Art. 20.
                             Graduatoria
  1. La  valutazione complessiva di  ciascun candidato e'  data dalla
somma del voto  riportata nella prova scritta, del  voto ottenuto nel
colloquio e del punteggio acquisito per i titoli.
  2.  A parita'  di punteggio,  ha la  precedenza il  concorrente con
qualifica piu' elevata ed, a parita' di qualifica, il concorrente che
ha la precedenza in ruolo.
  3. Con  decreto del Capo  della Polizia - Direttore  generale della
pubblica sicurezza, riconosciuta la  regolarita' del procedimento, e'
approvata la graduatoria di merito  e sono dichiarati i vincitori del
concorso.
  4. I  posti rimasti scoperti nell'aliquota  riservata sono devoluti
agli altri candidati.
  5.  Il decreto  di approvazione  della graduatoria  di merito  e di
dichiarazione dei vincitori del concorso e' pubblicato nel Bollettino
ufficiale del personale del Ministero dell'interno.