Art. 5.
                           Riserve di posti
  1. Un sesto dei posti disponibili e' riservato agli appartenenti al
ruolo dei sovrintendenti  in possesso del titolo di  studio di scuola
media superiore o equivalente.
  2.  Un   sesto  dei  posti   disponibili  e'  riservato   ai  sensi
dell'articolo 52, secondo  comma, della legge 1 aprile  1981, n. 121,
cosi come sostituito dall'articolo 4 della legge 20 novembre 1987, n.
472, agli  appartenenti agli altri  ruoli della Polizia di  Stato con
almeno tre  anni di  anzianita' di effettivo  servizio alla  data del
bando che indice  il concorso, in possesso  dei prescritti requisiti,
ad  eccezione del  limite di  eta'. E'  possibile partecipare  a tale
riserva per non piu' di due volte.
  3. Al  concorso si applicano  le disposizioni previste  dalle leggi
speciali concernenti le riserve di posti a favore di talune categorie
di  cittadini,   subordinatamente,  comunque,   all'accertamento  dei
requisiti prescritti.
  4. Si  applica, altresi', la riserva  dei posti a favore  di coloro
che  siano  in possesso  dell'attestato  di  cui all'articolo  4  del
decreto del  Presidente della  Repubblica 26 luglio  1976, n.  752, e
successive modificazioni.
  5. I  candidati che concorrono ai  posti riservati di cui  al comma
precedente  sostengono  le  prove  d'esame nella  lingua  italiana  o
tedesca da essi prescelta nella domanda di concorso.
  6. I candidati  dichiarati vincitori nei posti riservati  di cui al
comma 4  vengono assegnati,  come prima sede  di servizio,  ad uffici
della provincia di Bolzano ovvero di Trento con competenza regionale.
  7.  I posti  riservati che  non venissero  coperti per  mancanza di
vincitori  saranno conferiti,  secondo  l'ordine  di graduatoria,  ai
candidati che hanno superato le prove.
 
           Note all'art. 5:
            -   L'art.   52   della  legge  1 aprile  1981,  n.  121,
          cosi'    come  sostituito  dall'art.    4  della  legge  20
          novembre 1987, n. 472,  e' il seguente:
            "Art.  52  (Nomina   ad allievo ispettore di  polizia). -
          L'assunzione degli  ispettori di  polizia  avviene mediante
          pubblico concorso   al quale    possono    partecipare    i
          cittadini italiani  in  possesso  dei seguenti requisiti:
            1) godimento dei diritti civili e politici;
            2) eta' non inferiore agli anni  diciotto e non superiore
          agli anni trentadue;
            3)   idoneita'   fisica,   psichica   e  attitudinale  al
          servizio  di polizia;
            4)  titolo  di  studio  di  scuola  media   superiore   o
          equivalente;
            5) buona condotta.
            Al  concorso    sono altresi' ammessi  a partecipare, per
          non  piu' di due  volte e  con  riserva di  un sesto    dei
          posti  disponibili,    gli  appartenenti  ai  ruoli   della
          Polizia di Stato con almeno   tre  anni  di  anzianita'  di
          effettivo  servizio  alla    data del bando che   indice il
          concorso,  in   possesso dei   prescritti   requisiti    ad
          eccezione  del limite di eta'.
            Se    i  posti    riservati    non   vengono coperti   la
          differenza va   ad aumentare i  posti  spettanti  all'altra
          categoria.
            A   parita'    di  merito   l'appartenenza  alla  Polizia
          di   Stato  costituisce    titolo  di    preferenza,  fermi
          restando  gli    altri  titoli preferenziali previsto dalle
          leggi vigenti.
             (Comma 5 soppresso).
             (Comma 6 soppresso).
            Non sono   ammessi al concorso   coloro  che  sono  stati
          espulsi  dalle  Forze    armate, dai   corpi   militarmente
          organizzati  o destituiti  da pubblici uffici,   che  hanno
          riportato    condanna  a  pena    detentiva per delitto non
          colposo o sono stati sottoposti a misura di prevenzione.
            Relativamente al  concorso e alla prova  di esame di  cui
          al  quarto  comma  del  presente articolo si applica quanto
          stabilito dall'art. 59.
            I  vincitori   dei   concorsi   sono   nominati   allievi
          ispettori".
            -  Per il   testo dell'art. 4 del  D.P.R. 26 luglio 1976,
          n. 752, si veda in nota all'art. 3.