Art. 20. Graduatoria 1. La valutazione complessiva di ciascun candidato e' data dalla somma del voto riportata nella prova scritta, del voto ottenuto nel colloquio e del punteggio acquisito per i titoli. 2. A parita' di punteggio, ha la precedenza il concorrente con qualifica piu' elevata ed, a parita' di qualifica, il concorrente che ha la precedenza in ruolo. 3. Con decreto del Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza, riconosciuta la regolarita' del procedimento, e' approvata la graduatoria di merito e sono dichiarati i vincitori del concorso. 4. I posti rimasti scoperti nell'aliquota riservata sono devoluti agli altri candidati. 5. Il decreto di approvazione della graduatoria di merito e di dichiarazione dei vincitori del concorso e' pubblicato nel Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'interno.