Art. 7
                    Deposito della chiave privata

  1. Il titolare della coppia di chiavi asimmetriche puo' ottenere il
deposito  in  forma  segreta  della chiave privata presso un notaio o
altro pubblico depositario autorizzato.
  2.  La  chiave  privata  di cui si richiede il deposito puo' essere
registrata   su   qualsiasi  tipo  di  supporto  idoneo  a  cura  del
depositante   e  dev'essere  consegnata  racchiusa  in  un  involucro
sigillato  in  modo  che  le  informazioni  non possano essere lette,
conosciute od estratte senza rotture od alterazioni.
  3.  Le  modalita'  del  deposito  sono  regolate dalle disposizioni
dell'articolo 605 del codice civile, in quanto applicabili.
 
           Nota all'art. 7:
             - Si riporta il testo dell'art. 605 del codice civile:
            "Art. 605   (Formalita' del testamento   segreto).  -  La
          carta    su  cui  sono  stese le disposizioni o quella  che
          serve da involto deve essere sigillata  con impronta,    in
          guisa    che    il  testamento    non si   possa aprire ne'
          estrarre senza rottura o alterazione.
            Il testatore, in presenza   di  due  testimoni,  consegna
          personalmente  al notaio la carta cosi' sigillata,  o lo fa
          sigillare nel modo sopra indicato in  presenza del notaio e
          dei testimoni, e dichiara  che in questa carta e' contenuto
          il suo testamento. Il testatore, se e' muto o    sordomuto,
          deve   scrivere   tale   dichiarazione   in   presenza  dei
          testimoni  e deve  pure  dichiarare  per iscritto  di  aver
          letto  il testamento, se questo e' stato scritto da altri.
            Sulla  carta  in  cui  dal    testatore  e'   scritto   o
          involto      il  testamento,  o  su  un  ulteriore  involto
          predisposto dal notaio e da lui debitamente  sigillato,  si
          scrive  l'atto  di  ricevimento    nel quale si indicano il
          fatto della consegna e la dichiarazione del  testatore,  il
          numero   e  l'impronta  dei  sigilli,  e  l'assistenza  dei
          testimoni a tutte le formalita'.
            L'atto deve  essere  sottoscritto  dal    testatore,  dai
          testimoni e dal notaio.
            Se  il  testatore  non   puo', per qualunque impedimento,
          sottoscrivere l'atto  della consegna,  si osserva  quel che
          e' stabilito  circa il testamento per atto pubblico.  Tutto
          cio'  deve essere fatto di seguito e senza passare ad altri
          atti".