Art. 6. Abrogazione di norme 1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento cessano di avere efficacia, limitatamente alla materia procedimentale dallo stesso disciplinata: a) l'articolo 211, comma 2, del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775; b) gli articoli 17 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1965, n. 342; c) l'articolo 10 del decreto-legge 17 marzo 1980, n. 68, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 maggio 1980, n. 178, cosi' come sostituito dall'articolo 20, comma 5, secondo capoverso, della legge 9 gennaio 1991, n. 9; d) il terzo capoverso del numero 6) dell'articolo 4 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, cosi' come sostituito dall'articolo 20, comma 1, della legge 9 gennaio 1991, n 9.
Note all'art. 6: - Si riporta il testo dell'art. 211, comma 2, del R.D. n. 1175/1933 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici): "Art. 211. - Sono sottoposti ad autorizzazione governativa i nuovi impianti termici per la produzione di energia elettrica destinata alla distribuzione, nonche' l'ampliamento degli impianti termici esistenti destinati allo stesso scopo. L'autorizzazione, per gli impianti la cui potenza sia superiore a 5000 kW e' data dal Ministro per l'industria e per il commercio di concerto col Ministro per i lavori pubblici; negli altri casi e' data dal prefetto, sentito l'ingegnere capo del genio civile". - Si riporta il testo degli articoli 17 e 18 del D.P.R. n. 342/1965 (Norme integrative della legge 6 dicembre 1962, n. 1643 e norme relative al coordinamento e all'esercizio delle attivita' elettriche esercitate da enti ed imprese diversi dall'Ente nazionale per l'energia elettrica): "Art. 17. - Le imprese di cui all'art. 4, n. 8, della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, per costruire nuovi impianti di produzione, trasporto, trasformazione e distribuzione e modificare impianti esistenti, devono farne motivata richiesta all'Ente nazionale per l'energia elettrica, corredata di necessari elementi tecnicoeconomici e del piano finanziario. Qualora l'Ente nazionale per l'energia elettrica, entro il termine di sessanta giorni, non esprima un motivato diniego, la richiesta si intende accolta". "Art. 18. - Le domande presentate da enti ed imprese diversi dall'Ente nazionale per l'energia elettrica per concessioni relative a derivazioni idroelettriche e le domande di autorizzazione per la costruzione di nuovi impianti di produzione, trasporto, trasformazione e distribuzione dell'energia elettrica comunque prodotta, nonche di teletrasmissione al servizio degli impianti stessi, sono comunicate in copia all'Ente nazionale per l'energia elettrica dalle amministrazioni competenti al rilascio delle concessioni e delle autorizzazioni. Entro trenta giorni l'Ente nazionale per l'energia elettrica comunica alle suddette amministrazioni le sue osservazioni, indicando le condizioni cui, a suo avviso, le concessioni e le autorizzazioni dovrebbero essere vincolate, ai fini del coordinamento delle attivita' elettriche". - Si riporta il testo dell'art. 10 del D.L. n. 68/1980, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 178/1980 citata nelle note al preambolo: "Art. 10. - 1. L'installazione e l'esercizio di gruppi elettrogeni per la produzione di energia elettrica di soccorso, nelle aziende agricole, commerciali, artigianali, industriali, nonche' negli ospedali e nelle case di cura, non sono soggetti all'autorizzazione prevista dalla legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e successive modificazioni e integrazioni, purche' siano effettuati nel rispetto delle norme di sicurezza ed ambientali. 2. Non sono altresi' soggetti all'autorizzazione prevista dalla legge di cui al comma 1, e successive modificazioni e integrazioni, l'installazione e l'esercizio di gruppi elettrogeni funzionanti di continuo, di potenza nominale non superiore a 500 kW, purche' siano effettuati nel rispetto delle norme di sicurezza ed ambientali. 3. I soggetti che intendono provvedere all'installazione degli impianti di cui ai commi 1 e 2 devono darne comunicazione al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, all'Enel e all'ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione competente per territorio". - Per il testo del n. 6) dell'art. 4 della legge n. 1643/1962 vedi note all'art. 1.