Art. 5. Titolarita' degli impianti e uso dell'energia prodotta 1. Ai fini delle modifiche dell'autorizzazione di cui all'articolo 4, che riguardano solo la titolarita' dell'impianto stesso o l'uso dell'energia elettrica prodotta, non si applicano le procedure di cui agli articoli 2, comma 4, e 3, commi 2 e 3.