Art. 5.
        Titolarita' degli impianti e uso dell'energia prodotta
  1. Ai fini delle  modifiche dell'autorizzazione di cui all'articolo
4, che  riguardano solo la  titolarita' dell'impianto stesso  o l'uso
dell'energia elettrica prodotta, non si applicano le procedure di cui
agli articoli 2, comma 4, e 3, commi 2 e 3.