Art. 21
             Gestione informatica del flusso documentale

  1.   Entro   il  31  dicembre  1998  le  pubbliche  amministrazioni
dispongono  per  la  tenuta  del  protocollo  amministrativo e per la
gestione   dei   documenti  con  procedura  informatica  al  fine  di
consentire  il  reperimento  immediato,  la disponibilita' degli atti
archiviati e l'accesso ai documenti amministrativi per via telematica
tra  pubbliche  amministrazioni  e  tra  queste ed i soggetti privati
aventi diritto.