestito.
            I produttori  di grassi alimentari solidi  che gestiscono
          magazzini per il commercio  all'ingrosso in comuni  diversi
          da  quello  in cui si trova lo  stabilimento di  produzione
          debbono  provvedersi     di  licenza   per   il   commercio
          all'ingrosso  dei prodotti stessi  in ciascun comune in cui
          si trovano i magazzini predetti.
            I commercianti di grassi alimentari solidi che gestiscono
          magazzini all'ingrosso in piu' comuni debbono munirsi della
          licenza relativa in ciascun comune  in  cui  si  trovano  i
          magazzini predetti".
            "Art.  3.  -    la domanda per il rilascio di  licenza di
          fabbricazione deve contenere:
            a) il nome o la ragione sociale e  la  sede  dell'impresa
          richiedente;
            b)    l'indicazione  dell'ubicazione    dei  locali    di
          lavorazione  e di deposito della fabbrica per la  quale  e'
          chiesta la licenza;
            c)   la  descrizione degli  impianti  e  delle principali
          norme  di lavorazione.
            Nella   domanda    deve    essere,  inoltre,     indicata
          l'eventuale  denominazione  di    fantasia  che,   ai sensi
          dell'art. 10    della  legge,  puo'  essere  apposta  sugli
          involucri.
            la  domanda per   il rilascio di licenza per la  gestione
          di deposito all'ingrosso deve contenere:
            1) il nome o la ragione sociale e  la  sede  dell'impresa
          richiedente;
            2)  l'indicazione    della  ubicazione    dei locali   di
          deposito   di cui  l'impresa  dispone  nel  territorio  del
          comune.
            Alla  domanda  per    il rilascio di licenza, sia  per la
          fabbricazione che per la gestione di depositi all'ingrosso,
          debbono essere unite la pianta dei   locali in scala    non
          inferiore  a  1    a  100 e   la quietanza comprovante   il
          pagamento   della   tassa   di  concessione    governativa,
          nonche'  la   quietanza del   deposito per  le spese  degli
          accertamenti sanitari.
            Le  imprese  richiedenti  dovranno versare alla tesoreria
          provinciale, nell'apposito conto a favore della  prefettura
          la  somma  occorrente per il rimborso  delle spese per  gli
          accertamenti sanitari   nella misura  che  sara'  stabilita
          dal  prefetto,  in  relazione    al  prevedibile  costo  di
          controllo. La liquidazione definitiva   delle  spese  sara'
          fatta  dal  prefetto,  il quale disporra' o la restituzione
          della somma versata in supero  o    il   versamento   nella
          forma   suindicata  dell'eventuale complemento".
            "Art.    4.  -   Le trasformazioni   degli impianti,  gli
          ampliamenti  o trasferimenti dei  locali di  lavorazione  o
          di    deposito,  nell'ambito  del  territorio  dei  comune,
          debbono  essere  autorizzati  dalla  camera  di  commercio,
          industria e agricoltura.
            Alla   relativa     domanda  deve  essere  allegata    la
          descrizione tecnica dei nuovi  impianti e la    planimetria
          dei    nuovi  locali  in   scala non inferiore a 1   a 100,
          nonche' la quietanza del    deposito  per  le  spese  degli
          accertamenti      sanitari,  fatto  presso  la    tesoreria
          provinciale.  L'autorizzazione e' annotata sulla licenza di
          esercizio".
            "Art.     6.     -     L'accertamento  dei      requisiti
          igienicosanitari    deve  essere    eseguito   dal   medico
          provinciale,    coadiuvato    da    personale  tecnico  del
          laboratorio provinciale di igiene e profilassi.
            Il  medico  provinciale,  constatata la rispondenza degli
          stabilimenti e  dei depositi  ai requisiti   di cui    agli
          articoli      precedenti,   da'   parere   favorevole  alla
          concessione  della  licenza  o  all'autorizzazione  di  cui
          all'art.  4.  Diversamente,  lo  stesso  medico provinciale
          concede un termine per le necessarie modifiche.
            Trascorso  tale   termine,   il    medico    provinciale,
          previo  nuovo sopralluogo, esprime parere definitivo".
            - Si riporta il testo dell'art. 2 della legge n. 283/1962
          (Modifica  agli  articoli    242, 243, 247, 250   e 262 del
          testo  unico delle leggi sanitarie  approvato con  R.D.  27
          luglio   1934,     n.  1265:    Disciplina  igienica  della
          produzione e della  vendita  delle  sostanze  alimentari  e
          delle bevande):
            "Art.  2.   - L'esercizio di stabilimenti,  laboratori di
          produzione, preparazione e    confezionamento,  nonche'  di
          depositi   all'ingrosso di sostanze alimentari, subordinato
          ad autorizzazione sanitaria.
            Il     rilascio     di     tale    autorizzazione      e'
          condizionato     dall'accertamento         dei    requisiti
          igienicosanitari,  sia    di  impianto,   che   funzionali,
          previsti dalle leggi e dai regolamenti.
            I  titolari    degli stabilimenti   e laboratori, nonche'
          dei depositi all'ingrosso,  di cui  al primo   comma,  gia'
          esistenti  alla   data di entrata in vigore  della presente
          legge, debbono, nel   termine di tre mesi    dalla    detta
          data,     richiedere     la    prescritta    autorizzazione
          sanitaria, anche nel   caso che fossero  in    possesso  di
          autorizzazioni  rilasciate  da  altri  dicasteri  in base a
          leggi speciali.
            I    contravventori sono   puniti con   l'ammenda   da L.
          300.000 a  L.  1.500.000".