Art. 11
            Contratti stipulati con strumenti informatici
                        o per via telematica

  1.  I  contratti  stipulati  con  strumenti  informatici  o per via
telematica   mediante   l'uso   della   firma   digitale  secondo  le
disposizioni del presente regolamento sono validi e rilevanti a tutti
gli effetti di legge.
  2.  Ai  contratti  indicati al comma 1 si applicano le disposizioni
previste dal decreto legislativo 15 gennaio 1992, n. 50.
 
           Nota all'art. 11:
            -   Il   decreto    legislativo    n.    50/1992    reca:
          "Attuazione    della direttiva n. 85/577/CEE  in materia di
          contratti  negoziati fuori dei locali commerciali".