Art. 5
           Efficacia probatoria del documento informatico

  1.  Il  documento  informatico,  sottoscritto con firma digitale ai
sensi  dell'articolo  10,  ha efficacia di scrittura privata ai sensi
dell'articolo 2702 del codice civile.
  2.  Il  documento  informatico  munito  dei  requisiti previsti dal
presente regolamento ha l'efficacia probatoria prevista dall'articolo
2712  del  codice civile e soddisfa l'obbligo previsto dagli articoli
2214   e   seguenti  del  codice  civile  e  da  ogni  altra  analoga
disposizione legislativa o regolamentare.
 
           Nota all'art. 5:
            - Si riportano  i testi degli articoli 2702, 2712,   2214
          e seguenti del codice civile:
            "Art.   2702 (Efficacia  della  scrittura privata).  - La
          scrittura privata fa   piena prova,  fino    a  querela  di
          falso,  della provenienza delle  dichiarazioni da  chi l'ha
          sottoscritta,  se   colui contro   il quale la scrittura e'
          prodotta ne riconosce la sottoscrizione, ovvero  se  questa
          e' legalmente considerata come riconosciuta".
            "Art.    2712    (Riproduzioni    meccaniche).    -    Le
          riproduzioni   fotografiche    o    cinematografiche,    le
          registrazioni  fotografiche  e,  in  genere,    ogni  altra
          rappresentazione meccanica  di fatti   e di   cose  formano
          piena    prova  dei fatti   e delle cose rappresentate,  se
          colui contro il  quale sono  prodotte non ne  disconosce la
          conformita' ai fatti o alle cose medesime".
            "Art.  2214   (Libri obbligatori   e   altre    scritture
          contabili).    -  L'imprenditore che   esercita un'attivita
          commerciale deve  tenere il libro giornale e il libro degli
          inventari.
            Deve altresi' tenere   le  altre  scritture  che    siano
          richieste  dalla  natura  e dalle dimensioni dell'impresa e
          conservare ordinatamente per ciascun affare  gli  originali
          delle    lettere, dei telegrammi  e delle fatture ricevute,
          nonche' le copie  delle lettere, dei   telegrammi  e  delle
          fatture spedite.
            Le  disposizioni   di questo  paragrafo non  si applicano
          ai piccoli imprenditori".
            "Art. 2215  (Libro giornale  e libro degli  inventari). -
          Il libro giornale e  il libro degli inventari,    prima  di
          essere    messi      in   uso,   devono   essere   numerati
          progressivamente in ogni pagina  e bollati in  ogni  foglio
          dall'ufficio  del  registro   delle imprese o da  un notaio
          secondo le disposizioni delle leggi speciali.
            L'ufficio  del registro  o   il notaio   deve  dichiarare
          nell'ultima  pagina  dei  libri  il numero dei fogli che li
          compongono".
            "Art.  2216  (Contenuto  del  libro giornale). - Il libro
          giornale deve indicare  giorno  per  giorno le   operazioni
          relative  all'esercizio dell'impresa.
            "Art.     2217       (Redazione    dell'inventario).    -
          L'inventario   deve redigersi    all'inizio  dell'esercizio
          dell'impresa  e    successivamente  ogni    anno,  e   deve
          contenere  l'indicazione e  la valutazione  delle attivita'
          e  delle  passivita' relative  all'impresa  nonche'   delle
          attivita'      e   delle     passivita'   dell'imprenditore
          estranee  alla medesima.
            L'inventario si chiude con il bilancio   e con  il  conto
          dei  profitti e delle perdite  il quale deve dimostrare con
          evidenza   e verita' gli utili conseguiti  o    le  perdite
          subite. Nelle  valutazioni di bilancio l'imprenditore  deve
          attenersi    ai   criteri stabiliti   per i   bilanci delle
          societa' per azioni, in quanto applicabili.
            L'inventario deve  essere sottoscritto  dall'imprenditore
          entro  tre  mesi  dal  termine  per  la presentazione della
          dichiarazione dei redditi ai fini delle imposte dirette".
            "Art.  2218  (Bollatura  facoltativa). -   L'imprenditore
          puo'   far bollare  nei modi  indicati nell'art.  2215  gli
          altri  libri da  lui tenuti".
            "Art.  2219  (Tenuta  della  contabilita').  -  Tutte  le
          scritture  devono  essere    tenute secondo   le   norme di
          un'ordinata contabilita'   senza spazi in  bianco,    senza
          interlinee  e  senza  trasporti    in  margine. Non vi   si
          possono   fare    abrasioni   e,    se   e'      necessaria
          qualche cancellazione, questa deve eseguirsi in modo che le
          parole cancellate siano leggibili".
            "Art.     2220       (Conservazione    delle    scritture
          contabili).   -  Le scritture  devono   essere   conservate
          per  dieci  anni  dalla  data dell'ultima registrazione.
            Per  lo  stesso periodo devono conservarsi le fatture, le
          lettere e i telegrammi ricevuti  e le  copie delle fatture,
          delle lettere  e dei telegrammi spediti.
            Le   scritture e   i documenti    di  cui    al  presente
          articolo  possono  essere   conservati   sotto   forma   di
          registrazioni  su  supporti  di immagini, sempre    che  le
          registrazioni  corrispondano  ai   documenti e possano   in
          ogni  momento essere  rese  leggibili con  mezzi messi    a
          disposizione dal soggetto che utilizza detti supporti".
            "Art.  2221  (Fallimento  e concordato preventivo). - Gli
          imprenditori  che  esercitano   un'attivita'   commerciale,
          esclusi  gli enti pubblici e i  piccoli imprenditori,  sono
          soggetti   in caso   di insolvenza   alle  procedure    del
          fallimento   e   del   concordato   preventivo   salve   le
          disposizioni delle leggi speciali".