Art. 3.
            Domande di partecipazione al concorso pubblico
  1.  Le domande  di  partecipazione al  concorso,  redatte su  carta
libera  oppure,   nei  casi  in  cui   l'amministrazione  lo  ritenga
opportuno,  compilate su  modelli da  essa predisposti  e conformi  a
quello allegato al  bando di concorso, devono  essere presentate alla
questura della  provincia ove il  candidato risiede entro  il termine
perentorio di giorni trenta, che  decorre dalla data di pubblicazione
del  bando  di concorso  nella  Gazzetta  Ufficiale della  Repubblica
italiana.
  2.  Le domande  si considerano  prodotte  in tempo  utile anche  se
spedite  alla  questura  a  mezzo   di  raccomandata  con  avviso  di
ricevimento entro lo stesso termine di cui al comma precedente. A tal
fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.
  3. Gli aspiranti devono dichiarare nella domanda:
  a) il cognome ed il nome;
  b) la data e il luogo di nascita;
  c) il possesso della cittadinanza italiana;
  d) il  comune ove  sono iscritti nelle  liste elettorali  ovvero il
motivo  della  non  iscrizione  o  della  cancellazione  dalle  liste
medesime;
  e)  l'immunita'  da condanne  penali  o  eventualmente le  condanne
penali riportate e i procedimenti penali pendenti a loro carico;
  f) il titolo  di studio, con l'indicazione dell'istituto  che lo ha
rilasciato e della data in cui e' stato conseguito;
  g) la lingua  straniera, a scelta fra inglese,  francese e tedesco,
nella  quale  intendono eventualmente  sostenere  la  prova di  esame
facoltativa;
  h)  i  servizi eventualmente  prestati  come  dipendenti presso  le
pubbliche  amministrazioni e  le cause  di risoluzione  di precedenti
rapporti di pubblico impiego;
  i)  la  posizione nei  riguardi  degli  obblighi  di leva,  con  la
specificazione, ove occorra,  di non essere stati  ammessi a prestare
servizio militare non armato o servizio sostitutivo civile;
  l)  ogni altra  indicazione specificamente  richiesta dal  bando di
concorso.
  4. Le domande  devono inoltre contenere la  precisa indicazione del
recapito al quale vanno fatte le comunicazioni relative al concorso e
l'impegno  di far  conoscere le  successive eventuali  variazioni del
recapito stesso.
  5. I candidati che intendono concorrere ai posti riservati previsti
a  favore di  coloro  che  siano in  possesso  dell'attestato di  cui
all'articolo 4 del decreto del  Presidente della Repubblica 26 luglio
1976,  n. 752,  e  successive modificazioni,  devono farne  richiesta
nella domanda di  ammissione al concorso, precisando  gli estremi del
titolo  in  base al  quale  concorrono  a  tali posti  ed  indicando,
altresi',  la  lingua  italiana   o  tedesca  nella  quale  intendono
sostenere le previste prove d'esame.
  6.  L'amministrazione della  pubblica sicurezza  non assume  alcuna
responsabilita' in  caso di dispersione di  comunicazioni, dipendente
da  inesatte  o  incomplete  indicazioni di  recapito  da  parte  del
candidato o  da mancata oppure tardiva  comunicazione del cambiamento
di  recapito  indicato  nella  domanda, ne'  per  eventuali  disguidi
postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione.
 
           Nota all'art. 3:
            -  Il testo dell'art. 4  del decreto del Presidente della
          Repubblica 26   luglio   1976,  n.    752,    cosi'    come
          modificato  dal   decreto  del Presidente della  Repubblica
          29  aprile 1982, n.   327, e   dal  decreto  legislativo  1
          agosto 1991, n. 253, e il seguente:
            "Art.  4.    - La presidenza   di ciascuna commissione e'
          assunta, con alternanza per    sessione  d'esame,  da    un
          commissario  di   madre lingua italiana e da un commissario
          di madre lingua tedesca.
            Per superare l'esame  il  candidato    deve  ottenere  la
          maggioranza dei voti dei componenti della commissione.
            Le  commissioni rilasciano attestati  di conoscenza delle
          due lingue riferiti ai  titoli di  studio prescritti    per
          l'accesso    al pubblico impiego   nelle  varie  qualifiche
          funzionali  o  categorie  comunque denominate e cioe':
            1) licenza di scuola elementare;
            2) diploma di istituto di istruzione secondaria di  primo
          grado;
            3)  diploma  di  istituto  di  istruzione  secondaria  di
          secondo grado;
            4) diploma di laurea.
            Il   candidato, indipendentemente    dal    possesso  del
          corrispondente  titolo    di    studio,    puo'   sostenere
          l'esame    per    il     conseguimento  dell'attestato   di
          conoscenza   delle due lingue riferito  ai titoli di studio
          di  cui ai  numeri  1)  e 2)  del  precedente   comma  dopo
          il  compimento   del   quattordicesimo   anno   di  eta'  e
          l'esame  per  il conseguimento dell'attestato di conoscenza
          delle due lingue riferito ai numeri   3) e   4)  dopo    il
          compimento  del diciassettesimo  anno di eta'.
             Gli attestati hanno validita' di sei anni.
            La  destinazione    ad  una funzione superiore   comunque
          denominata per l'accesso alla  quale  sia  prescritto    un
          titolo  di  studio  superiore  e'  subordinata  al possesso
          dell'attestato   di    conoscenza    delle    due    lingue
          corrispondente al predetto titolo di studio".