(Allegato)
                                                             Allegato 
  MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE  20
GENNAIO 1998, N. 4. 
                            All'articolo 1: 
   il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
  " 2. Le disposizioni di cui  all'articolo  5,  commi  5  e  8,  del
decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, come modificato dall'articolo  4,
comma 2, del decretolegge 16 maggio 1994,  n.  299,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  19  luglio  1994,   n.   451,   trovano
applicazione fino al 31 dicembre 1998. Alle  finalita'  del  presente
comma si provvede nei limiti delle  risorse  finanziarie  preordinate
allo scopo nell'ambito del Fondo per l'occupazione di cui al comma 1,
e comunque entro il limite massimo di 30 miliardi di lire."; 
   dopo il comma 3 e' inserito il seguente: 
  " 3-bis. Il Ministro del lavoro e  della  previdenza  sociale  puo'
prorogare, per un periodo massimo  di  sei  mesi,  i  trattamenti  di
integrazione salariale straordinaria di cui all'articolo 9, comma 25,
lettera c), del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con
modificazioni,  dalla  legge  28  novembre  1996,  n.  608.   L'onere
complessivo per la concessione del predetto intervento, pari a lire 3
miliardi, e' posto a carico del Fondo per  l'occupazione  di  cui  al
comma 1."; 
   il comma 6 e' sostituito dal seguente: 
  " 6. I piani per l'inserimento professionale  dei  giovani  di  cui
all'articolo 9-octies del  decreto-legge  1  ottobre  1996,  n.  510,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n.  608,
possono prevedere lo svolgimento delle attivita', da parte di giovani
residenti nelle  aree  di  cui  agli  obiettivi  numeri  1  e  2  del
regolamento (CEE) n. 2081/93 del Consiglio  del  20  luglio  1993,  e
successive modificazioni,  presso  imprese  del  settore  industriale
operanti in territori diversi da quelli  ricompresi  negli  obiettivi
numeri 1 e 2 del predetto regolamento e che  abbiano  concordato,  ai
sensi del comma 203 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 1996,  n.
662, o anche tramite le loro associazioni territoriali,  rapporti  di
collaborazione con le corrispondenti  associazioni  o  con  gli  enti
locali  delle  aree  territoriali   di   provenienza   dei   giovani,
finalizzati allo sviluppo economico di tali aree.  In  tali  casi  ai
giovani e' corrisposta una indennita' aggiuntiva  di  lire  800  mila
mensili  a  titolo  di  rimborso  degli  oneri  relativi  alla  spesa
sostenuta  per  il  vitto  e  l'alloggio,  a  carico  del  Fondo  per
l'occupazione di cui al comma 1, nonche' una indennita' pari  a  lire
200   mila   mensili   a   carico   dell'impresa   ad    integrazione
dell'indennita' di cui all'articolo 15 del  decreto-legge  16  maggio
1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla  legge  19  luglio
1994, n. 451. Ai giovani  residenti  nelle  aree  di  cui  al  citato
obiettivo n. 2, le indennita' aggiuntive di  cui  al  presente  comma
sono corrisposte nel caso che le  attivita'  formative  siano  svolte
presso imprese non operanti nelle regioni di  residenza.  Il  Governo
deve riferire alle commissioni parlamentari competenti in  ordine  ai
risultati dello svolgimento delle suddette attivita'. I piani di  cui
all'articolo 15, comma 1, del decreto-legge 16 maggio 1994,  n.  299,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio  1994,  n.  451,
avviati entro il 1998 possono essere completati nel 1999  nei  limiti
delle risorse finanziarie  preordinate  allo  scopo  nell'ambito  del
predetto Fondo."; 
   al comma 7, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: 
  "Al comma 2 dell'articolo 3 del citato decretolegge n. 129 del 1997
le parole: ''stipulati entro il 15  ottobre  1997''  sono  sostituite
dalle  seguenti:  ''le  cui  procedure  siano  state  attivate  dalla
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Comitato per il coordinamento
delle iniziative per l'occupazione, entro il 15 ottobre 1997''". 
  All'articolo 2: 
  al comma 1, primo periodo, dopo le parole: "settore  dell'edilizia"
sono inserite le seguenti: "e del settore lapideo"; 
  al comma 4, dopo le parole: "Fondo di previdenza  e  credito"  sono
inserite le seguenti: "dovuto all'Istituto postelegrafonici". 
  All'articolo 4, i commi 1 e 2 sono soppressi.