Art. 13. Nomina 1. I vincitori del concorso sono nominati allievi vice ispettori della Polizia di Stato con decreto del Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza e sono avviati a frequentare il corso di cui all'articolo 53 della legge 1 aprile 1981, n. 121.
Nota all'art. 13: - Il testo dell'art. 53 della legge 1 aprile 1981, n. 121, e' il seguente: "Art. 53 (Corsi per la nomina ad ispettore di polizia). - Ottenuta la nomina, gli allievi ispettori di polizia frequentano, presso l'apposito istituto, un corso della durata di diciotto mesi, preordinato alla loro formazione tecnicoprofessionale di agenti di pubblica sicurezza e ufficiali di polizia giudiziaria, con particolare riguardo all'attivita' investigativa. Durante il corso essi sono sottoposti a selezione attitudinale anche per l'accertamento della idoneita' a servizi che richiedono particolare qualificazione. Gli allievi ispettori, che abbiano ottenuto giudizio di idoneita' al servizio di polizia quali ispettori e superato gli esami scritti e orali e le prove pratiche di fine corso, sono nominati ispettori in prova. Essi prestano giuramento e sono immessi nel ruolo secondo la graduatoria finale. Gli allievi ispettori durante i primi dodici mesi di corso non possono essere impiegati in servizio di polizia; nel periodo successivo possono esserlo esclusivamente a fine di addestramento per il servizio di ispettore e per un periodo complessivamente non superiore a due mesi. Gli ispettori in prova sono assegnati sulla base dei risultati della selezione attitudinale, ai servizi di istituto, per compiere un periodo di prova della durata di sei mesi".