Art. 6.
               Accertamenti psicofisici ed attitudinali
  1. I  candidati, prima  della prova scritta  prevista dal  bando di
concorso,  sono  sottoposti  a  visita psicofisica  e,  se  giudicati
idonei, vengono ammessi a sostenere le prove attitudinali.
  2. Ai  fini dell'accertamento dei  requisiti psicofisici di  cui al
decreto del Presidente  della Repubblica 23 dicembre 1983,  n. 904, e
successive modifiche ed integrazioni,  i candidati sono sottoposti ad
un esame clinico generale ed a prove strumentali di laboratorio.
  3.   Ai  fini   dell'accertamento   del   possesso  dei   requisiti
attitudinali di  cui al  decreto del  Presidente della  Repubblica 23
dicembre 1983,  n. 904,  e successive  modifiche ed  integrazioni, ai
candidati sono proposti,  da una commissione di  selettori, una serie
di tests, collettivi ed individuali, integrati da un colloquio.
  4. Il  giudizio di  non idoneita' al  servizio di  polizia espresso
dalla commissione per l'accertamento dei requisiti psicofisici ovvero
dalla commissione  per l'accertamento delle qualita'  attitudinali e'
definitivo e comporta l'esclusione dal concorso, disposta con decreto
motivato del Capo  della Polizia - Direttore  generale della pubblica
sicurezza.
  5.  Le commissioni  di cui  al comma  precedente sono  nominate con
decreto del  Capo della Polizia  - Direttore generale  della pubblica
sicurezza.
 
           Nota all'art. 6:
            -   Il  D.P.R. n.  904/1983  approva  il regolamento  sui
          requisiti psicofisici   e attitudinali    di    cui  devono
          essere    in  possesso    gli appartenenti ai ruoli   della
          Polizia di Stato  che espletano funzioni di polizia   ed  i
          candidati  ai    concorsi  per    l'accesso  ai   ruoli del
          personale della Polizia di Stato che  espleta  funzioni  di
          polizia.