Art. 9
              Obblighi dell'utente e del certificatore

  1.  Chiunque intenda utilizzare un sistema di chiavi asimmetriche o
della   firma  digitale,  e'  tenuto  ad  adottare  tutte  le  misure
organizzative e tecniche idonee ad evitare danno ad altri.
  2. Il certificatore e' tenuto a:
a) identificare  con  certezza  la  persona  che  fa  richiesta della
   certificazione;
b) rilasciare   e   rendere   pubblico   il   certificato  avente  le
   caratteristiche fissate con il decreto di cui all'articolo 3;
c) specificare,  su  richiesta  dell'istante,  e  con il consenso del
   terzo  interessato,  la sussistenza dei poteri di rappresentanza o
   di  altri  titoli relativi all'attivita' professionale o a cariche
   rivestite;
d) attenersi alle regole tecniche di cui all'articolo 3;
e) informare   i  richiedenti,  in  modo  compiuto  e  chiaro,  sulla
   procedura  di certificazione e sui necessari requisiti tecnici per
   accedervi;
f) attenersi  alle  misure minime di sicurezza per il trattamento dei
   dati  personali  emanate ai sensi dell'articolo 15, comma 2, della
   legge 31 dicembre 1996, n. 675;
g) non rendersi depositario di chiavi private;
h) procedere  tempestivamente  alla  revoca  od  alla sospensione del
   certificato in caso di richiesta da parte del titolare o del terzo
   dal  quale  derivino  i  poteri  di  quest'ultimo,  di perdita del
   possesso   della   chiave,  di  provvedimento  dell'autorita',  di
   acquisizione  della conoscenza di cause limitative della capacita'
   del titolare, di sospetti abusi o falsificazioni;
i) dare  immediata  pubblicazione  della  revoca  e della sospensione
   della coppia di chiavi asimmetriche;
l) dare immediata comunicazione all'Autorita' per l'informatica nella
   pubblica  amministrazione  ed  agli  utenti,  con  un preavviso di
   almeno   sei   mesi,   della  cessazione  dell'attivita'  e  della
   conseguente  rilevazione  della  documentazione  da parte di altro
   certificatore o del suo annullamento.
 
           Nota all'art. 9:
            - Per il testo del comma  2    dell'art.  15  della  gia'
          citata legge n.  675/1996 vedi nota all'art. 3.