Art. 2.
  1. L'unita' responsabile  del procedimento e' la  divisione 5 della
direzione generale per le concessioni e per le autorizzazioni.
  2. Il provvedimento di esonero e' adottato dal diretto- re generale
preposto alla  direzione di cui  al comma  l nel termine  di sessanta
giorni dalla presentazione della domanda.
  3.  Il Ministero  si riserva  la facolta'  di richiedere  agli enti
interessati documenti  attestanti il rapporto di  dipendenza previsto
dall'articolo 37 del  regio decreto n. 2295 del 1928:  in tal caso il
termine  di  sessanta  giorni  per la  conclusione  del  procedimento
decorre dalla data di ricevimento della documentazione richiesta.
  4. Il rigetto della  domanda, adeguatamente motivato, e' comunicato
all'ente entro il termine di cui ai commi 2 e 3.