Art. 11. Abrogazioni 1. Ai sensi dell'articolo 20, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59, dalla data di entrata in vigore del presente regolamento si intendono abrogate le seguenti disposizioni: articolo 8, commi primo, secondo, terzo, quarto e quinto, della legge 23 dicembre 1956, n. 1526; articoli 1, 2, 3 e 4, primo comma, della legge 4 novembre 1951, n. 1316; articoli 2, 3, 4 e 6 del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1954, n. 131. 2. Resta ferma ogni altra disposizione concernente la repressione delle frodi e la tutela igienicosanitaria nella preparazione e nel commercio dei prodotti alimentari, la prevenzione degli infortuni sui luoghi di lavoro, la conformita' urbanistica ed edilizia delle costruzioni e la disciplina delle esportazioni. 3. Ai procedimenti di cui al presente regolamento non si applica la disposizione di cui all'art. 2 della legge 30 aprile 1962, n. 283, ai fini dell'accertamento dei requisiti igienicosanitari.
Note all'art. 11: - Per il testo dell'art. 20, comma 4, della gia' citata legge n. 59/1997, vedi note al preambolo. - Per il testo dell'art. 8, primo, secondo, terzo, quarto e quinto comma, della gia' citata legge n. 1526/1956, vedi note al preambolo. - Si riporta il testo degli articoli 1, 2 e 3 della gia' citata legge n. 1316/1951. Per il testo dell'art. 4 della stessa legge vedi note al preambolo: "Art. 1. - La fabbricazione a scopo di commercio dei grassi alimentari solidi diversi dal burro e dai grassi suini nonche' la gestione dei depositi all'ingrosso dei suddetti prodotti sono soggette a licenza da rilasciarsi dalla camera di commercio, industria e agricoltura della provincia, sentito il parere dell'ufficio sanitario provinciale, sui requisiti igienicosanitari previsti dalla legge e dai regolamenti anche in materia di igiene di lavoro". "Art. 2. - La domanda per ottenere il rilascio delle licenze di cui all'articolo precedente deve contenere la indicazione della localita', la descrizione degli impianti e delle principali modalita' di lavorazione, e deve essere corredata dalla pianta dei locali in scala non inferiore a: 1 a 100, e della quietanza comprovante il pagamento della tassa di concessione governativa stabilita dalla presente legge. L'accertamento dei requisiti igienicosanitari e' fatto dall'ufficio provinciale sanitario mediante sopraluogo, le cui spese sono a carico del richiedente". "Art. 3. - Le licenze di cui all'art. 1 sono soggette al visto annuale della stessa camera di commercio, industria ed agricoltura che le ha rilasciate. Tale visto deve essere apposto entro il mese di gennaio di ogni anno previa esibizione della ricevuta comprovante il pagamento delle tasse annuali di concessione di cui all'articolo seguente". - Si riporta il testo degli articoli 2, 3, 4 e 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 131/1954 (Approvazione del regolamento per la esecuzione della legge 4 novembre 1951, n. 1316, sulla disciplina della produzione e del commercio della margarina e dei grassi idrogenati alimentari): "Art. 2. - I produttori di grassi alimentari solidi che gestiscono piu' stabilimenti di produzione, anche se situati nello stesso comune, debbono provvedersi della relativa licenza per ciascun stabilimento da loro gestito. I produttori di grassi alimentari solidi che gestiscono magazzini per il commercio all'ingrosso in comuni diversi da quello in cui si trova lo stabilimento di produzione debbono provvedersi di licenza per il commercio all'ingrosso dei prodotti stessi in ciascun comune in cui si trovano i magazzini predetti. I commercianti di grassi alimentari solidi che gestiscono magazzini all'ingrosso in piu' comuni debbono munirsi della licenza relativa in ciascun comune in cui si trovano i magazzini predetti". "Art. 3. - la domanda per il rilascio di licenza di fabbricazione deve contenere: a) il nome o la ragione sociale e la sede dell'impresa richiedente; b) l'indicazione dell'ubicazione dei locali di lavorazione e di deposito della fabbrica per la quale e' chiesta la licenza; c) la descrizione degli impianti e delle principali norme di lavorazione. Nella domanda deve essere, inoltre, indicata l'eventuale denominazione di fantasia che, ai sensi dell'art. 10 della legge, puo' essere apposta sugli involucri. la domanda per il rilascio di licenza per la gestione di deposito all'ingrosso deve contenere: 1) il nome o la ragione sociale e la sede dell'impresa richiedente; 2) l'indicazione della ubicazione dei locali di deposito di cui l'impresa dispone nel territorio del comune. Alla domanda per il rilascio di licenza, sia per la fabbricazione che per la gestione di depositi all'ingrosso, debbono essere unite la pianta dei locali in scala non inferiore a 1 a 100 e la quietanza comprovante il pagamento della tassa di concessione governativa, nonche' la quietanza del deposito per le spese degli accertamenti sanitari. Le imprese richiedenti dovranno versare alla tesoreria provinciale, nell'apposito conto a favore della prefettura la somma occorrente per il rimborso delle spese per gli accertamenti sanitari nella misura che sara' stabilita dal prefetto, in relazione al prevedibile costo di controllo. La liquidazione definitiva delle spese sara' fatta dal prefetto, il quale disporra' o la restituzione della somma versata in supero o il versamento nella forma suindicata dell'eventuale complemento". "Art. 4. - Le trasformazioni degli impianti, gli ampliamenti o trasferimenti dei locali di lavorazione o di deposito, nell'ambito del territorio dei comune, debbono essere autorizzati dalla camera di commercio, industria e agricoltura. Alla relativa domanda deve essere allegata la descrizione tecnica dei nuovi impianti e la planimetria dei nuovi locali in scala non inferiore a 1 a 100, nonche' la quietanza del deposito per le spese degli accertamenti sanitari, fatto presso la tesoreria provinciale. L'autorizzazione e' annotata sulla licenza di esercizio". "Art. 6. - L'accertamento dei requisiti igienicosanitari deve essere eseguito dal medico provinciale, coadiuvato da personale tecnico del laboratorio provinciale di igiene e profilassi. Il medico provinciale, constatata la rispondenza degli stabilimenti e dei depositi ai requisiti di cui agli articoli precedenti, da' parere favorevole alla concessione della licenza o all'autorizzazione di cui all'art. 4. Diversamente, lo stesso medico provinciale concede un termine per le necessarie modifiche. Trascorso tale termine, il medico provinciale, previo nuovo sopralluogo, esprime parere definitivo". - Si riporta il testo dell'art. 2 della legge n. 283/1962 (Modifica agli articoli 242, 243, 247, 250 e 262 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265: Disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande): "Art. 2. - L'esercizio di stabilimenti, laboratori di produzione, preparazione e confezionamento, nonche' di depositi all'ingrosso di sostanze alimentari, subordinato ad autorizzazione sanitaria. Il rilascio di tale autorizzazione e' condizionato dall'accertamento dei requisiti igienicosanitari, sia di impianto, che funzionali, previsti dalle leggi e dai regolamenti. I titolari degli stabilimenti e laboratori, nonche' dei depositi all'ingrosso, di cui al primo comma, gia' esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, debbono, nel termine di tre mesi dalla detta data, richiedere la prescritta autorizzazione sanitaria, anche nel caso che fossero in possesso di autorizzazioni rilasciate da altri dicasteri in base a leggi speciali. I contravventori sono puniti con l'ammenda da L. 300.000 a L. 1.500.000".