Art. 3.
  1. Il provvedimento di esonero riguarda soltanto l'anno cui esso si
riferisce ed e' rinnovabile.
  2.  L'ente  e' tenuto  al  versamento  della tassa  di  concessione
governativa.
  3. L'amministrazione  invia copia  del provvedimento di  esonero al
Ministero delle finanze ed  alla concessionaria del servizio pubblico
radiotelevisivo.