Art. 5.
  1. Gli enti  e le istituzioni pubblici, che svolgono  senza fini di
lucro attivita'  scientifica o sperimentale  nel campo delle  poste e
delle telecomunicazioni,  possono richiedere contributi  al Ministero
delle comunicazioni - Istituto  superiore delle comunicazioni e delle
tecnologie dell'informazione.
  2.  La domanda  di  contribuzione deve  essere corredata  dell'atto
costitutivo,  dello  statuto  e  delle  indicazioni  sulla  struttura
organizzativa  e  deve  indicare   l'oggetto,  le  motivazioni  e  le
finalita'  della  richiesta  nonche'  le  modalita'  di  impiego  del
contributo; deve, inoltre, precisare se, per il medesimo scopo, siano
stati ottenuti altri contributi e di quale entita'.
  3.  La  preferenza  e'  accordata in  base  all'integrazione  delle
richieste con il piano  di ricerche approvato dall'Istituto superiore
delle comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione.