Art. 3. 
                           Fase istruttoria 
  1. Entro sessanta giorni dal ricevimento della copia della  domanda
di cui all'articolo 2, il concessionario  delle  attivita'  riservate
allo  Stato  nel  settore  elettrico,  di  cui  all'articolo  14  del
decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con  modificazioni,
dalla legge  8  agosto  1992,  n.  359,  invia  le  proprie  motivate
osservazioni  indicando  le  condizioni  cui,  a   suo   avviso,   le
autorizzazioni dovrebbero essere vincolate, al fine del coordinamento
delle attivita' elettriche. Trascorso inutilmente  detto  termine  il
Ministero dell'industria, del commercio  e  dell'artigianato  procede
comunque agli ulteriori adempimenti. 
  2. Nei  casi  di  cui  al  comma  4  dell'articolo  2  i  Ministeri
dell'ambiente  e  della  sanita',  nonche'  le  regioni  e  i  comuni
interessati, devono esprimere il parere di competenza  entro  novanta
giorni. Il predetto termine e'  sospeso,  in  caso  di  richiesta  di
informazioni o documentazione aggiuntiva. Trascorso inutilmente  tale
termine il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato
convoca immediatamente apposita  conferenza  dei  servizi,  ai  sensi
dell'articolo 14 della legge 7 agosto  1990,  n.  241,  e  successive
modifiche ed integrazioni,  da  tenersi  entro  trenta  giorni.  Alla
conferenza dei servizi partecipano i Ministeri competenti, le regioni
e  i  comuni   territorialmente   competenti   e   i   rappresentanti
dell'impresa su loro richiesta. Ove  l'impianto  sia  assoggettato  a
valutazione di impatto ambientale, il Ministero  dell'ambiente  o  la
regione  danno  immediata  comunicazione  al   Ministero   procedente
dell'avvio e  della  conclusione  della  procedura,  unitamente  alle
relative determinazioni, ai fini  della  trasmissione  del  parere  o
eventuale convocazione della conferenza dei servizi. 
  3.  Le  determinazioni  della  Conferenza  circa  la   domanda   di
autorizzazione presentata,  le  prescrizioni  e  le  altre  modalita'
esecutive da imporre al soggetto richiedente  devono  essere  assunte
all'unanimita' tra i rappresentanti delle amministrazioni  statali  e
regionali, e dei comuni  interessati.  Nel  caso  in  cui  non  venga
raggiunta la prescritta unanimita', si procede ai sensi dell'articolo
14  della  legge  7  agosto  1990,  n.  241,  cosi'  come  modificato
dall'articolo 2 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e dall'articolo
17 della legge 15 maggio 1997, n. 127. 
 
           Note all'art. 3: 
            - Per  il  testo  dell'art.  14  del  D.L.  n.  333/1992,
          convertito, con modificazioni,  dalla  legge  n.  359/1992,
          vedi note all'art. 1. 
            - Si  riporta  il  testo  dell'art.  14  della  legge  n.
          241/1990  (Nuove   norme   in   materia   di   procedimento
          amministrativo  e  di  diritto  di  accesso  ai   documenti
          amministrativi): 
            "Art. 14. - 1. Qualora sia opportuno effettuare un  esame
          contestuale di vari  interessi  pubblici  coinvolti  in  un
          procedimento amministrativo, l'amministrazione 
          procedente indice di regola una conferenza di servizi. 
            2. La conferenza stessa puo' essere indetta anche  quando
          l'amministrazione  procedente   debba   acquisire   intese,
          concerti, nullaosta o assensi comunque denominati di  altre
          amministrazioni pubbliche. In tal caso,  le  determinazioni
          concordate  nella  conferenza  sostituiscono  a  tutti  gli
          effetti i concerti, le intese, i nullaosta  e  gli  assensi
          richiesti. 
            2-bis. Nella prima riunione della conferenza  di  servizi
          le  amministrazioni  che  vi  partecipano  stabiliscono  il
          termine entro cui e' possibile pervenire ad una  decisione.
          In caso di inutile decorso  del  termine  l'amministrazione
          indicente procede ai sensi dei commi 3- bis e 4. 
            2-ter. Le disposizioni di cui  ai  commi  2  e  2-bis  si
          applicano  anche  quando  l'attivita'   del   privato   sia
          subordinata ad atti di consenso,  comunque  denominati,  di
          competenza di amministrazioni pubbliche diverse. In  questo
          caso,  la  conferenza  e'  convocata,  anche  su  richiesta
          dell'interessato, dall'amministrazione preposta alla tutela
          dell'interesse pubblico prevalente. 
            3. Si considera acquisito l'assenso  dell'amministrazione
          la quale, regolarmente  convocata,  non  abbia  partecipato
          alla   conferenza   o   vi   abbia   partecipato    tramite
          rappresentanti  privi   della   competenza   ad   esprimere
          definitivamente la volonta', salvo che essa  non  comunichi
          all'amministrazione procedente il proprio motivato dissenso
          entro venti giorni dalla  conferenza  stessa  ovvero  dalla
          data   di    ricevimento    della    comunicazione    delle
          determinazioni  adottate,  qualora  queste  ultime  abbiano
          contenuto sostanzialmente diverso da quelle originariamente
          previste. 
            3-bis.  Nel  caso  in  cui  una   amministrazione   abbia
          espresso, anche nel  corso  della  conferenza,  il  proprio
          motivato  dissenso,   l'amministrazione   procedente   puo'
          assumere la  determinazione  di  conclusione  positiva  del
          procedimento  dandone  comunicazione  al   Presidente   del
          Consiglio dei Ministri, ove l'amministrazione procedente  o
          quella dissenziente sia una amministrazione statale;  negli
          altri casi la comunicazione e'  data  al  presidente  della
          regione ed ai sindaci.  Il  Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri, previa delibera  del  Consiglio  medesimo,  o  il
          presidente della regione o i sindaci, previa  delibera  del
          consiglio regionale o dei consigli comunali,  entro  trenta
          giorni  dalla  ricezione   della   comunicazione,   possono
          disporre  la  sospensione  della  determinazione   inviata;
          trascorso tale  termine,  in  assenza  di  sospensione,  la
          determinazione e' esecutiva. 
            4. Qualora il  motivato  dissenso  alla  conclusione  del
          procedimento sia espresso da una  amministrazione  preposta
          alla  tutela  ambientale,  paesaggisticoterritoriale,   del
          patrimonio storicoartistico o alla tutela della salute  dei
          cittadini, l'amministrazione  procedente  puo'  richiedere,
          purche' non vi sia  stata  una  precedente  valutazione  di
          impatto ambientale negativa in base alle norme tecniche  di
          cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27
          dicembre 1988, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 4 del
          5 gennaio  1989,  una  determinazione  di  conclusione  del
          procedimento al  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,
          previa 
          deliberazione del Consiglio dei Ministri. 
            4-bis. La conferenza di  servizi  puo'  essere  convocata
          anche per l'esame contestuale  di  interessi  coinvolti  in
          piu'  procedimenti  amministrativi  connessi,   riguardanti
          medesimi attivita' o risultati. In tal caso, la  conferenza
          e'  indetta  dalla  amministrazione  o,  previa   informale
          intesa, da una delle amministrazioni che curano l'interesse
          pubblico prevalente ovvero dall'amministrazione  competente
          a concludere  il  procedimento  che  cronologicamente  deve
          precedere gli altri connessi. L'indizione della  conferenza
          puo' essere richiesta da  qualsiasi  altra  amministrazione
          coinvolta".