Art. 2. 1. L'unita' responsabile del procedimento e' la divisione 5 della direzione generale per le concessioni e per le autorizzazioni. 2. Il provvedimento di esonero e' adottato dal diretto- re generale preposto alla direzione di cui al comma l nel termine di sessanta giorni dalla presentazione della domanda. 3. Il Ministero si riserva la facolta' di richiedere agli enti interessati documenti attestanti il rapporto di dipendenza previsto dall'articolo 37 del regio decreto n. 2295 del 1928: in tal caso il termine di sessanta giorni per la conclusione del procedimento decorre dalla data di ricevimento della documentazione richiesta. 4. Il rigetto della domanda, adeguatamente motivato, e' comunicato all'ente entro il termine di cui ai commi 2 e 3.