Art. 16
                     Firma digitale autenticata

  1.  Si  ha per riconosciuta, ai sensi dell'articolo 2703 del codice
civile,  la  firma  digitale,  la  cui apposizione e' autenticata dal
notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato.
  2.     L'autenticazione     della     firma    digitale    consiste
nell'attestazione,  da  parte  del  pubblico  ufficiale, che la firma
digitale  e'  stata  apposta  in  sua  presenza  dal titolare, previo
accertamento  della  sua  identita'  personale, della validita' della
chiave  utilizzata e del fatto che il documento sottoscritto risponde
alla  volonta'  della  parte  e non e' in contrasto con l'ordinamento
giuridico  ai  sensi  dell'articolo 28, primo comma, numero 1 , della
legge 16 febbraio 1913, n. 89.
  3.  L'apposizione  della  firma  digitale  da  parte  del  pubblico
ufficiale  integra e sostituisce ad ogni fine di legge la apposizione
di sigilli, punzoni, timbri, contrassegni e marchi comunque previsti.
  4.  Se  al  documento  informatico autenticato deve essere allegato
altro  documento  formato  in originale su altro tipo di supporto, il
pubblico   ufficiale  puo'  allegare  copia  informatica  autenticata
dell'originale,  secondo le disposizioni dell'articolo 6 del presente
regolamento.
  5. Ai fini e per gli effetti dell'articolo 3, comma 11, della legge
15  maggio  1997,  n.  127,  si  considera  apposta  in  presenza del
dipendente   addetto   la   firma  digitale  inserita  nel  documento
informatico presentato o depositato presso pubbliche amministrazioni.
  6.  La  presentazione  o  il  deposito  di  un  documento  per  via
telematica  o su supporto informatico ad una pubblica amministrazione
sono  validi a tutti gli effetti di legge se vi sono apposte la firma
digitale e la validazione temporale a norma del presente regolamento.
 
           Note all'art. 16:
             - Si riporta il testo dell'art. 2703 del codice civile.
            "Art. 2703  (Sottoscrizione autenticata). - Si    ha  per
          riconosciuta  la  sottoscrizione  autenticata  dal   notaio
          o  da  altro  pubblico ufficiale a cio' autorizzato.
            L'autenticazione consiste    nell'attestazione  da  parte
          del  pubblico  ufficiale  che  la sottoscrizione e'   stata
          apposta in sua presenza.  Il  pubblico    ufficiale    deve
          previamente    accertare    l'identita'   della persona che
          sottoscrive".
            - Si  riporta il testo  dell'art. 28,  primo comma, della
          legge n.    89/1913  (Ordinamento  del  notariato  e  degli
          archivi notarili):
             "Il notaro non puo' ricevere atti:
            1  se  essi  sono  espressamente  proibiti dalla legge, o
          manifestamente  contrari  al  buon  costume  o   all'ordine
          pubblico;
            2  se   v'intervengano come parti  la sua  moglie, i suoi
          parenti od affini in linea  retta, in qualunque  grado,  ed
          in linea collaterale, fino  al terzo  grado inclusivamente,
          ancorche'  v'intervengano    come  procuratori,  tutori  od
          amministratori;
            3 se contengano disposizioni che  interessino lui stesso,
          la  moglie sua,  o alcuno  dei suoi  parenti od  affini nei
          gradi  anzidetti,    o  persone  delle  quali    egli   sia
          procuratore  per    l'atto,  da  stipularsi,  salvo  che la
          disposizione si  trovi in testamento  segreto  non  scritto
          dal   notaro, o  da  persona in  questo numero  menzionata,
          ed a  lui consegnato sigillato dal testatore".
            -  Si riporta  il  testo  dell'art. 3,  comma  11,  della
          legge   n.   127/1997     (Misure     urgenti     per    lo
          snellimento         dell'attivita'   amministrativa  e  dei
          procedimenti di decisione e di controllo):
            "11.  La sottoscrizione,  in   presenza del    dipendente
          addetto,    di  istanze  da  produrre  agli  organi   della
          amministrazione pubblica ed ai gestori   o   esercenti   di
          pubblici   servizi,  non  e'  soggetta  ad autenticazione".