Art. 4.
                        Possesso dei requisiti
                 ed esclusione dal concorso pubblico
  1. I  requisiti prescritti per  la partecipazione al  concorso, ivi
compreso  quello  dell'eta', devono  essere  posseduti  alla data  di
scadenza  del termine  utile per  la presentazione  delle domande  di
partecipazione.
  2.  L'esclusione  dal concorso  per  mancanza  di  uno o  piu'  dei
requisiti  prescritti   ed  indicati  nel  bando,   risultante  dalle
dichiarazioni fatte dal candidato nella domanda di partecipazione, e'
disposta, con  decreto motivato, dal  Capo della Polizia  - Direttore
generale della pubblica sicurezza.