Art. 4.
  1. La  domanda di  rinnovo dell'esonero  deve essere  presentata al
Ministero delle  comunicazioni entro il  31 ottobre dell'anno  per il
quale e' stato ottenuto l'esonero.
  2. Alla domanda deve essere  allegata la dichiarazione che non sono
intervenute variazioni rispetto alla natura dell'ente richiedente.
  3.  La domanda  si intende  accolta ove  non ne  sia comunicato  il
rigetto entro sessanta giorni dalla sua presentazione.
  4. L'amministrazione  invia copia  del provvedimento di  rinnovo al
Ministero delle finanze ed  alla concessionaria del servizio pubblico
radiotelevisivo.