Art. 9. 1. Con ordinanza del dirigente generale per il personale, sentito il consiglio di amministrazione, sono fissate le misure massime dei sussidi e dei contributi di cui all'articolo 7, nonche' i limiti di competenza a valore del responsabile del competente ufficio della direzione generale per il personale. 2. Il termine per l'adozione dei provvedimenti, anche se negativi, di cui all'articolo 7, e' di novanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza. 3. L'unita' responsabile del procedimento e' la divisione 2 della direzione generale per il personale. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normati- vi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 8 gennaio 1998 Il Ministro: Maccanico Visto, il Guardasigilli: Flick Registrato alla Corte dei conti il 9 marzo 1998 Registro n. 2 Comunicazioni, foglio n. 154