Art. 6.
                         Abrogazione di norme
  1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento cessano
di avere  efficacia, limitatamente alla materia  procedimentale dallo
stesso disciplinata:
  a) l'articolo 211, comma 2, del  regio decreto 11 dicembre 1933, n.
1775;
  b) gli articoli 17 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica
18 marzo 1965, n. 342;
  c)  l'articolo  10   del  decreto-legge  17  marzo   1980,  n.  68,
convertito, con  modificazioni, dalla legge  16 maggio 1980,  n. 178,
cosi' come  sostituito dall'articolo 20, comma  5, secondo capoverso,
della legge 9 gennaio 1991, n. 9;
  d) il terzo  capoverso del numero 6) dell'articolo 4  della legge 6
dicembre 1962, n. 1643, cosi' come sostituito dall'articolo 20, comma
1, della legge 9 gennaio 1991, n 9.
 
           Note all'art. 6:
            - Si riporta il testo dell'art. 211, comma 2, del R.D. n.
          1175/1933 (Testo   unico delle    disposizioni    di  legge
          sulle  acque e  impianti elettrici):
            "Art.   211.   -  Sono  sottoposti     ad  autorizzazione
          governativa i nuovi impianti   termici per   la  produzione
          di  energia    elettrica  destinata  alla    distribuzione,
          nonche'  l'ampliamento degli  impianti   termici  esistenti
          destinati  allo  stesso  scopo.  L'autorizzazione, per  gli
          impianti la cui potenza sia superiore   a 5000 kW  e'  data
          dal  Ministro  per  l'industria    e  per il   commercio di
          concerto col Ministro  per i lavori  pubblici; negli  altri
          casi e'  data  dal prefetto,  sentito l'ingegnere capo  del
          genio civile".
            -  Si  riporta il testo degli articoli 17 e 18 del D.P.R.
          n. 342/1965 (Norme  integrative della   legge 6    dicembre
          1962,  n.    1643  e    norme  relative  al coordinamento e
          all'esercizio delle attivita'  elettriche  esercitate    da
          enti   ed   imprese   diversi   dall'Ente   nazionale   per
          l'energia elettrica):
            "Art. 17.  - Le  imprese di   cui all'art.   4,  n.    8,
          della  legge 6 dicembre 1962, n.  1643, per costruire nuovi
          impianti  di  produzione,  trasporto,    trasformazione   e
          distribuzione  e  modificare  impianti esistenti,    devono
          farne     motivata  richiesta    all'Ente  nazionale    per
          l'energia  elettrica,  corredata  di   necessari   elementi
          tecnicoeconomici e del piano finanziario.
            Qualora  l'Ente nazionale per  l'energia elettrica, entro
          il termine di sessanta giorni, non  esprima    un  motivato
          diniego, la richiesta si intende accolta".
            "Art.    18. -   Le   domande   presentate da   enti   ed
          imprese     diversi  dall'Ente  nazionale   per   l'energia
          elettrica    per   concessioni   relative   a   derivazioni
          idroelettriche e le   domande di  autorizzazione    per  la
          costruzione     di     nuovi   impianti   di    produzione,
          trasporto,  trasformazione  e   distribuzione  dell'energia
          elettrica  comunque prodotta,  nonche  di  teletrasmissione
          al  servizio  degli  impianti stessi,  sono comunicate   in
          copia   all'Ente nazionale  per l'energia elettrica   dalle
          amministrazioni     competenti    al      rilascio    delle
          concessioni e delle autorizzazioni.
            Entro   trenta  giorni  l'Ente  nazionale  per  l'energia
          elettrica comunica alle  suddette  amministrazioni  le  sue
          osservazioni,  indicando  le condizioni cui,  a suo avviso,
          le concessioni   e le  autorizzazioni  dovrebbero    essere
          vincolate,   ai  fini  del   coordinamento  delle attivita'
          elettriche".
            - Si riporta il testo dell'art. 10 del D.L.  n.  68/1980,
          convertito,  con   modificazioni, dalla  legge  n. 178/1980
          citata  nelle note  al preambolo:
            "Art. 10. - 1. L'installazione  e l'esercizio  di  gruppi
          elettrogeni  per  la   produzione di  energia elettrica  di
          soccorso,     nelle   aziende   agricole,      commerciali,
          artigianali,    industriali,     nonche'   negli ospedali e
          nelle  case di cura, non  sono soggetti  all'autorizzazione
          prevista   dalla   legge  6  dicembre   1962,  n.  1643,  e
          successive modificazioni e    integrazioni,  purche'  siano
          effettuati    nel  rispetto  delle  norme  di  sicurezza ed
          ambientali.
            2.   Non sono    altresi'  soggetti    all'autorizzazione
          prevista    dalla  legge  di cui   al comma 1, e successive
          modificazioni    e    integrazioni,    l'installazione    e
          l'esercizio   di     gruppi  elettrogeni    funzionanti  di
          continuo, di potenza   nominale non superiore a  500    kW,
          purche'  siano  effettuati  nel  rispetto  delle  norme  di
          sicurezza ed ambientali.
            3.     I  soggetti     che      intendono      provvedere
          all'installazione   degli impianti  di  cui ai  commi  1  e
          2     devono   darne      comunicazione      al   Ministero
          dell'industria, del  commercio e dell'artigianato, all'Enel
          e  all'ufficio    tecnico  delle imposte di   fabbricazione
          competente per territorio".
            - Per il testo del n. 6)   dell'art.  4  della  legge  n.
          1643/1962 vedi note all'art. 1.