Art. 5.
                     Requisiti igienicosanitari
  1.  Il Ministro della sanita', entro sei mesi dalla data di entrata
in vigore del presente regolamento, definisce, con proprio decreto, i
requisiti  igienicosanitari  che devono possedere gli stabilimenti di
produzione,  di  commercializzazione  e  di  deposito  degli additivi
alimentari,   ai   fini   del  rilascio  dell'autorizzazione  di  cui
all'articolo  1,  che  sono  accertati  e  verificati  nel  corso del
sopralluogo previsto all'articolo 2, comma 1.