Art. 18
        Documenti informatici delle pubbliche amministrazioni

  1. Gli atti formati con strumenti informatici, i dati e i documenti
informatici    delle    pubbliche    amministrazioni,   costituiscono
informazione primaria ed originale da cui e' possibile effettuare, su
diversi tipi di supporto, riproduzioni e copie per gli usi consentiti
dalla legge.
  2.   Nelle  operazioni  riguardanti  le  attivita'  di  produzione,
immissione,  archiviazione,  riproduzione  e  trasmissione  di  dati,
documenti   ed   atti   amministrativi   con  sistemi  informatici  e
telematici,  ivi  compresa  l'emanazione  degli  atti  con i medesimi
sistemi, devono essere indicati e resi facilmente individuabili sia i
dati relativi alle amministrazioni interessate sia il soggetto che ha
effettuato l'operazione.
  3.  Le  regole tecniche in materia di formazione e conservazione di
documenti  informatici  delle pubbliche amministrazioni sono definite
dall'Autorita'  per  l'informatica  nella  pubblica  amministrazione,
d'intesa  con  l'amministrazione  degli  archivi  di  Stato e, per il
materiale   classificato,   con   le  Amministrazioni  della  difesa,
dell'interno e delle finanze, rispettivamente competenti.