Art. 7.
  l. Il  Ministero ha  la facolta', nell'ambito  delle disponibilita'
finanziarie di bilancio, di erogare sussidi:
    a) al personale di ruolo, in servizio od in quiescenza;
    b) al personale in servizio non di ruolo;
  c)  alla  vedova  ed  ai  figli minori  o  inabili  al  lavoro  del
dipendente deceduto.
  2. Per  le spese funerarie  e' concesso uno speciale  contributo al
coniuge superstite  del dipendente deceduto in  attivita' di servizio
o,  in mancanza,  ai figli  conviventi.  In assenza  anche di  questi
ultimi, il contributo, in misura  dimezzata, viene erogato al parente
entro  il  4  grado  che  dimostri di  aver  sostenuto  le  spese  in
questione.
  3. Il Ministero provvede a rimborsare  le spese per il trasporto al
luogo di residenza  della salma del dipendente  deceduto in attivita'
di servizio fuori della abituale sede di applicazione.
  4. Il Ministero provvede, altresi',  a rimborsare le spese relative
alle onoranze funebri,  qualora la morte del  dipendente sia avvenuta
per accertata causa di servizio.
  5. Ai  sensi dell'articolo 8,  tabella allegato B, del  decreto del
presidente della Repubblica  26 ottobre 1972, n. 642,  le domande per
il  conseguimento dei  benefici  di  cui al  presente  articolo e  le
relative quietanze sono esenti dall'imposta di bollo.
 
           Nota all'art. 7:
            -  Il  testo dell'art. 8  del D.P.R. n. 642/1972 recante:
          "Disciplina dell'imposta di bollo", e' il seguente:
                                     "TABELLA
                                                           Allegato B
             Atti e scritti esenti in modo assoluto dall'imposta di
                                     bollo
                                    Art. 8.
            Copie,    estratti,    certificati,    dichiarazioni   ed
          attestazioni  di qualsiasi genere rilasciati da  autorita',
          pubblici  uffici  e  ministri  di  culto  nell'interesse di
          persone   non abbienti e domande  dirette  ad  ottenere  il
          rilascio dei medesimi.
            Per  fruire dell'esenzione di cui  al precedente comma e'
          necessario  esibire    all'ufficio  che    deve  rilasciare
          l'atto,  il    certificato in carta  libera  del sindaco  o
          dell'autorita'   di pubblica   sicurezza  comprovante    la
          iscrizione      del    richiedente   nell'elenco   previsto
          dall'art. 15  del decreto legislativo luogotenenziale    22
          marzo 1945, n. 173.
            Domande    per  il   conseguimento   di sussidi   o   per
          l'ammissione    in  istituti  di  beneficenza  e   relativi
          documenti.
            Quietanze  relative ad oblazioni a scopo di beneficenza a
          condizione che sull'atto risulti tale scopo".