IL MINISTRO DELLE COMUNICAZIONI Visto l'articolo 37 del regio decreto 3 agosto 1928, n. 2295, riguardante l'esonero dal pagamento del canone radiotelevisivo in favore di talune categorie di enti ed istituti pubblici; Vista la legge 15 luglio 1966, n. 560, come modificata dall'articolo 37 della legge 25 ottobre 1989, n. 355, concernente la concessione di contributi per studi e ricerche nel campo delle poste e delle telecomunicazioni; Visto l'articolo 8 della legge 18 marzo 1968, n. 249, in materia di interventi assi stenziali a favore del personale; Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, ed in particolare l'articolo 12 relativo alla concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e vantaggi economici; Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29; Visto il decreto-legge 1 dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71, concernente la trasformazione dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni in ente pubblico economico e la riorganizzazione del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1995, n. 166, che ha approvato il regolamento per la riorganizzazione del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni; Visto il decreto ministeriale 4 settembre 1996, n. 537, concernente il regolamento per l'individuazione degli uffici di livello dirigenziale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni; Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante istituzione dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo; Riconosciuta l'esigenza di dettare norme di attuazione dell'articolo 12 della legge n. 241 del 1990 nell'ambito del Ministero delle comunicazioni; Udito il parere del Consiglio di Stato, reso nell'adunanza della sezione consultiva per gli atti normativi del 1 dicembre 1997; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, effettuata, ai sensi del menzionato articolo l7 della legge n. 400/1988, con nota GM/108180/4209 DL/CR del 24 dicembre 1997; A d o t t a il seguente regolamento: Art. 1. 1. Gli enti assistenziali posti alle dipendenze delle amministrazioni statali, regionali, provinciali e comunali, nonche' gli enti culturali dipendenti dallo Stato e dalle province possono chiedere al Ministero delle comunicazioni - Direzione generale per le concessioni e per le autorizzazioni - di essere esonerati dal pagamento del canone di abbonamento alle radiodiffusioni sonore e televisive, ai sensi dell'articolo 37 del regio decreto 3 agosto 1928, n. 2295. 2. La domanda, da presentare entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello per il quale si intende richiedere l'esonero, deve essere corredata della documentazione comprovante la natura dell'ente.
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - Il testo dell'art. 37 del R.D. n. 2295/1928 recante: "Modificazioni ed aggiunte alle norme regolamentari sul servizio di radioaudizione circolare, approvato con regi decreti 10 luglio 1024, n. 1226, e 13 agosto 1926, n. 1559", e' il seguente: "Art. 37. - Il Ministero delle comunicazioni ha facolta', nei casi di richiesta da parte degli enti assistenziali posti alla dipendenza delle Amministrazioni statali, provinciali e comunali, di accordare ai medesimi l'esonero totale o parziale del pagamento delle tasse ordinarie di abbonamento per le radioaudizioni. Analoghe facilitazioni possono dal Ministero predetto essere accordate agli enti culturali dipendenti dallo Stato e dalle provincie". - Il testo dell'art. 37 della legge n. 355/1989 recante: "Disposizioni concernenti il personale, l'organizzazione, i servizi e le attivita' sociali ed assistenziali delle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni", e' il seguente: "Art. 37 (Contributi ad enti ed istituti). - 1. I contributi annui che il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni e' autorizzato a concedere in favore di enti ed istituti che svolgono attivita' scientifica o sperimentale nel campo delle poste e delle telecomunicazioni, previsti dall'art. 1 della legge 15 luglio 1966, n. 560, per l'importo complessivo annuo non superiore a lire 25 milioni, sono elevati, a partire dall'anno finanziario 1989, a lire 200 milioni". - Il testo dell'art. 8 della legge n. 249/1968 recante: "Delega al Governo per il riordinamento dell'Amministrazione dello Stato, per il decentramento delle funzioni e per il riassetto delle carriere e delle retribuzioni dei dipendenti statali", e' il seguente: "Art. 8. - Il consiglio di amministrazione oltre ad esercitare le attribuzioni previste dall'art. 146 dello statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, esprime parere: a) in materia di ordinamento dell'amministrazione centrale e degli organi periferici; b) sui conflitti di attribuzione insorti tra direzioni generali; c) sulle disposizioni di carattere generale riguardanti l'amministrazione del personale, nonche' sui criteri per la erogazione di interventi assistenziali a favore del personale". - Il testo dell'art. 17 della legge n. 400/1988 recante: "Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri", e' il seguente: "Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare: a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi; b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale; c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge; d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge; e) (l'organizzazione del lavoro ed i rapporti di lavoro dei pubblici dipendenti in base agli accordi sindacali). 2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari. 3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. 4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. 4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono: a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione; b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilita' eliminando le duplicazioni funzionali; c) previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e dei risultati; d) indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante organiche; e) previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unita' dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali". - Il testo dell'art. 12 della legge n. 241/1990 recante: "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e' il seguente: "Art. 12. - 1. La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione ed alla pubblicazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalita' cui le amministrazioni stesse devono attenersi. 2. L'effettiva osservanza dei criteri e delle modalita' di cui al comma 1 deve risultare dai singoli provvedimenti realtivi agli interventi di cui al medesimo comma 1". - Il D.Lgs. n. 29/1993 reca: "Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421".