Art. 11 Contratti stipulati con strumenti informatici o per via telematica 1. I contratti stipulati con strumenti informatici o per via telematica mediante l'uso della firma digitale secondo le disposizioni del presente regolamento sono validi e rilevanti a tutti gli effetti di legge. 2. Ai contratti indicati al comma 1 si applicano le disposizioni previste dal decreto legislativo 15 gennaio 1992, n. 50.
Nota all'art. 11: - Il decreto legislativo n. 50/1992 reca: "Attuazione della direttiva n. 85/577/CEE in materia di contratti negoziati fuori dei locali commerciali".