Art. 9.
  1. Con ordinanza  del dirigente generale per  il personale, sentito
il consiglio di  amministrazione, sono fissate le  misure massime dei
sussidi e dei  contributi di cui all'articolo 7, nonche'  i limiti di
competenza  a valore  del responsabile  del competente  ufficio della
direzione generale per il personale.
  2. Il termine per l'adozione  dei provvedimenti, anche se negativi,
di  cui  all'articolo   7,  e'  di  novanta  giorni   dalla  data  di
presentazione dell'istanza.
  3. L'unita' responsabile  del procedimento e' la  divisione 2 della
direzione generale per il personale.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta ufficiale  degli  atti normati-  vi della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
   Roma, 8 gennaio 1998
                                               Il Ministro: Maccanico
 Visto, il Guardasigilli: Flick
  Registrato alla Corte dei conti il 9 marzo 1998
  Registro n. 2 Comunicazioni, foglio n. 154