Art. 8. Modifiche delle installazioni 1. La trasformazione degli impianti e gli ampliamenti o trasferimenti dei locali di lavorazione o di deposito nell'ambito territoriale di competenza della camera di commercio che ha rilasciato la licenza vigente, sono sottoposti ad autorizzazione della medesima camera di commercio. 2. La richiesta deve contenere gli estremi di identificazione della vigente licenza, del relativo titolare e la quietanza di deposito delle somme necessarie agli accertamenti igienicosanitari. 3. Alla richiesta deve essere, inoltre, allegata: a) nei casi di trasformazione degli impianti, la descrizione tecnica dei nuovi impianti, ed il loro inserimento nel ciclo tecnologico di lavorazione; b) nei casi di ampliamento o di trasferimento dei locali, la planimetria dei nuovi locali in scala 1:100, con descrizione degli stessi e della relativa destinazione d'uso secondo quanto disposto dall'articolo 2. 4. Al procedimento di rilascio delle autorizzazioni si applica la stessa disciplina dettata dal presente regolamento per il rilascio delle licenze. 5. I termini per la deliberazione e la comunicazione del provvedimento finale all'impresa sono ridotti della meta' rispetto a quelli previsti dall'articolo 6, comma 2. 6. Decorso inutilmente il termine per la comunicazione, l'autorizzazione si intende rilasciata. La camera di commercio e' comunque tenuta a rilasciare all'impresa la relativa attestazione.