Art. 3. 1. Il provvedimento di esonero riguarda soltanto l'anno cui esso si riferisce ed e' rinnovabile. 2. L'ente e' tenuto al versamento della tassa di concessione governativa. 3. L'amministrazione invia copia del provvedimento di esonero al Ministero delle finanze ed alla concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo.