Art. 6.
  1.   L'unita'   responsabile    del   procedimento   e'   l'ufficio
dell'Istituto  superiore  delle   comunicazioni  e  delle  tecnologie
dell'informazione competente in materia di ricerca per cui e' chiesto
il contributo.
  2. La concessione del contributo,  nei limiti degli stanziamenti di
bilancio,  e'  subordinata  all'accertamento  della  validita'  della
proposta.
  3. Il  provvedimento, anche se negativo  ed adeguatamente motivato,
e' adottato dal direttore dell'Istituto superiore delle comunicazioni
e  delle tecnologie  dell'informazione  entro  sessanta giorni  dalla
presentazione dell'istanza.
  4. Il Ministero si riserva  la facolta' di chiedere documenti, dati
ed elementi riguardanti  l'attivita' di ricerca da  espletare: in tal
caso il termine di cui al  comma 3 decorre dal ricevimento degli atti
richiesti.