Art. 4
                            Forma scritta

  1.  Il  documento  informatico  munito  dei  requisiti previsti dal
presente   regolamento  soddisfa  il  requisito  legale  della  forma
scritta.
  2.  Gli  obblighi fiscali relativi ai documenti informatici ed alla
loro riproduzione su diversi tipi di supporto sono assolti secondo le
modalita' definite con decreto del Ministro delle finanze.