Art. 4.
                   Provvedimento di autorizzazione
  1.  Entro  sessanta  giorni  dal ricevimento  dei  pareri  o  dalle
determinazioni  assunte  nella  conferenza  dei  servizi  secondo  la
disciplina  di cui  all'articolo 3,  il Ministro  dell'industria, del
commercio  e   dell'artigianato  adotta,  con  proprio   decreto,  il
provvedimento con cui rilascia o nega l'autorizzazione.
  2. Il  Ministero dell'industria, del commercio  e dell'artigianato,
entro  trenta giorni  dalla data  di entrata  in vigore  del presente
regolamento  provvede alla  modifica  dei  regolamenti di  attuazione
degli articoli 2 e  4 della legge 7 agosto 1990,  n. 241, indicando i
termini previsti dal presente regolamento.
 
           Nota all'art. 4:
            - Si riporta il testo degli articoli  2 e 4  della  legge
          n. 241/1990 citata nelle note all'art. 3:
            "Art.    2.   -   1.   Ove   il   procedimento   consegua
          obbligatoriamente ad una istanza,  ovvero    debba   essere
          iniziato   d'ufficio,    la  pubblica amministrazione ha il
          dovere   di   concluderlo   mediante   l'adozione   di   un
          provvedimento espresso.
            2.    Le  pubbliche    amministrazioni  determinano   per
          ciascun   tipo di procedimento, in quanto  non  sia    gia'
          direttamente  disposto  per  legge  o per regolamento,   il
          termine entro cui esso    deve  concludersi.  Tale  termine
          decorre   dall'inizio   di   ufficio   del  procedimento  o
          dal ricevimento  della domanda  se il  procedimento e'   ad
          iniziativa  di parte.
            3. Qualora le pubbliche amministrazioni non provvedano ai
          sensi del comma 2, il termine e' di trenta giorni.
            4.   Le determinazioni  adottate  ai  sensi del  comma  2
          sono  rese pubbliche secondo quanto  previsto  dai  singoli
          ordinamenti".
            "Art.  4. -   1. Ove non sia gia' direttamente  stabilito
          per  legge  o  per     regolamento,       le      pubbliche
          amministrazioni   sono    tenute  a determinare per ciascun
          tipo di procedimento relativo ad atti  di  loro  competenza
          l'unita'  organizzativa responsabile della istruttoria e di
          ogni    altro     adempimento     procedimentale,   nonche'
          dell'adozione  del provvedimento finale.
            2.   Le   disposizioni  adottate  ai  sensi del  comma  1
          sono  rese pubbliche secondo quanto  previsto  dai  singoli
          ordinamenti".