Art. 6. 1. L'unita' responsabile del procedimento e' l'ufficio dell'Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione competente in materia di ricerca per cui e' chiesto il contributo. 2. La concessione del contributo, nei limiti degli stanziamenti di bilancio, e' subordinata all'accertamento della validita' della proposta. 3. Il provvedimento, anche se negativo ed adeguatamente motivato, e' adottato dal direttore dell'Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione entro sessanta giorni dalla presentazione dell'istanza. 4. Il Ministero si riserva la facolta' di chiedere documenti, dati ed elementi riguardanti l'attivita' di ricerca da espletare: in tal caso il termine di cui al comma 3 decorre dal ricevimento degli atti richiesti.