Art. 4. Possesso dei requisiti ed esclusione dal concorso pubblico 1. I requisiti prescritti per la partecipazione al concorso, ivi compreso quello dell'eta', devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione. 2. L'esclusione dal concorso per mancanza di uno o piu' dei requisiti prescritti ed indicati nel bando, risultante dalle dichiarazioni fatte dal candidato nella domanda di partecipazione, e' disposta, con decreto motivato, dal Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza.