Art. 2.
                      Domanda di autorizzazione
  1.  La  domanda  di   autorizzazione  e'  presentata  al  Ministero
dell'industria,  del commercio  e dell'artigianato  che ne  trasmette
copia  al concessionario  delle  attivita' riservate  allo Stato  nel
settore elettrico, di cui all'articolo 14 del decreto-legge 11 luglio
1992, n.  333, convertito,  con modificazioni,  dalla legge  8 agosto
1992, n. 359,  nonche' per conoscenza all'ufficio  tecnico di finanza
competente per territorio.
  2. Alla domanda e' allegato il progetto dell'impianto, corredato da
una  relazione   nella  quale   sono  comunque  indicati:   il  ciclo
produttivo,  l'indicazione del  presumibile  termine per  la messa  a
regime dell'impianto, l'utilizzo  dell'energia elettrica prodotta, le
esigenze  per   le  quali   si  vuol  procedere   alla  realizzazione
dell'impianto, nonche' le caratteristiche  di collegamento al sistema
elettrico nazionale.
  3. Nel caso di gruppi  elettrogeni la domanda per l'installazione e
l'esercizio riporta le  esigenze per le quali si  vuol procedere alla
installazione  ed  i  dati   circa  il  combustibile  utilizzato,  le
caratteristiche del motore  primo e la potenza  elettrica espressa in
kw.
  4.  Ai  fini dell'applicazione  dell'articolo  17  del decreto  del
Presidente della Repubblica  24 maggio 1988, n. 203,  la richiesta di
autorizzazione e' integrata con indicazione delle tecnologie adottate
per prevenire  l'inquinamento atmosferico e corredata  da una perizia
giurata  che  attesti la  qualita'  e  la quantita'  delle  emissioni
inquinanti in  atmosfera, la  medesima e' contestualmente  inviata in
copia anche ai Ministeri dell'ambiente  e della sanita', nonche' alla
regione   competente  per   territorio  che   ne  informa   i  comuni
interessati.
 
           Note all'art. 2:
            - Per il   testo dell'art. 14  del  D.L.  n.    333/1992,
          convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge n. 359/1992,
          vedi note all'art. 1.
            -  Per il  testo dell'art.  17 del  D.P.R. n.   203/1988,
          vedi  note all'art. 1.