Art. 8.
  1. I  sussidi di cui  al comma l  dell'articolo 7 sono  concessi, a
richiesta  degli   interessati,  in  caso  di   particolare  bisogno,
conseguente a decessi, gravi malattie, prolungate degenze in clinica,
interventi chirurgici o ad  altre circostanze eccezionali che abbiano
provocato condizioni di difficolta' economiche incidenti sul bilancio
familiare.
  2.  La precedenza  nell'erogazione  del beneficio  e' accordata  ai
lavoratori la cui famiglia sia  monoreddito, ovvero di qualifica meno
elevata o con maggiore carico di famiglia.
  3. Non e' dato corso a richieste che non documentino le circostanze
che possano  dar titolo  al sussidio  e che  non dimostrino  le spese
sostenute  a  mezzo di  documentazione  fiscalmente  in regola;  sono
escluse   dal   beneficio   le  spese   altrimenti   rimborsabili   o
indennizzabili.
  4.  Sull'istanza  puo' essere  richiesto  il  parere del  superiore
gerarchico dell'interessato.
  5.  Non  puo' essere  concesso  al  medesimo  soggetto piu'  di  un
sussidio nel corso di uno stesso esercizio finanziario, salvo che per
eccezionali circostanze.