Art. 9.
                            Prove d'esame
  1.  Le prove  d'esame del  concorso  sono costituite  da una  prova
scritta e da un colloquio.
  2.  La prova  scritta consiste  nella stesura  di un  elaborato sul
seguente  programma:  elementi  di  diritto  penale  e/o  di  diritto
processuale   penale,   con    eventuali   riferimenti   di   diritto
costituzionale.
  3. Il colloquio verte, oltre  che sulle materie oggetto delle prove
scritte, ivi  compresi gli elementi di  diritto costituzionale, anche
su nozioni  di diritto amministrativo, con  particolare riguardo alla
legislazione speciale in  materia di pubblica sicurezza  e di diritto
civile, nelle  parti concernenti le  persone, la famiglia,  i diritti
reali, le obbligazioni e la tutela dei diritti.
  4. Al colloquio sono ammessi  i candidati che abbiano riportato una
votazione non inferiore a sette decimi nella prova scritta.
  5. L'ammissione  al colloquio con l'indicazione  del voto riportato
nella  prova scritta  e' portata  a conoscenza  del candidato  almeno
venti giorni  prima di  quello in cui  dovra' sostenere  il colloquio
stesso.
  6. Il colloquio  non si intende superato se il  candidato non abbia
riportato almeno la votazione di sei decimi.
  7. I candidati  possono, a domanda, integrare il  colloquio con una
prova facoltativa in una delle lingue straniere indicate nel bando di
concorso.
  8. Ai candidati che superano  la prova facoltativa e' attribuito un
punteggio  fino ad  un  massimo di  0,50, che  va  aggiunto a  quello
ottenuto nel colloquio.
  9. Al termine  di ogni seduta dedicata al  colloquio la commissione
esaminatrice forma l'elenco dei candidati esaminati con l'indicazione
dei voti  da ciascuno  riportati che sara'  affisso nella  sede degli
esami.
  10. La votazione complessiva e' data dalla somma del voto riportato
nella prova scritta e del voto ottenuto nel colloquio.
  11. Espletate le prove d'esame, la commissione forma la graduatoria
di merito secondo l'ordine  della votazione complessiva riportata dai
candidati.