Art. 20 Sviluppo dei sistemi informativi delle pubbliche amministrazioni 1. Entro il 31 marzo 1998 le pubbliche amministrazioni adottano un piano di sviluppo dei sistemi informativi automatizzati in attuazione delle disposizioni del presente regolamento e secondo le norme tecniche definite dall'Autorita' per l'informatica nella pubblica amministrazione. 2. Le pubbliche amministrazioni provvedono, entro cinque anni, a partire dal 1 gennaio 1998, a realizzare o revisionare sistemi informativi finalizzati alla totale automazione delle fasi di produzione, gestione, diffusione ed utilizzazione dei propri dati, documenti, procedimenti ed atti in conformita' alle disposizioni del presente regolamento ed alle disposizioni di cui alle leggi 31 dicembre 1996, numeri 675 e 676. 3. Entro il 31 dicembre 1998, le pubbliche amministrazioni valutano in termini di rapporto tra costi e benefici il recupero su supporto informatico dei documenti e degli atti cartacei dei quali sia opportuna od obbligatoria la conservazione e provvedono alla predisposizione dei conseguenti piani di sostituzione degli archivi cartacei con archivi informatici.
Note all'art. 20: - La legge n. 675/1996 reca: "Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali". - La legge n. 676/1996 reca: "Delega al Governo in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali".