Art. 20
                  Sviluppo dei sistemi informativi
                   delle pubbliche amministrazioni

  1.  Entro il 31 marzo 1998 le pubbliche amministrazioni adottano un
piano di sviluppo dei sistemi informativi automatizzati in attuazione
delle  disposizioni  del  presente  regolamento  e  secondo  le norme
tecniche  definite  dall'Autorita'  per  l'informatica nella pubblica
amministrazione.
  2.  Le  pubbliche  amministrazioni provvedono, entro cinque anni, a
partire  dal  1  gennaio  1998,  a  realizzare  o revisionare sistemi
informativi   finalizzati  alla  totale  automazione  delle  fasi  di
produzione,  gestione,  diffusione  ed utilizzazione dei propri dati,
documenti,  procedimenti ed atti in conformita' alle disposizioni del
presente  regolamento  ed  alle  disposizioni  di  cui  alle leggi 31
dicembre 1996, numeri 675 e 676.
  3. Entro il 31 dicembre 1998, le pubbliche amministrazioni valutano
in  termini  di rapporto tra costi e benefici il recupero su supporto
informatico  dei  documenti  e  degli  atti  cartacei  dei  quali sia
opportuna   od   obbligatoria  la  conservazione  e  provvedono  alla
predisposizione  dei  conseguenti piani di sostituzione degli archivi
cartacei con archivi informatici.
 
           Note all'art. 20:
            -  La legge  n. 675/1996  reca: "Tutela  delle persone  e
          di    altri  soggetti  rispetto  al  trattamento  dei  dati
          personali".
            -    La legge  n. 676/1996  reca: "Delega  al Governo  in
          materia   di tutela delle persone  e  di    altri  soggetti
          rispetto al trattamento dei dati personali".