Art. 8. 
                    Modifiche delle installazioni 
  1.  La  trasformazione  degli  impianti   e   gli   ampliamenti   o
trasferimenti dei locali di lavorazione  o  di  deposito  nell'ambito
territoriale  di  competenza  della  camera  di  commercio   che   ha
rilasciato la licenza  vigente,  sono  sottoposti  ad  autorizzazione
della medesima camera di commercio. 
  2. La richiesta deve contenere gli estremi di identificazione della
vigente licenza, del relativo titolare e  la  quietanza  di  deposito
delle somme necessarie agli accertamenti igienicosanitari. 
  3. Alla richiesta deve essere, inoltre, allegata: 
  a) nei  casi  di  trasformazione  degli  impianti,  la  descrizione
tecnica  dei  nuovi  impianti,  ed  il  loro  inserimento  nel  ciclo
tecnologico di lavorazione; 
  b) nei casi di  ampliamento  o  di  trasferimento  dei  locali,  la
planimetria dei nuovi locali in scala 1:100,  con  descrizione  degli
stessi e della relativa destinazione d'uso  secondo  quanto  disposto
dall'articolo 2. 
  4. Al procedimento di rilascio delle autorizzazioni si  applica  la
stessa disciplina dettata dal presente regolamento  per  il  rilascio
delle licenze. 
  5.  I  termini  per  la  deliberazione  e  la   comunicazione   del
provvedimento finale all'impresa sono ridotti della meta' rispetto  a
quelli previsti dall'articolo 6, comma 2. 
  6.  Decorso  inutilmente   il   termine   per   la   comunicazione,
l'autorizzazione si intende rilasciata. La  camera  di  commercio  e'
comunque tenuta a rilasciare all'impresa la relativa attestazione.