Art. 7. l. Il Ministero ha la facolta', nell'ambito delle disponibilita' finanziarie di bilancio, di erogare sussidi: a) al personale di ruolo, in servizio od in quiescenza; b) al personale in servizio non di ruolo; c) alla vedova ed ai figli minori o inabili al lavoro del dipendente deceduto. 2. Per le spese funerarie e' concesso uno speciale contributo al coniuge superstite del dipendente deceduto in attivita' di servizio o, in mancanza, ai figli conviventi. In assenza anche di questi ultimi, il contributo, in misura dimezzata, viene erogato al parente entro il 4 grado che dimostri di aver sostenuto le spese in questione. 3. Il Ministero provvede a rimborsare le spese per il trasporto al luogo di residenza della salma del dipendente deceduto in attivita' di servizio fuori della abituale sede di applicazione. 4. Il Ministero provvede, altresi', a rimborsare le spese relative alle onoranze funebri, qualora la morte del dipendente sia avvenuta per accertata causa di servizio. 5. Ai sensi dell'articolo 8, tabella allegato B, del decreto del presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, le domande per il conseguimento dei benefici di cui al presente articolo e le relative quietanze sono esenti dall'imposta di bollo.
Nota all'art. 7: - Il testo dell'art. 8 del D.P.R. n. 642/1972 recante: "Disciplina dell'imposta di bollo", e' il seguente: "TABELLA Allegato B Atti e scritti esenti in modo assoluto dall'imposta di bollo Art. 8. Copie, estratti, certificati, dichiarazioni ed attestazioni di qualsiasi genere rilasciati da autorita', pubblici uffici e ministri di culto nell'interesse di persone non abbienti e domande dirette ad ottenere il rilascio dei medesimi. Per fruire dell'esenzione di cui al precedente comma e' necessario esibire all'ufficio che deve rilasciare l'atto, il certificato in carta libera del sindaco o dell'autorita' di pubblica sicurezza comprovante la iscrizione del richiedente nell'elenco previsto dall'art. 15 del decreto legislativo luogotenenziale 22 marzo 1945, n. 173. Domande per il conseguimento di sussidi o per l'ammissione in istituti di beneficenza e relativi documenti. Quietanze relative ad oblazioni a scopo di beneficenza a condizione che sull'atto risulti tale scopo".