Art. 19
              Sottoscrizione dei documenti informatici
                   delle pubbliche amministrazioni

  1. In tutti i documenti informatici delle pubbliche amministrazioni
la  firma  autografa,  o  la  sottoscrizione  comunque  prevista,  e'
sostituita  dalla  firma  digitale,  in  conformita'  alle  norme del
presente regolamento.
  2. L'uso della firma digitale integra e sostituisce ad ogni fine di
legge  l'apposizione  di  sigilli,  punzoni,  timbri,  contrassegni e
marchi comunque previsti.