Art. 8
                           Certificazione

  1. Chiunque intenda utilizzare un sistema di chiavi asimmetriche di
cifratura  con  gli effetti di cui all'articolo 2 deve munirsi di una
idonea  coppia  di  chiavi e rendere pubblica una di esse mediante la
procedura di certificazione.
  2.  Le  chiavi pubbliche di cifratura sono custodite per un periodo
non  inferiore  a  dieci anni a cura del certificatore e, dal momento
iniziale della loro validita', sono consultabili in forma telematica.
  3.   Salvo  quanto  previsto  dall'articolo  17,  le  attivita'  di
certificazione  sono  effettuate da certificatori inclusi, sulla base
di una dichiarazione anteriore all'inizio dell'attivita', in apposito
elenco pubblico, consultabile in via telematica, predisposto tenuto e
aggiornato  a  cura  dell'Autorita'  per l'informatica nella pubblica
amministrazione,  e  dotati  dei  seguenti requisiti, specificati nel
decreto di cui all'articolo 3:
a) forma  di  societa'  per azioni e capitale sociale non inferiore a
   quello   necessario   ai  fini  dell'autorizzazione  all'attivita'
   bancaria, se soggetti privati;
b) possesso  da  parte  dei  rappresentanti  legali  e  dei  soggetti
   preposti   all'amministrazione,   dei  requisiti  di  onorabilita'
   richiesti  ai  soggetti  che svolgono funzioni di amministrazione,
   direzione e controllo presso banche;
c) affidamento  che,  per  competenza  ed  esperienza, i responsabili
   tecnici  del certificatore e il personale addetto all'attivita' di
   certificazione  siano in grado di rispettare le norme del presente
   regolamento e le regole tecniche di cui all'articolo 3;
d) qualita'  dei  processi informatici e dei relativi prodotti, sulla
   base di standard riconosciuti a livello internazionale.
  4.  La  procedura  di  certificazione di cui al comma 1 puo' essere
svolta  anche  da  un  certificatore operante sulla base di licenza o
autorizzazione rilasciata da altro Stato membro dell'Unione europea o
dello Spazio economico europeo, sulla base di equivalenti requisiti.