Art. 5. Requisiti igienicosanitari 1. Il Ministro della sanita', entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, definisce, con proprio decreto, i requisiti igienicosanitari che devono possedere gli stabilimenti di produzione, di commercializzazione e di deposito degli additivi alimentari, ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 1, che sono accertati e verificati nel corso del sopralluogo previsto all'articolo 2, comma 1.